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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10376/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di partecipazione alla associazione camorristica.

Veniva riconosciuta al Russomagno l'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 192 del 2001

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: sulla spontaneità ed utilità del percorso di collaborazione del ricorrente vi sarebbe una insanabile contraddizione tra quanto deciso dal Tribunale e quanto ritenuto dalla Corte di appello che avrebbe svalutato l'apporto collaborativo ritenendolo conseguente all'applicazione della misura custodiale;

2.2. violazione dell'art. 62 bis cod. pen: le attenuanti generiche veniva440 illegittimamente denegate assegnando illegittimo rilievo alla gravità dei reati;

2.3. violazione dell'art. 8 d.I.192 del 1991: l'attenuante della collaborazione sarebbe stata illegittimamente bilanciata con le aggravanti ritenute.

2.4. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria poiché, da un lato, riteneva parzialmente accoglibili le doglianze formulate con la prima impugnazione e, dall'altro, confermava la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Si ribadisce, in via generale, che la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.

I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02) Quanto al calcolo della pena si riafferma che, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Favaloro, Rv. 212531).

1.2. Nel caso in esame, il collegio rileva come, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, emergano le contraddizioni segnalate con il ricorso.

In primo luogo: la Corte di appello, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche unitamente all'attenuante prevista dall'art. 8 D.I. n. 192 del 1991 rilevava che il ricorrente non aveva mostrato sicura resipiscenza dato che aveva confessato quando era stato "già" attinto dalla misura cautelare, così contraddicendo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, primo grado, secondo cui il ricorrente aveva collaborato presentandosi "libero" alla autorità giudiziaria.

In secondo luogo: la Corte di appello afferma in modo contraddittorio che le doglianze quoad poenam proposte con l'appello sono in parte «fondate ed accoglibili» salvo poi confermare - contraddittoriamente - la sentenza impugnata.

1.3. Riconosciuta la fondatezza del primo, e del quarto motivo (il secondo ed il terzo sono assorbiti) il collegio dispone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di partecipazione alla associazione camorristica. Veniva riconosciuta al Russomagno l'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 192 del 2001 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: sulla spontaneità ed utilità del percorso di collaborazione del ricorrente vi sarebbe una insanabile contraddizione tra quanto deciso dal Tribunale e quanto ritenuto dalla Corte di appello che avrebbe svalutato l'apporto collaborativo ritenendolo conseguente all'applicazione della misura custodiale; 2.2. violazione dell'art. 62 bis cod. pen: le attenuanti generiche veniva440 illegittimamente denegate assegnando illegittimo rilievo alla gravità dei reati; 2.3. violazione dell'art. 8 d.I.192 del 1991: l'attenuante della collaborazione sarebbe stata illegittimamente bilanciata con le aggravanti ritenute. 2.4. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria poiché, da un lato, riteneva parzialmente accoglibili le doglianze formulate con la prima impugnazione e, dall'altro, confermava la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Si ribadisce, in via generale, che la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02) Quanto al calcolo della pena si riafferma che, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Favaloro, Rv. 212531). 1.2. Nel caso in esame, il collegio rileva come, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, emergano le contraddizioni segnalate con il ricorso. In primo luogo: la Corte di appello, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche unitamente all'attenuante prevista dall'art. 8 D.I. n. 192 del 1991 rilevava che il ricorrente non aveva mostrato sicura resipiscenza dato che aveva confessato quando era stato "già" attinto dalla misura cautelare, così contraddicendo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, primo grado, secondo cui il ricorrente aveva collaborato presentandosi "libero" alla autorità giudiziaria. In secondo luogo: la Corte di appello afferma in modo contraddittorio che le doglianze quoad poenam proposte con l'appello sono in parte «fondate ed accoglibili» salvo poi confermare - contraddittoriamente - la sentenza impugnata. 1.3. Riconosciuta la fondatezza del primo, e del quarto motivo (il secondo ed il terzo sono assorbiti) il collegio dispone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Rom
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