CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28698/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2522 / 37 /201 4 , depositata il 15 aprile 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2003. R.G. N.28698/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con avviso di accertamento n. RCH010101979/2009 l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 6 , dopo avere verificato la mancata presentazione della relativa dichiarazione, accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – sulla base delle movimentazioni bancarie – u n maggiore reddito ai fini IRPEF per l’anno 2003 per l’importo di € 146.245,08. 2. – Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 183/20/2012, lo rigettava, confermando l’atto impositivo. 3. – Interposto gravame dal sig. Fazzari, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2522/37/2014, pronunciata l’11 marzo 2014 e depositata in segreteria il 15 aprile 2014, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando non legittima la ripresa a tassazione dell’importo di € 119.450,00, compensando le spese. 4. - A vverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. - La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in ca mera di consiglio del 16 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. –Il ricorso dell’Ufficio, come si è detto, è affidato a due motivi. R.G. N.28698/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. -Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’A.F. che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere giustificata la provenienza dell’importo di € 119.450,00, sulla base della vendita di parte degli orologi preziosi facenti parte della propria collezione, posto che la stessa Commissione non aveva verificato, in relazione alle singole movimentazioni in entrata, se il contribuente avesse o meno offerto la prova contraria rispetto alle presunzioni applicate dall’Ufficio in ordine alle movimentazioni bancarie alla base dell’accertamento, non essendo stata offerta la prova della effettività di tale vendita, ed in particolare della corrispondenza tra gli orologi Rolex vendutigli da sua madre con scrittura privata del 29 settembre 1988 e quelli indicati nelle schede valutative di tali orologi allegate alla memoria illustrativa depositata in primo grado. 6.2. - Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc.civ., in quanto la C.T.R. aveva omesso di esaminare la suddetta corrispondenza degli orologi oggetto di compravendita rispetto a quelli acquistati con scrittura privata del 29 settembre 1988, nonché la circostanza relativa alla mancata produzione, da parte del contribuente, di almeno un contratto avente ad oggetto la cessione degli orologi, stante l’evidente sproporzione tra il prezzo di vendita della collezione di orologi nel 1988 (lire 20.000.000) ed il R.G. N.28698/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrispettivo asseritamente conseguito nelle 12 vendite di orologi asseritamente avvenute nel 2003 (€ 119.450,00), la non perfetta corrispondenza tra il valore indicato nelle schede valutative e le movimentazioni bancarie in contestazione, ed infine l’omessa indicazione,nelle schede valutative, della data a cui era riferibile la stima. 7. -Ciò posto, osserva la Corte quanto segue. 7.1. –Il primo motivo è fondato. La C.T.R. ha ritenuto fondate le giustificazioni fornite dal contribuente, circa la legittima provenienza dell’importo di € 119.450,00 dallacompravendita di n. 12 orologi di valore, di cui aveva provato la provenienza e la disponibilità sulla base di due scritture private autenticate, la prima del 29 dicembre 1972 (vendita della collezione di orologi dalla nonna materna alla madre), e la seconda del 29 settembre 1988 (vendita della collezione di orologi dalla mamma del contribuente a quest’ultimo), apparendo, ad avviso della stessa C.T.R., “plausibili” i valori indicati ed in grado di giustificare gli accrediti bancari della somma di € 119.450,00. Sul punto, va tuttavia rilevato che l’Ufficio ha proceduto al recupero a tassazione di tale somma sulla base di movimentazioni bancarie, che hanno quindi determinato l’applicazione di una presunzione semplice circa la provenienza reddituale di tali somme. Orbene, in tema di accertamenti bancari , gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal R.G. N.28698/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamentobancario , idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze(Cass. 30 giugno 2020, n. 13112; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2843). Ne deriva che il contribuente, di fronte a tale presunzione, avrebbe dovuto fornire la prova della fonte non reddituale di tali somme, il che comportava la necessità che la C.T.R. verificasse, in relazione alle singole movimentazioni in entrata, se il contribuente aveva o meno offerto la prova contraria, e quindi la puntuale dimostrazione circa l’effettiva provenienza di tale somma dalla vendita degli orologi. Invero, tema di accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per superare le presunzioni applicate dall’Ufficio , la prova che incombe sul contribuente non può essere risolta in una affermazione di carattere generale, e men che meno con riferimento alla equità, criterio che non trova applicazione nella normativa, ma deve essere fondata su elementi concreti ed afferenti ogni singola operazione bancaria (Cass. 22 settembre 2010, n. 20027). Ne consegue che la decisione della commissione, fondata su una valutazione , di carattere meramente generale, su una “sostanziale p lau sibilità” della provenienza di tali somme dalla vendita degli orologi, è sia errata in diritto, per violazione della norma citata, che non motivata in fatto, R.G. N.28698/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la apoditticità della affermazione, che non consente alcun concreto riscontro. In ossequio a tali principi, invero, la C.T.R. avrebbe dovuto verificare, in relazione alle singole movimentazioni in entrata, se il contribuente avesse fornito o meno la prova contraria, ossia, nel caso di specie, la puntuale dimostrazione della loro irrilevanza reddituale in quanto tali somme provenivano effettivamente dalla vendita di orologi, nel mentre il contribuente non ha offerto alcuna prova di tali compravendite, né della corrispondenza degli orologi compravenduti rispetto a quelli facenti parte della collezione acquistata dalla madre. 7.2. – All’accoglimen to del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, proposto soltanto in via subordinata. 8. -La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qu