CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41409/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione - così riqualificato l'appello - avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Crema ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612 cod. pen. Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta l'assenza della condizione di procedibilità del reato, stante il dubbio in ordine all'individuazione del soggetto destinatario delle espressioni incriminate, così limitandosi ad articolare doglianze in fatto, senza un critico confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, nel quale, invece, sono evidenziate le risultanze istruttorie poste a fondamento della ricostruzione fattuale della vicenda e della decisione assunta. Considerato che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto dell'elemento oggettivo del reato evidenziando, senza un reale confronto con le argomentazioni articolate in sentenza, l'assenza del tenore minaccioso delle espressioni contestate, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito sottolineato il contenuto aggressivo delle frasi rivolte dall'imputato nei confronti della parte offesa e del compagno della stessa. Considerato che inammissibile è anche il terzo motivo di censura, in quanto il ricorrente omette di considerare che la pena inflitta è stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, sicché la valutazione di adeguatezza, nella quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., operata dal giudice di merito - che ha evidenziato la minima gravità dei fatti sottoposti al suo esame - non richiede alcuna ulteriore specificazione. Invero, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice ed è insindacabile qualora la pena sia inflitta in misura media e, ancor più, in misura prossima al minimo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023