CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i diCorte di Appello di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto chevenga dichiarata la competenza della Corte di appello di Ancona nonché gli avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha ribadito le conclusioni di cuialla memoria in atti, e [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio di MaurizioPesaresi, che ha invocato l’applicazione dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 12 marzo 2024 resa nel procedimento n. 7877/2015R.G.N.R., la Corte di appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza del29 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Ancona aveva affermato la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati di cui agli artt. 216, terzo comma, n. 2, 219, secondo comma,n. 1, 237, 223, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e 640 e 61n. 7 cod. pen. loro rispettivamente ascritti, per difetto di competenza funzionaleed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di L’Aquila.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che i fattidi reato sono stati commessi anche in danno di un magistrato in servizio presso ilTribunale di Ancona, in quanto socio della cooperativa all’atto della dichiarazionedi insolvenza ed ha, pertanto, ritenuto operante il disposto di cui all’art. 11 cod.proc. pen. (così pag. 13 della motivazione: «il primo giudice…ha ritenuto che laquestione potesse essere risolta non sulla base dell’astratta qualificabilità delmagistrato come soggetto danneggiato, ma indagandosi per verificare se lostesso avesse in concreto assunto iniziative risarcitorie; l’erroneità di tale mododi procedere è evidente sia in quanto la qualità di danneggiato è una qualità cheva valutata in astratto e non a seconda delle scelte in merito di iniziativerisarcitorie, sia in quanto, nella speciale materia, caratterizzata da altrettantospeciale cautela rispetto al profilo dell’imparzialità ai terzi, non sono ammissibiliinterpretazioni restrittive tese a limitare la portata della disposizione»).2. Nell’esercitare l’azione penale, il P.M. presso la Procura di L’Aquila, che glicompetenza, richiamando l’orientamento espresso da questa Corte secondo ilquale la disciplina di cui all’art. 11 cod. proc. pen. non opera nei casi in cui, comequello in esame, il magistrato sia solo danneggiato dal reato, ma tale qualificanon emerga in sede procedimentale «in termini di ragionevole certezza» aseguito della mancata proposizione da parte sua dell’azione civile nel giudiziopenale.Aderendo a detta prospettazione («il magistrato in ragione del quale sisarebbe determinato…lo spostamento della competenza…è un mero socio …dellaSoc. Coop. [OSCURATO:PERSONA]…che non ha mai chiesto né la prenotazione di unalloggio, né, quindi, ne è stato mai assegnatario, né tantomeno ha esercitato, nelprocesso penale o autonomamente, azioni civili»), il G.U.P., reputato nonoperante il disposto di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. («tale principionon trova applicazione quando il giudice dell’udienza preliminare ha già dispostoil rinvio a giudizio, al momento della decisione di quello del dibattimento,circostanza che, come nel caso di specie, si può verificare quando i due giudiciappartengono a uffici giudiziari diversi»), ha denegato la propria competenza edha sollevato conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.3. Con memoria del 22 aprile 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diCristiano Gambelli, parte civile già costituita nel procedimento, dopo averricostruito l’iter del presente procedimento penale, ha formulato richiestaaffinché questa Corte si pronunci sulla questione – già più volte inutilmentededotta nel corso del giudizio – di inammissibilità originaria dell’atto di appelloproposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 29 aprile 2021 poidichiarata nulla con la sentenza, sopra menzionata, della Corte di Appello diAncona del 12 marzo 2024.Ha, in particolare, evidenziato come detta questione, seppur oggetto diricorso per cassazione, non sia stata decisa posto che, con sentenza del 25settembre 2024, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del mezzo diimpugnazione sul presupposto, ritenuto assorbente, dell’inoppugnabilità dellesentenze in materia di competenza. Ha, in via gradata, avanzato richiesta dirimessione alle Sezioni Unite di questa Corte per dirimere «un effettivo e maisopito contrasto» circa l’interpretazione dell’art. 585, comma 1 e 2, lett. c), cod.proc. pen. nel suo rapporto con la regula iuris di cui all’art. 172 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va anzitutto premesso che esclusivo oggetto del presente vaglio ècostituito dalla risoluzione del conflitto negativo di competenza e dallaconseguente necessità di individuare l’autorità giudiziaria competente a giudicarei fatti di cui al presente procedimento penale.Estranea al tema in valutazione e, per l’effetto, irricevibile nella presentesede è la diversa questione, sopra delineata, che il difensore di parte civile haproposto a mezzo memoria difensiva e che afferisce a questione di carattereprocessuale alla cui definizione dovrà attendere il Giudice che si riterrà dotato dicompetenza a decidere.2. Il conflitto negativo – ammissibile in rito per avere entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso acarico dei medesimi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciòdeterminando la stasi del procedimento superabile soltanto mediante unadecisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. – deve essererisolto con l’affermazione della competenza del Corte di appello di Ancona.3. Devesi premettere come non osti alla valutazione di