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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 35947/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30565/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]', Marco ARENA, Andrea BASTIRERI, Giovanni BECCARISI, Stefania BELLETTI, Marco BENNI, Barbara BERTONCELLI, Simona BULGARELLI, Claudia BUZZECOLI, Rita CASTAGNA, Federica CASTELLANO, [OSCURATO:PERSONA] CIARROCCA, Rocco CICERELLO, Pietro COGHI, Mariagrazia [OSCURATO:PERSONA], Max [OSCURATO:PERSONA], Domenico [OSCURATO:PERSONA], 'Tania GAMBERONI, Andrea GASPERONI, Alessandro GATTA, Federica GHITTONI, Carmela GROSSO, Gianpaolo LOMBARDI, [OSCURATO:PERSONA] MECA, Giuseppe NASSO, Anna POGLIO, Tatiana PONZANI, Laura RENON, Luca RICCIONI, [OSCURATO:PERSONA] RUBINO, Gerardo go2.1, SCHETTINO, Diana SEGGIO, [OSCURATO:PERSONA] SERINO, Francesco TONELLI, Silvia TONELLI,, tutti elettivamente domiciliati A.C. 21.09.2022 N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 403, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; rappresentati e difese ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato; domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1916/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 20 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo che: - erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, conseguiti sulla base di corsi frequentati negli anni accademici compresi tra il 1991-1992 e il 2008-2009, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all'art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; - questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del 'blocco" previsto da disposizioni normative sopravvenute; - successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 - di recepimento, tra l'altro, della direttiva 93/16/CE - aveva previsto che all'atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007.

Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione rei loro confronti delle suddette direttive, danno da liquidarsi nella somma di Euro 20.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in relazione alla mancata applicazione dei benefici economici contributivi e di carriera di cui al d.lgs. 368 del 1999 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007.[OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] attori domandarono, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la -ideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.

Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute eccepirono, oltre al giudicato esterno e la litispendenza per alcuni attori, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, l'inapplicabilità della disciplina comunitaria ad alcune delle specializza2:ioni mediche e l'intervenuta prescrizione dei diritti; nel merito, invocarono il rigetto delle domande sul presupposto della loro non fondatezza.

2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6897 del 2018, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché quella di carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti degli attori rinunciatari e ed accolta per alcuni l'eccezione di giudicato e di litispendenza, rigettò le domande nel merito, dichiarando inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla rideterminazione triennale per il miglioramento [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani tabellare minimo di cui alla contrattazione colletl:iva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA];

3. Avverso questa pronuncia interposero appello i medici con due distinti atti, poi riuniti, al quale resisterono le amministrazioni convenute.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 20 marzo 2019, n. 1916, ha rigettato l'impugnazione, pronunciando sul merito in senso proprio delle domande proposte, con implicite assorbimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione, già accolta dal giudice di prime cure.

4. Propongono ricorso per cassazione i medici indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi.

Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.

I ricorrenti lamentano l'omessa esposizione, da parte della Corte di merito, dei fatti rilevanti della causa e l'omessa ndicazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che nella brevissima sentenza la Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire un precedente orientamento dalla stessa espresso in altra pronuncia neppure meglio indicata.

Sostengono che tali lacune escluderebbero che l'obbligo motivazionale gravante sul giudice del merito possa considerarsi assolto nella fattispecie.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va, in generale, ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» 'richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione della doglianza in esame, non è dedotta né l'intrinseca perplessità o contraddittorietà della motivazione (la quale dovrebbe, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani emergere direttamente dalla sentenza impugnata), né il carattere apparente della stessa, ma piuttosto la sua sostanziale inesistenza, giacché viene denunciata l'omessa, ancorché «succinta», «esposizione dei fatti rilevanti della causa», unitamente alla mancata «indicazione di alcuna ragione giuridica posta a base della ... decisione» (p.9 del ricorso).

