CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19107-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 337/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 3347/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.19107/2020 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 CC Causa del ruolo d’udienza numero 9. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice in epigrafe volto alla declaratoria di illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione di indebito e condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte territoriale non ha negato la presenza, in atti , della dichiarazione reddituale richiamata dalla lavoratrice, ma ha ritenuto non censurata, con il gravame,la ratio della decisione di primo grado che aveva, pur erroneamente, escluso la riconducibilità della fattispecie alla sfera di applicazione dell' articolo 152 disp.att. c.p.c. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la lavoratrice, resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato che l’impugnazione doveva essere interpretata secondo l'intero contenuto dell'atto e lo scopo pratico perseguito. Il motivo di ricorso, peraltro mancantedi specificità, è privo di pregio. Invero, deve rilevarsi che l’interpretazione della domanda giudiziale e dell’impugnazione è compito del giudice di merito, non censurabile – se non in limitatissima misura - in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012, Rv. 622704 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13005 del 31/05/2006, Rv. 589609 -01). In particolare, si è affermato (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019 (Rv. 656493 - 01) che, in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie , la C orte territoriale ha correttamente escluso che nel mero richiamo - operato dalla parte - alla presenza della dichiarazione reddituale fosse inclusa la contestazione dell’affermata inapplicabilità d ell’art. 152 disp. att. c.p.c. alla materia del lavoro in agricoltura, e ritenuto detta questa questione (giuridica e non fattuale) per nulla attinta dall’appellante. Invero, la statuizione in ordine a lla natura non previdenziale della lite ha risolto una questione avente una propria individualità ed autonomia rispetto all’accertamento sulla mancanza o inidoneità della dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c., così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto. Non sussiste affatto, dunque, il vizio denunciato dal ricorrente. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d