ammissibilità appenaformulata il disposto di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. che, dopo averstabilito che «le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelliprevisti dal comma 1», fissa espressamente il principio secondo il quale ove «ilcontrasto sia tra il giudice dell’udienza preliminare ed il giudice del dibattimento,prevale la decisione di quest’ultimo».La disposizione in esame, secondo consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità,riguarda, per l’appunto, l’ipotesi di conflitto «nei casi analoghi» e non opera diconseguenza allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano statiinvestiti, mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi delpubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi,un conflitto di competenza vero e proprio (Sez. 1, n. 20928 del 07/05/2015,Confl. comp. in proc. Buontempo, Rv. 263383 - 01).4. Nel merito, la prospettazione giuridica offerta dal G.U.P. del Tribunale diL’Aquila merita integrale condivisione.4.1. Stabilisce l’art. 11, comma 1, cod. proc. pen. che «iprocedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta adindagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, chesecondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di unufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistratoesercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono dicompetenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nelcapoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge».Va sin da subito premesso che la norma in esame integra pacificamente unadisposizione eccezionale insuscettibile di interpretazione estensiva.Detta valutazione, a più riprese ribadita dalla giurisprudenza di legittimità(cfr., a puro titolo esemplificativo, Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2019, Boccalatte,Rv. 276485 - 01), rinviene un autorevole conforto anche in numerose pronuncedel Giudice delle leggi che, dopo avere rilevato che la citata previsione poneun’eccezione alla regola generale della competenza territoriale ancorata al luogodel commesso reato (cfr., a puro titolo esemplificativo, la sentenza n. 432 del2008), ha, infatti, costantemente respinto tutte le censure nel tempo formulatedai giudici di merito volte ad ampliarne l'ambito applicativo.4.2. Si è sopra evidenziato come l’art. 11 cod. pen. pen. facciariferimento non solo al caso in cui il magistrato sia il destinatario dell’attività diindagine o abbia subito l’esercizio dell’azione penale, ma anche ai casi nei qualiegli rivesta la qualifica di persona offesa o di danneggiata dal reato.Non appare inopportuno ricordare che la prima di esse identifica il soggettopassivo titolare dello specifico interesse tutelato dalla norma penale, mentre laseconda (la persona danneggiata dal reato) individua colui al quale laconsumazione del fatto ha cagionato un danno e che, per l’effetto, èpotenzialmente legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale.sulla stessa persona fisica) hanno ricevuto dal legislatore una regolamentazionecodicistica non omogenea che si esalta nella scelta di non imporre l’obbligo dellacitazione di tutti soggetti danneggiati dal reato – c e possono essere numerosi e,per quanto qui di peculiare interesse, non previamente identificabili – ma solo delsoggetto passivo, la cui individuazione, al contrario, facilmente discende dallastessa struttura della norma penale che si assume violata (cfr. in tal senso Sez.6, n. 541 del 28/04/1971 Rv. 118479 - 01). Anche se il danneggiato, che non èsoggetto passivo del reato, può cioè costituirsi parte civile, la legge processualenon gli riconosce una rilevanza di carattere assoluto ai fini del regolaresvolgimento del processo penale tanto da non aver previsto una causa di nullitàin caso in cui questi non sia stato citato. Detta scelta codicistica guarda,pertanto, al soggetto danneggiato dal reato come ad una parte solo eventualedel processo penale, non di per sé identificabile già solo in ragione dellaconsumazione di un reato, sia che lo riguardi in via diretta che riflessa.4.3. Logico precipitato di quanto sin qui osservato, in un’ottica voltaad esaltare la dimensione funzionale della disposizione qui in esame, è ilprincipio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Sez. 3,n. 6558 del 28/09/2023, dep. 2024, C., Rv. 285948 - 01), al quale questocollegio intende dare continuità, per il quale lo spostamento della competenzaregolato dall’art. 11 cod. proc. pen. possa trovare applicazione in unprocedimento penale in cui un magistrato abbia assunto la veste di personadanneggiata dal reato solo ove detta qualifica sia emersa in sede processuale, intermini immediati, certi e rilevanti, attraverso un’attiva partecipazione alla fasedibattimentale mediante la proposizione in detta sede dell’azione civile. Ladisposizione di cui all’art. 11 cod. proc. pen., proprio per la sua naturaeccezionale, può, cioè, trovare applicazione solo ove il magistrato danneggiato –diversamente dal caso in esame – abbia in concreto assunto la qualità di parteprocessuale poiché in tal modo, seppur ai limitati fini del riconoscimento di unristoro dal danno sofferto, il predetto ha manifestato un interesse per l’esito delprocedimento penale, sola circostanza alla quale consegue l’attualizzarsi dellaratio che, in deroga alle disposizioni generali, legittima lo spostamento dellacompetenza a conoscere del procedimento.4.4. Sulla scorta di dette considerazioni, il conflitto dev’essere risoltoindividuando l’autorità giudiziaria competente nella Corte di appello di Ancona,cui gli atti devono essere restituiti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Anconacui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]