CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4/11/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente, emessa a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 648 cod. pen., essendo stato trovato in possesso di plurimi involucri contenenti stupefacente, nonché di un motore per imbarcazione provento di furto. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato di detenzione di sostanza stupefacente, sul presupposto che non era stata svolta alcuna analisi chimica volta ad accertare la natura della sostanza e la quantità di principio attivo in essa contenuta. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., evidenziando come la Corte di appello l'avesse esclusa valorizzando il contestuale accertamento dell'ulteriore reato di ricettazione, senza considerare che si tratta di reato di diversa indole e non rappresentativo dell'abitualità ostativa al riconoscimento della tenuità del fatto, né risultano precedenti condanne ostative. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, evidenziando come la mera presenza all'interno di un magazzino di sua pertinenza del motore per imbarcazione, provento di furto, non dimostrerebbe la consapevolezza della provenienza illecita. Il motore, peraltro, non era in alcun modo occultato e le forze dell'ordine intervenute hanno avuto accesso al magazzino dopo che lo stesso era stato indicato ed aperto dal ricorrente, il che ne attesterebbe la buona fede. 2.4. Con il quarto motivo si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale non sarebbero ostativi i precedenti penali da cui è gravato il ricorrente. Questi, infatti, ha riportato una sola risalente condanna per reato punito con pena pecuniaria, mentre l'ulteriore precedente condanna, essendo riferita a reato depenalizzato, non doveva essere tenuta in considerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo concerne la ritenuta insufficienza del solo "narcotest" a fondare la condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La tesi non è condivisibile, atteso che la tipologia della sostanza stupefacente non presuppone necessariamente l'analisi chimica, ben potendo essere desunta anche da altri elementi e, tra questi, dall'esecuzione della prova con il "narcotest", mediante il quale è possibile accertare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (Sez.6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palnnas, Rv. 282680). Nel caso di specie, il peso lordo della sostanza è stato accertato e la natura della stessa è emersa per effetto del "narcotest", sicchè l'unico elemento che non è stato acquisito riguarda la quantità di principio attivo. A fronte di tale carenza, tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto di ricondurre la condotta nell'alveo dell'ipotesi lieve, peraltro determinando la pena nella misura minima, sicchè nessun pregiudizio concreto può essere fatto valere dall'imputato con riguardo alla mancata verifica dell'elemento qualitativo della sostanza sequestrata. Nel ricorso si ipotizza anche che la sostanza potesse non avere efficacia drogante, il che escluderebbe l'offensività della condotta. Si tratta, tuttavia, di una mera prospettazione, priva di qualsivoglia elemento di conforto che, per essere validamente sostenuta, avrebbe richiesto da parte della difesa una condotta processuale attiva, volta a dare concreta dimostrazione di quella che, allo stato, è solo una astratta possibilità. Occorre aggiungere, peraltro, che le modalità di confezionamento dello stupefacente rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato lasciano fondatamente ritenere che la sostanza fosse idonea a produrre effetto drogante, essendo questo il prerequisito per la cessione a terzi. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto si fonda su una lettura parziale delle motivazioni che hanno indotto la Corte di appello ad escludere la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sarebbe stata negativamente valutata l'esistenza di una risalente condanna, nonché l'accertamento, contestualmente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della ricettazione di un motore nautico. Entrambi gli elementi non sarebbero ostativi, posto che l'unico precedente a carico dell'imputato risale al 1973, mentre il reato di ricettazione non sarebbe idoneo, stante anche la diversa natura, ad integrare il profilo dell'abitualità che, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Invero, il ragionamento seguito dalla Corte di appello è più ampio, avendo valorizzato, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, gli elementi esaminati al fine di ritenere la destinazione allo spaccio dello stupefacente e, cioè, il confezionamento delle dosi, la disponibilità di strumenti di pesatura e per il "taglio" dello stupefacente, nonché il rinvenimento di una contabilità relativa e "centinaia di nominativi con l'indicazione di importi di denaro". A ben vedere, quindi, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto di reato in sé considerato, con una motivazione che, per quanto sintetica, non è sindacabile in sede di legittimità. Del resto, questa Corte ha già precisato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez.3, n.43604 del 08/09/2021, Cingolà, Rv. 282097). Né rilevano le ulteriori considerazioni concernenti l'abitualità della condotta, posto che queste vengono in rilievo solo a condizione che il fatto, in sé considerato, sia stato ritenuto di particolare tenuità. Nel caso di specie, il giudice di appello ha preliminarmente ritenuto che il fatto non fosse tenue, per poi aggiungere ulteriori considerazioni che, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non potevano comunque rilevare in presenza di un giudizio volto ad escludere la minima offensività della condotta. 4. In relazione al terzo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, si contesta la mancanza di adeguata motivazione per affermare la consapevolezza della provenienza illecita del motore nautico. La Corte di appello ha rigettato il motivo di ricorso affermando che, tenuto conto del complessivo contesto di illegalità emerso, era onere dell'imputato giustificare la provenienza, al fine di dimostrare la buona fede nell'acquisto del bene risultato provento di furto. Per consolidata giurisprudenza, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Né è sostenibile che l'onere di giustificazione incombente sull'imputato possa determinare una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez.2, n.53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). 5. Con l'ultimo motivo si censura la mancata sospensione condizionale della pena, motivata sulla base delle precedenti condanne emesse nei confronti dell'imputato. Il ricorrente evidenzia che, in realtà, uno dei precedenti riguardava la contravvenzione prevista dall'art. 32 I. 24 dicembre 1969, n. 669, relativa alla violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, successivamente oggetto di depenalizzazione. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez.4, n.21730 del 2/03/2004, Campolo, Rv. 228578; principio ribadito recentemente anche da Sez. 1, n.22277 del 2/07/2020, Fialdini, Rv. 279438). Nel caso di specie, quindi, deve rilevarsi come non ricorra il limite dell'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena per due volte, posto che per una delle condanne precedentemente sospese è intervenuta l'abolitio criminis. Ciò consente di riconoscere la sospensione condizionale per i reati oggetto del presente procedimento, posto che l'unica condanna precedentemente oggetto di sospensione concerneva una pena pecuniaria, sicchè risulta rispettato il limite di legge per la concessione del beneficio. Non ricorrendo ulteriori elementi per escludere il riconoscimento della sospensione condizionale, non occorre disporre l'annullamento con rinvio. Dando continuità ad un siavtisalente precedente specifico in materia, infatti, deve condividersi la soluzione secondo cui le precédenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio, che può essere riconosciuto anche dal giudice di legittimità, il quale deve esaminare la ostatività dei precedenti penali alla quale i giudici di appello si sono richiamati nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena (Sez.5, n.15018 del 5/03/2004, Dell'Angelo, Rv. 228474). 6. Alla luce di quanto detto, ne consegue l'accoglimento del solo motivo di ricorso concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena, dovendosi rigettare i restanti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condi