CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 33216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13730/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– nonché AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - Ordinanza interlocutoria avverso la sentenza n. 10 483 /20 21 della Commissione tributaria regionale dell a Sicili a , sezione staccata di Messina, depositata il 24/11/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In causa avente ad oggetto cartella di pagamento con oggetto IRPEF, redditi soggetti a tassazione separata, anno di imposta 2015, proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle entrate, che in primo grado era intervenuta in causa, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva il gravame. 2. Contro tale decisione la contribuente ha prop osto ricorso per cassazionesulla base di tre motiv i . L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] La natura processuale di alcuni dei vizi denunciati rende necessaria l’acquisizione del fascicolo processuale, con conseguente necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del gi