CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge in ragione della mancata declaratoria di prescrizione del reato, siccome, nel calcolo del relativo termine, non si sarebbe dovuto tener conto della contestata recidiva reiterata e qualificata, giacché neutralizzata dal primo giudice con attenuanti generiche equivalenti. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Della recidiva, pur non esclusa, non può tenersi conto ad alcun effetto soltanto quando il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69, cod. pen., si concluda con una valutazione di subvalenza della stessa (salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che debba tenersene conto senza aver riguardo al giudizio di bilanciamento): così, per tutte, in motivazione, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 m