Tali omissioni, dalle quali si vorrebbe trarre l'implicazione della violazione della prescrizione contenuta nell'art.132 n. 4 c.p.c., non sono peraltro all'evidenza riscontrabili nella decisione in esame, la quale, pur concisamente - e tenendo debitamente conto della modifica della detta prescrizione operata dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (che ha esonerato il giudice dalla necessità di esporre, in sentenza, prima della motivazione in senso proprio, la parte descrittiva in fatto, tradizionalmente riassunta nella formula "svolgimento del processo") -, ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare le domande formulate dai ricorrenti, sui rilievi, tra gli altri: - che la remunerazione riconosciuta dal d.lgs. n. 257 del 1991 poteva reputarsi adeguata, avuto riguardo all'assenza di criteri specifici contenuti nella disciplina comunitaria, nonché all'irrilevanza della circostanza che il legislatore interno ne avesse disposto il miglioramento con il d.lgs. n. 368 del 1999 (ma a far tempo dall'anno 2006-2007), rientrando nella sua discrezionalità la possibilità di decidere di attribuire, nel corso del tempo, a determinate categorie, un trattamento economico migliorativo rispetto al passato, in considerazione della diversa organizzazione del servizio, del diverso impegno richiesto ai beneficiari e delle esigenze complessive del bilancio dello Stato;[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani - che il rapporto di lavoro dei medici specializzandi, finalizzato precipuamente alla formazione, non era inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica tra l'attività svolta e gli emolumenti percepiti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 della Costituzione; - che, infine, non doveva ritenersi sussistere disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi a far tempo dal 2006- 2007 e quelli che avevano frequentato i corsi nei precedenti anni accademici, ben potendo il legislatore, sempre nell'ambito della sua discrezionalità, differire nel tempo l'efficacia di una riforma.

Alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che la motivazione, pur indubbiamente succinta, non presenta le omissioni denunciate, né, a fortiori, può reputarsi totalmente inesistente o comunque tale da non attingere il "minimo costituzionale", non potendo attribuirsi rilievo, in tal senso, alla circostanza che si tratti di motivazione fondata su ragioni di diritto e non di fatto, atteso che la natura della controversia, in cui i fatti erano pacifici, poneva essenzialmente questioni giuridiche.

Del tutto irrilevante, infine, è l'omessa indicazione di precedenti sentenze in cui sarebbe stato espresso il medesimo orientamento, giacché l'indicazione dei precedenti conformi non è richiesta quale elemento costitutivo irrinunciabile della forma-contenuto dell'atto sentenza, a pena di nullità, ma si inserisce in una tecnica argomentativa liberamente utilizzabile dal giudice.

Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costtuzione.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani I ricorrenti deducono che Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un precedente orientamento giurisprudenziale, senza debitamente procedere all'applicazione delle norme di legge.

In tal modo sarebbe stato violato il principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, facendo indebitamente entrare, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis.

2.1. Questo motivo è manifestamente inammissibile.

Il giudice di appello ha infatti fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge - tra l'altro espressamente richiamate - che differenziano, ratione temporis, il trattamento remunerativo dei medici specializzandi (il d.lgs. n. 257 del 1991 e il cLIgs. n. 368 del 1999, nonché le norme che ne hanno sancito l'efficacia differita e quelle attuative contenute nelle fonti secondarie).

La circostanza che, a conforto dell'interpretazione compiuta, in funzione dell'applicazione di tali norme nella fattispecie concreta, sia stato richiamato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non vuoi dire che si sia dato ingresso nel nostro ordinamento al principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.

3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, nonché dell'art. 3 della Costituzione e degli artt. 37, 38, 39 del d.lgs. 368 del 1999.

Movendo dal presupposto che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 - e dunque a far tempo dall'emanazione dei d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 - sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa il trattamento dei medici specializzandi, i ricorrenti sostengono [OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani che solo da tale momento decorrerebbe il termine di prescrizione del diritto azionato, atteso che l'omessa, inesatta o incompleta trasposizione di una direttiva europea integrerebbe un illecito permanente di tipo omissivo, prima della cessazione del quale non potrebbe decorrere alcun termine prescrizionale.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

L'eccezione di prescrizione era stata accolta dal giudice di prime cure limitatamente all'azionato diritto alla rideterminazione triennale dell'emolumento percepito.

Essa è stata poi implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprie della Corte di appello, non censurata sul punto.

4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.Igs. n. 257 del 1991 in relazione alla determinazione del trattamento percepito.

I ricorrenti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal successivo d.lgs. n. 368 del 1999 - fonte di attuazione della direttiva 93/16/CEE - sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale.

Ribadiscono che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l'equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini del trattamento loro spettante, avrebbe dovuto essere individuato in quello stabilito da tale fonte normativa.

Censurano, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi spettanti a titolo di indicizzazione io [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani annuale in base al tasso programmato di inflazione e di rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], per i periodi dal 1992 al

5. Il quarto motivo presenta elementi di connessione con il (e va pertanto trattato congiuntamente al) quinto motivo, con cui viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art.36 della Costituzione, sul presupposto che il contratto di formazione specialistica (già contratto di formazione-lavoro), stipulato dai medici specializzandi all'atto di iscrizione alle scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, presenterebbe elementi tali (tra gli altri: la causa mista in cui alla formazione si aggiungerebbe lo scambio tra lavoro e retribuzione; la corresponsione di un trattamento economico annuo omnicomprensivo al prestatore di lavoro; la soggezione di quest'ultimo alle direttive del tutore; la determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività in accordo coi dirigenti responsabili) che ne imporrebbero la riconduzione alla tipologia del contratto di lavoro subordinato.

In ragione di questo inquadramento, il mancato rconoscimento ai ricorrenti, da parte della Corte di merito, di un trattamento economico equiparato a quello previsto per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe concretato violazione dell'art.36 della Costituzione.

5.1. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., posto che sui temi cori essi evocati la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 5.1.a.

Preliminarmente giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell'articolata evoluzione normativa sulla materia.

Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire

21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 10 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione-lavoro" e poi "contratto di formazione specialistica": art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.).

Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27/07/2017, n. 18670).

Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del cl .1gs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all'anno accademico 2005-2006.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 5.1.b.

Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso, postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n.75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.

Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass.15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass.06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; da ultimo Cass.16/09/2022, n. 27287), la quale, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità. 5.1.c.

Al riguardo si è incisivamente evidenziato 'cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287, cit.) — e va qui ribadito - che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando).

È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.

Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».[OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ... ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355).

Deve dunque ritenersi che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25/02/1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3/10/2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 5.1.d.

Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. 14/03/2018, n. 6355, n. 6355, cit.).

La domanda proposta nel presente giudizio è, dunque, finalizzata, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 358 del 1999 o, comunque, a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l'efficacia differita.

In proposito, osserva peraltro il Collegio che il [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 della Ccstituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 5.1.e.

Anche sull'insussistenza del diritto all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall'art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.

È stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del [OSCURATO:PERSONA] destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; da ultimo, Cass. 26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287).[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] blocco di tale incremento - si è evidenziato - non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass.19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass.22/03/2022, n. 9215). 5.1.f.

Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: - le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - la successiva direttiva n. 93/167CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile;[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani - in relazione agli anni accademici anteriori ai 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; - l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all'anno accademico 2006- 2007 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. n. 257 del 1991; - l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

6. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con i motivi in esame elementi che inducano a modificarlo.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

8. Sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rimborsare alle amministrazioni con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30565/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]', Marco ARENA, Andrea BASTIRERI, Giovanni BECCARISI, Stefania BELLETTI, Marco BENNI, Barbara BERTONCELLI, Simona BULGARELLI, Claudia BUZZECOLI, Rita CASTAGNA, Federica CASTELLANO, [OSCURATO:PERSONA] CIARROCCA, Rocco CICERELLO, Pietro COGHI, Mariagrazia [OSCURATO:PERSONA], Max [OSCURATO:PERSONA], Domenico [OSCURATO:PERSONA], 'Tania GAMBERONI, Andrea GASPERONI, Alessandro GATTA, Federica GHITTONI, Carmela GROSSO, Gianpaolo LOMBARDI, [OSCURATO:PERSONA] MECA, Giuseppe NASSO, Anna POGLIO, Tatiana PONZANI, Laura RENON, Luca RICCIONI, [OSCURATO:PERSONA] RUBINO, Gerardo go2.1, SCHETTINO, Diana SEGGIO, [OSCURATO:PERSONA] SERINO, Francesco TONELLI, Silvia TONELLI,, tutti elettivamente domiciliati A.C. 21.09.2022 N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 403, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; rappresentati e difese ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato; domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1916/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 20 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo che: - erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, conseguiti sulla base di corsi frequentati negli anni accademici compresi tra il 1991-1992 e il 2008-2009, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all'art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; - questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del 'blocco" previsto da disposizioni normative sopravvenute; - successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 - di recepimento, tra l'altro, della direttiva 93/16/CE - aveva previsto che all'atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007. Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione rei loro confronti delle suddette direttive, danno da liquidarsi nella somma di Euro 20.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in relazione alla mancata applicazione dei benefici economici contributivi e di carriera di cui al d.lgs. 368 del 1999 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007.[OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] attori domandarono, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la -ideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi. Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute eccepirono, oltre al giudicato esterno e la litispendenza per alcuni attori, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, l'inapplicabilità della disciplina comunitaria ad alcune delle specializza2:ioni mediche e l'intervenuta prescrizione dei diritti; nel merito, invocarono il rigetto delle domande sul presupposto della loro non fondatezza. 2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6897 del 2018, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché quella di carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti degli attori rinunciatari e ed accolta per alcuni l'eccezione di giudicato e di litispendenza, rigettò le domande nel merito, dichiarando inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla rideterminazione triennale per il miglioramento [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani tabellare minimo di cui alla contrattazione colletl:iva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA]; 3. Avverso questa pronuncia interposero appello i medici con due distinti atti, poi riuniti, al quale resisterono le amministrazioni convenute. La Corte di appello di Roma, con sentenza 20 marzo 2019, n. 1916, ha rigettato l'impugnazione, pronunciando sul merito in senso proprio delle domande proposte, con implicite assorbimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione, già accolta dal giudice di prime cure. 4. Propongono ricorso per cassazione i medici indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi. Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. I ricorrenti lamentano l'omessa esposizione, da parte della Corte di merito, dei fatti rilevanti della causa e l'omessa ndicazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che nella brevissima sentenza la Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire un precedente orientamento dalla stessa espresso in altra pronuncia neppure meglio indicata. Sostengono che tali lacune escluderebbero che l'obbligo motivazionale gravante sul giudice del merito possa considerarsi assolto nella fattispecie. 1.1. Il motivo è inammissibile. Va, in generale, ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» 'richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione della doglianza in esame, non è dedotta né l'intrinseca perplessità o contraddittorietà della motivazione (la quale dovrebbe, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani emergere direttamente dalla sentenza impugnata), né il carattere apparente della stessa, ma piuttosto la sua sostanziale inesistenza, giacché viene denunciata l'omessa, ancorché «succinta», «esposizione dei fatti rilevanti della causa», unitamente alla mancata «indicazione di alcuna ragione giuridica posta a base della ... decisione» (p.9 del ricorso). Tali omissioni, dalle quali si vorrebbe trarre l'implicazione della violazione della prescrizione contenuta nell'art.132 n. 4 c.p.c., non sono peraltro all'evidenza riscontrabili nella decisione in esame, la quale, pur concisamente - e tenendo debitamente conto della modifica della detta prescrizione operata dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (che ha esonerato il giudice dalla necessità di esporre, in sentenza, prima della motivazione in senso proprio, la parte descrittiva in fatto, tradizionalmente riassunta nella formula "svolgimento del processo") -, ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare le domande formulate dai ricorrenti, sui rilievi, tra gli altri: - che la remunerazione riconosciuta dal d.lgs. n. 257 del 1991 poteva reputarsi adeguata, avuto riguardo all'assenza di criteri specifici contenuti nella disciplina comunitaria, nonché all'irrilevanza della circostanza che il legislatore interno ne avesse disposto il miglioramento con il d.lgs. n. 368 del 1999 (ma a far tempo dall'anno 2006-2007), rientrando nella sua discrezionalità la possibilità di decidere di attribuire, nel corso del tempo, a determinate categorie, un trattamento economico migliorativo rispetto al passato, in considerazione della diversa organizzazione del servizio, del diverso impegno richiesto ai beneficiari e delle esigenze complessive del bilancio dello Stato;[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani - che il rapporto di lavoro dei medici specializzandi, finalizzato precipuamente alla formazione, non era inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica tra l'attività svolta e gli emolumenti percepiti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 della Costituzione; - che, infine, non doveva ritenersi sussistere disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi a far tempo dal 2006- 2007 e quelli che avevano frequentato i corsi nei precedenti anni accademici, ben potendo il legislatore, sempre nell'ambito della sua discrezionalità, differire nel tempo l'efficacia di una riforma. Alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che la motivazione, pur indubbiamente succinta, non presenta le omissioni denunciate, né, a fortiori, può reputarsi totalmente inesistente o comunque tale da non attingere il "minimo costituzionale", non potendo attribuirsi rilievo, in tal senso, alla circostanza che si tratti di motivazione fondata su ragioni di diritto e non di fatto, atteso che la natura della controversia, in cui i fatti erano pacifici, poneva essenzialmente questioni giuridiche. Del tutto irrilevante, infine, è l'omessa indicazione di precedenti sentenze in cui sarebbe stato espresso il medesimo orientamento, giacché l'indicazione dei precedenti conformi non è richiesta quale elemento costitutivo irrinunciabile della forma-contenuto dell'atto sentenza, a pena di nullità, ma si inserisce in una tecnica argomentativa liberamente utilizzabile dal giudice. Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costtuzione.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani I ricorrenti deducono che Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un precedente orientamento giurisprudenziale, senza debitamente procedere all'applicazione delle norme di legge. In tal modo sarebbe stato violato il principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, facendo indebitamente entrare, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis. 2.1. Questo motivo è manifestamente inammissibile. Il giudice di appello ha infatti fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge - tra l'altro espressamente richiamate - che differenziano, ratione temporis, il trattamento remunerativo dei medici specializzandi (il d.lgs. n. 257 del 1991 e il cLIgs. n. 368 del 1999, nonché le norme che ne hanno sancito l'efficacia differita e quelle attuative contenute nelle fonti secondarie). La circostanza che, a conforto dell'interpretazione compiuta, in funzione dell'applicazione di tali norme nella fattispecie concreta, sia stato richiamato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non vuoi dire che si sia dato ingresso nel nostro ordinamento al principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, nonché dell'art. 3 della Costituzione e degli artt. 37, 38, 39 del d.lgs. 368 del 1999. Movendo dal presupposto che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 - e dunque a far tempo dall'emanazione dei d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 - sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa il trattamento dei medici specializzandi, i ricorrenti sostengono [OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani che solo da tale momento decorrerebbe il termine di prescrizione del diritto azionato, atteso che l'omessa, inesatta o incompleta trasposizione di una direttiva europea integrerebbe un illecito permanente di tipo omissivo, prima della cessazione del quale non potrebbe decorrere alcun termine prescrizionale. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. L'eccezione di prescrizione era stata accolta dal giudice di prime cure limitatamente all'azionato diritto alla rideterminazione triennale dell'emolumento percepito. Essa è stata poi implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprie della Corte di appello, non censurata sul punto. 4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.Igs. n. 257 del 1991 in relazione alla determinazione del trattamento percepito. I ricorrenti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal successivo d.lgs. n. 368 del 1999 - fonte di attuazione della direttiva 93/16/CEE - sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale. Ribadiscono che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l'equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini del trattamento loro spettante, avrebbe dovuto essere individuato in quello stabilito da tale fonte normativa. Censurano, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi spettanti a titolo di indicizzazione io [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani annuale in base al tasso programmato di inflazione e di rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], per i periodi dal 1992 al 5. Il quarto motivo presenta elementi di connessione con il (e va pertanto trattato congiuntamente al) quinto motivo, con cui viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art.36 della Costituzione, sul presupposto che il contratto di formazione specialistica (già contratto di formazione-lavoro), stipulato dai medici specializzandi all'atto di iscrizione alle scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, presenterebbe elementi tali (tra gli altri: la causa mista in cui alla formazione si aggiungerebbe lo scambio tra lavoro e retribuzione; la corresponsione di un trattamento economico annuo omnicomprensivo al prestatore di lavoro; la soggezione di quest'ultimo alle direttive del tutore; la determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività in accordo coi dirigenti responsabili) che ne imporrebbero la riconduzione alla tipologia del contratto di lavoro subordinato. In ragione di questo inquadramento, il mancato rconoscimento ai ricorrenti, da parte della Corte di merito, di un trattamento economico equiparato a quello previsto per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe concretato violazione dell'art.36 della Costituzione. 5.1. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., posto che sui temi cori essi evocati la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 5.1.a. Preliminarmente giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell'articolata evoluzione normativa sulla materia. Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 10 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione-lavoro" e poi "contratto di formazione specialistica": art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27/07/2017, n. 18670). Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del cl .1gs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all'anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 5.1.b. Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso, postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n.75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass.15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass.06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; da ultimo Cass.16/09/2022, n. 27287), la quale, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità. 5.1.c. Al riguardo si è incisivamente evidenziato 'cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287, cit.) — e va qui ribadito - che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».[OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ... ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve dunque ritenersi che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25/02/1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3/10/2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 5.1.d. Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. 14/03/2018, n. 6355, n. 6355, cit.). La domanda proposta nel presente giudizio è, dunque, finalizzata, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 358 del 1999 o, comunque, a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l'efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 della Ccstituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 5.1.e. Anche sull'insussistenza del diritto all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall'art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. È stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del [OSCURATO:PERSONA] destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; da ultimo, Cass. 26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287).[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] blocco di tale incremento - si è evidenziato - non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass.19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass.22/03/2022, n. 9215). 5.1.f. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: - le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - la successiva direttiva n. 93/167CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile;[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani - in relazione agli anni accademici anteriori ai 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; - l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all'anno accademico 2006- 2007 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991; - l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. 6. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con i motivi in esame elementi che inducano a modificarlo. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 30565/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 8. Sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare alle amministrazioni con
Sentenza Cassazione n. 35947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris