CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31094/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, avendo la Corte territoriale argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in ordine alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, in particolare, che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la sentenza impugnato ha valutato il comportamento processuale dell'imputato ed ha ritenuto non plausibile la ragione addotta a giustificazione della propria condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]