CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Verona, emessa il 19 novembre 2025, che avevaapplicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di porto in luogopubblico di due bottiglie incendiarie molotov e concorso in tentata estorsionepluriaggravata, commessa, quest’ultima, nei confronti di una ex dipendente della suaimpresa, per costringerla, mediante il lancio delle due molotov in direzione della suaabitazione, compiuto da due complici che egli aveva assoldato, a rinunciare ad un creditonei di lui confronti.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato l’assenza dell’elemento oggettivodel reato di estorsione, consistente nel fare od omettere qualcosa, condotte maicommesse dal ricorrente e neanche dai complici; peraltro, non vi sarebbe prova chel’indagato aveva concorso nel reato quale mandante;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed, inparticolare del pericolo di reiterazione, escluso dalla circostanza che il ricorrente era statoarrestato due mesi dopo i fatti ed è soggetto incensurato, sicché la misura degli arrestidomiciliari doveva ritenersi bastevole.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. La qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione si radica su unaricostruzione non manifestamente illogica effettuata dal Tribunale a proposito dellaconvergenza tra le dichiarazioni rese dalla vittima del reato e quelle degli esecutorimateriali di esso, dal momento che la persona offesa aveva subito segnalato il ricorrentecome possibile autore del fatto, essendovi il rapporto di credito/debito in corso con questied avendo subito ritorsioni più lievi in precedenza.La prova del fatto che l’indagato fosse il mandante della estorsione si ricava dalledichiarazioni incrociate dei due complici Carletta e Cattafesta e dai messaggi whats appacquisiti agli atti, contenenti univoche indicazioni sulla circostanza che il ricorrente avevaassoldato i complici affinché commettessero il grave danneggiamento a finalità estorsivanei confronti della persona offesa.Di tanto, il ricorso non dà adeguata contezza, tentando di ricostruire i fatti attraverso unaoperazione non consentita in sede di legittimità e peraltro senza menzionare i suddettidati decisivi e la loro convergenza in senso accusatorio.2. Quanto al secondo motivo, le esigenze cautelari in massimo grado sono state benevidenziate dal Tribunale, attraverso il riferimento alla escalation di intimidazioni subitedalla persona offesa siccome da costei riferite ed alla obbiettiva gravità del fatto, peravere il ricorrente addirittura utilizzato due complici da lui reperiti per portare a termineil suo disegno criminoso, circostanza, quella di servirsi di terze persone e di muovere lepedine da lontano, decisiva a far ritenere non adeguata la misura degli arresti domiciliari,secondo quanto il Tribunale ha rilevato con motivazione ineccepibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa dellainammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp.att.cod.proc.pen..Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]