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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03513/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui si limita ad insistere sulla rilevanza di non ben precisate condizioni di salute del ricorrente ai fini della sostituzione della pena detentiva, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, prive di vizi logici, in merito alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni di ciascuna delle pene sostitutive applicabili in ragione della pena inflitta (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui si limita ad insistere sulla rilevanza di non ben precisate condizioni di salute del ricorrente ai fini della sostituzione della pena detentiva, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, prive di vizi logici, in merito alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni di ciascuna delle pene sostitutive applicabili in ragione della pena inflitta (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 03513/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris