CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 44550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla propria requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice dell'udienza preliminare di Perugia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 8 febbraio 2022, ha applicato a RRAPI Eduard, la pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per i delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, contestati ai capi a) - x), avvinti dal vincolo della continuazione, per aver ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina, in singole dosi di circa un grammo, a diversi soggetti, nel periodo agosto-settembre del 2021. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., il giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca della somma complessiva di euro 6.300,00 ritenendola provento/profitto dei reati in contestazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea qualificazione del fatto, essendo pacificamente riconducibili i plurimi episodi di cessione dello stupefacente alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il modesto quantitativo di stupefacente oggetto dei singoli episodi di cessione, per le modalità rudimentali operative nella preparazione degli illeciti, per il circoscritto ambito spaziale e temporale di realizzazione e per l'assenza di elementi che denotano un inserimento dell'imputato in una struttura organizzata di più ampia portata. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, non essendo emerso un nesso di pertinenzialità inequivocabile tra il denaro ed il reato contestato tale da consentire di affermare che lo stesso sia direttamente riferibile al fatto reato. Deduce, in particolare, che la somma in questione appare assolutamente compatibile con le lecite fonti di reddito dell'imputato, come da documentazione prodotta attestante lo svolgimento di attività lavorativa subordinata e la gestione di un'attività di esportazione di veicoli usati, unitamente al padre. I tagli delle banconote in sequestro, infine, escluderebbero la riconducibilità alla vendita di singole dosi di stupefacenti per le quali era fissato il prezzo di euro 70,00. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 21 settembre 2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, atteso che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (cfr. Sez. 3, n. 35835 del 13/05/2022, Z.A.; Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati "accettati" dalle parti con la richiesta di patteggiamento, come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria. Nel caso di specie, la difesa, peraltro genericamente e in modo assertivo, si duole della mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto, ma chiesta una rivalutazione della condotta, pur formalmente denunciata come erronea qualificazione giuridica del fatto, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato rispetto vincolo di pertinenzialità delle somme confiscate, è inammissibile. Deve evidenziarsi che il motivo sul punto si presenta generico e gli elementi contrari di valutazione allegati, consistenti nella documentazione che comproverebbe la derivazione della somma di euro 5.000,00 dalla vendita di una autovettura da parte dell'imputato, quale acconto sul prezzo versato dall'acquirente, sono stati oggetto di vaglio da parte del giudice per le indagini preliminari, che ha escluso, con motivazione immune da censure, la non corrispondenza di tale documentazione, peraltro difficilmente comprensibile perché in lingua albanese, con il corrispettivo pattuito. Giova ricordare, inoltre, che il d.P.R. n. 390 del 1990, art. 73, comma 7-bis prevede che, nel caso di condanna o di patteggiamento, sia disposta la c.d. confisca per equivalente, e cioè l'espropriazione di valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato di cui il reo abbia - come nel caso di specie - la disponibilità. La giurisprudenza che mitiga la portata di tale disposizione con il richiedere un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività illecita contestata, si riferisce invero al "fatto di lieve entità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e/o concerne le ipotesi di mera detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262399; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 2548819). Ipotesi che non è riferibile al caso di specie. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in Euro tremila/00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de