CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25442/2017R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Camera di Commercio, Industria, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimati – Oggetto: Tributi -Avviso di intimazione -Questioni.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 28 47 / 0 5 / 1 7 , depositata il 28marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2847/05/17 del 2 8 / 03 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR)respingeva l’appello proposto daCo.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Codiper)avverso la sentenza n. 1805/08/ 14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale avevarigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di ventiquattroavvisi di intimazione concernenti IRPEF, IRAP e IVA, relativeagli anni d’imposta 1995-2010. 1.1. La CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) l’ A gente della riscossione aveva prodotto copia delle cartelle asseritamente non notificate e Codiper contestava solo genericamente detta notificazione; b) la notificazione, avvenuta a mezzo posta, era legittima, essendo sufficiente la consegna a persona legittimata a ricevere l’atto; c) la mancata impugnazione delle cartelle rendeva inammissibili le ulteriori censure proposte. 2. Avverso la sentenza della CTR Codiper proponeva ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso mentre Equitalia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno non si costituivanoin giudizio, restando, pertanto, intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso riguardano, sotto vario profilo, la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche Cons. est. G.M. Nonno agli avvisi di intimazione, sicché possono essere congiuntamente esaminati. 1.1. Con il primo motivo di ricorso Codiper contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degliartt. 139, 145, 156, 157 e 160 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24, secondo comma, Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione possa essere eseguita direttamente a mezzo posta non solo dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ma anche dall’Agente della riscossione. 1.2. Con il secondomotivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 cod. proc. civ., degli artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 cod. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 24, secondo comma, Cost., per avere la CTR reso motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria in relazione alla valenza probatoria delle relate di notificazione prodotte in copia e disconosciute dalla società contribuente. 1.3. Con il terzomotivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 24, secondo comma, Cost., per non avere la CTR rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Agente della riscossione in ordine alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento. 1.4. Con il quartomotivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 24, secondo comma, Cost., per non avere la CTR rilevato il mancato invio della comunicazione di Cons. est. G.M. Nonno avvenuta notificazione (cd. CAN), essendo state le notificazioni ricevute da soggetto diverso dal destinatario. 2. I motivi vanno disattesi. 2.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non solo gli Uffici finanziari, ma anche l’Agente della riscossione è abilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta ordinaria, dovendo in questo caso rispettare il regolamento postale (ex multis, Cass. n. 29710 del 19/11/2018;Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass.n. 19270 del 19/07/2018; Cass. n. 17248 del 13/07/2017). 2.1.1. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa» (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; si vedano anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021; Cass. n. 17841 del 21/06/2023). 2.1.2. Va aggiunto che, nel caso di produzione della copia della relata di notificazione, la semplice contestazione della conformità della copia all’originale da parte del contribuente non esclude, di per sé, l’efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendo il giudice valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit.; Cass. n. 24323 del 04/10/2018; Cass. n. 23426 del 26/10/2020). 2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto. Invero, la CTR ha ritenutola produzione delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della Cons. est. G.M. Nonno riscossione, la sussistenza della prova dell’avvenuto recapito delle raccomandate con cui sono state notificate le cartelle al domicilio del destinatario e l’assoluta genericità della contestazione concernente la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia. 2.3. Ne consegue la sicura infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, essendo valida la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall’Agente della riscossioneed avendo quest’ultimo assolto al l’onere probatorio sullo stesso gravante con il deposito, in copia, delle cartelle di pagamento unitamente alle relate di notificazione consegnate a persona legittimata a riceverle. 2.4. Quanto al quarto motivo, lo stesso è , in primo luogo, inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto la relata di notificazione delle cartelle di pagamento. Invero, ai fini dell’ammissibilità del vizio dedotto è assolutamente necessaria la trascrizione integrale di dette relate al fine di consentire a questa Corte di avere contezza ex actis dell a doglianz a propost a (Cass. n. 1150 del 17/01/2019; Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 16010 del 29/07/2015). 2.4.1. Secondariamente, il motivo è anche infondato, atteso che, trattandosi pacificamente di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, «si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.», sicché non solo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della Cons. est. G.M. Nonno dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass. n. 29642 del 14/11/2019; Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; si veda anche Cass. n. 10131 del 28/05/2020). 3. Con il quintomotivo di ricorso (rubricato come sesto) si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2934 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine all’eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. 3.1. Il motivo, con il quale la ricorrente non si duole di una violazione di legge, ma di un error in procedendoe, in subordine, di un vizio di motivazione, è infondato nella sua prima parte e inammissibile nella seconda. 3.2. Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia in quanto il giudice di appello ha espressamente preso in considerazione l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata in ragione della regolare notificazione delle cartelle di pagamento. 3.3. Sotto il profilo dedotto in via subordinata, invece, il motivo è inammissibile, non essendovi alcuna specifica indicazione dei fatti rilevanti che la CTR avrebbe omesso nella propria motivazione che, come detto, ha preso in considerazione il rilievo di Codiper. 4. Con il sestomotivo di ricorso (rubricato come settimo) si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla eccepita decadenza in cui sarebbe incorso l ’ Agente della riscossione, per avere tardivamente notificato le cartelle di pagamento. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. In presenza di una regolare notifica delle cartelle di pagamento, l’eccezione di decadenza non può essere fatta valere nei Cons. est. G.M. Nonno confronti dell’avviso di intimazione, ma avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente in sede di impugnazione delle cartelle. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 149.465,21. 5.1. Nulla per le spese in favore di Equitalia e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, rimaste intimate. 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza de