CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liato presso lo studio legale associato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lo CiceroGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sagona FilippoNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1617/2019depositata il giorno 01/08/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso e del motivo dicontroricorso come da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Palermoopposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] JollyGarden di Palermo, gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro23.900,00 per oneri condominiali risultanti dai bilanci approvatidall’assemblea dei condomini con delibere del 17.10.2008 e del07.05.2013. L’opponente ha contestato che sussistessero la legittimazionealtresì la nullità delle delibere innanzi indicate, citando in giudizio non soloil [OSCURATO:PERSONA] sopra indicato, ma anche, in proprio, l’amministratore dellostesso, [OSCURATO:PERSONA], nonché i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntoninaTerrano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaParrino e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Palermo ha dichiarato lacarenza di legittimazione passiva dei condomini convenuti e haconfermato il decreto opposto, condannando l’opponente al pagamentodelle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadel [OSCURATO:PERSONA] opposto, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PietroVaste, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026Parrino e [OSCURATO:PERSONA], nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1617/2019 pubblicata il giorno01.08.2019, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante allarifusione delle spese processuali in favore degli appellati costituiti.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - sussistevano la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] equella passiva dell’appellante in quanto, pur a seguito del distacco dalprimo degli immobili di proprietà del secondo, erano rimasti in comunevari beni e servizi; - l’amministratore, inoltre, era rimasto in carica quantomeno fino alla fine di maggio 2013 ed era legittimato ad agire per ilrecupero delle spese condominiali anche in assenza di autorizzazioneassembleare; - le delibere su cui si fondava l’ingiunzione di pagamentonon risultavano né sospese né annullate; - le voci di spesa considerate neibilanci approvati riguardavano beni e servizi comuni, la cui titolarità proquota permaneva in capo all’appellante anche dopo la separazione degliimmobili.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre gli altriintimati non hanno svolto attività difensive.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza e/o delprocedimento di secondo grado (art. 360 c.p.c., n. 4), per violazionedell’art. 301 c.p.c.Secondo il ricorrente, poiché il difensore di una delle controparti era statosospeso dall'esercizio della professione a partire dal 18.07.2019, mentre lasentenza di appello era stata pubblicata il giorno 01.08.2019, quest’ultimaNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026sarebbe risultata nulla non essendo stata rilevata l’automatica interruzionedel giudizio, deducibile per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.Il motivo è infondato.Invero, il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio dellaprofessione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita ingiudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se ilgiudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguentenullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato aldiritto di difesa (cfr.: Cass. n. 14520/2015; Cass. n. 6838/2016; Cass. n.29195/2024).Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che la causa era stata postain decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con assegnazione dei termini dicui all’art. 190 c.p.c.; considerato che i termini massimi previsti da talenorma dovevano considerarsi scaduti alla data del 06.05.2019 e chel’evento interruttivo si è verificato il 18.07.2019, nessun pregiudizio ne èderivato, non essendo previsto a tale data lo svolgimento di ulteriori2. Il secondo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, n. 5 c.p.c.), violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360, n. 3 c.p.c.), nullità del procedimento (art. 360, n. 4), conriferimento all’art. 295 c.p.c.Secondo il ricorrente, riguardando parte del credito ingiunto quotecondominiali deliberate dall’assemblea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed essendoancora pendente in primo grado la causa di impugnazione della delibera inquestione, il giudice del merito avrebbe dovuto disporre la sospensione delpresente giudizio ex art. 295 c.p.c.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.In primo luogo, occorre osservare che la sospensione del processopresuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui siNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causaritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti ilprovvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutileintralcio all'esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove unasentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio dimerito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe alricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente,e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verràaccolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesseconcreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né laCorte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre lasospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa chenon risulti più effettivamente in corso (cfr.: Cass. n. 18026/2012; Cass. n.22878/2015; Cass. n. 26716/2019).Pertanto, ai fini dell’eventuale cassazione della sentenza per violazionedell’art. 295 c.p.c., non è sufficiente il fatto che, come dedotto dalricorrente, la pendenza della causa pregiudiziale fosse nota alla Corted’appello.In secondo luogo, si rileva che nella specie ci si trova al cospetto di unadecisione c.d. doppia conforme, il che preclude censure ex art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.In tale ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, aisensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dalgiorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile allesentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primoNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023); ciò, invece, non èavvenuto.In ogni caso, deve osservarsi che la sospensione necessaria del processoex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento didiritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesseparti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolostesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la qualeimpedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pureinterinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimentodella pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo.Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito diallegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nelladisciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediataesecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessigenerali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicchéil giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa diopposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att.c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata larelativa delibera condominiale, restando riservato al giudicedell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma secondo,c.c. l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria ilpossibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizioneall'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché leconseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere lasopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sedeordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito (cfr.: Cass., Sez. Un.,n. 4421/2007; Cass. n. 17014/2010).Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026Si è anche affermato che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoemesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente adoggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno dellaingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, taleda giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art. 295c.p.c., tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio allacorresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e deiservizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva ilriparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicchél'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita diefficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza deldiritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni eservizi comuni di fatto erogati e considerato, dall'altro, che l'eventualecontrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito alrigetto della opposizione ed all'accoglimento della impugnativa delladelibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere laperdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza delladichiarata invalidità della delibera (cfr.: Cass. n. 4672/2017).Pertanto, la mancata sospensione del giudizio è da ritenersi corretta.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360, n. 4), con riferimento alla mancata valutazione in ordine alla riunionetra procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c.In particolare, a dire del ricorrente, il decreto ingiuntivo oppostonell’ambito del presente giudizio concerne, in parte, somme già oggetto dialtro decreto ingiuntivo n. 2085/2013, la cui ripartizione era statadeliberata il 17.10.2008; poiché le due cause erano statecontemporaneamente pendenti dinanzi alla Corte d’appello di Palermo,avrebbe dovuto disporsene la riunione onde evitare duplicazioni. Inoltre,gli unici oneri condominiali straordinari, deliberati nella riunione delNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/202617.10.2008 e non annullati dalla sentenza n. 5471/2009 erano quelliprevisti al punto 12 e, quindi, in ogni caso, già richiesti con il decretoingiuntivo 2085/2013, non residuando alcuna altra partita di debito acarico del ricorrente in riferimento alla delibera del 17.10.2008.Il motivo è inammissibile.Invero, i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituisconoesercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e sifondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essinon sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effettiche ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazionedegli stessi), alcuna nullità (cfr.: Cass. n. 11187/2007; Cass., Sez. Un., n.2245/2015; Cass. n. 1053/2016).Lo stesso principio vale, per identità di ratio, per i provvedimenti di rigettodi eventuali istanze di riunione e di separazione di giudizi.Peraltro, dall’esame del ricorso non risulta neppure se e quando unarichiesta in tal senso sia stata formulata dalla parte nei gradi di merito.Infine, per quanto concerne la questione della pretesa duplicazione dellerichieste di pagamento, il ricorrente non ha fornito particolari indicazionicirca il contenuto degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione, conla conseguenza che, in tale parte, il motivo difetta di specificità.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n. 5 c.p.c.) e violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n. 3 c.p.c.), con riferimento alla esistenza giuridica del [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” e all’art. 61 disp. att. c.c.In particolare, poiché il Tribunale di Palermo, con sentenza passata ingiudicato, aveva disposto la separazione del [OSCURATO:PERSONA] dalleville rimaste in proprietà al ricorrente, tutti i comproprietari, al fine digestire le parti rimaste comuni a seguito della separazione, avrebberodovuto provvedere personalmente a convocare una riunione e, in quelNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026consesso, a nominare un amministratore delle parti comuni. Al contrario, ilcondominio aveva continuato ad operare convocando un’assemblea cheaveva deliberato su argomenti che esulavano dalla sua competenza, inviolazione dei regolamenti contrattuali, autodefinendosi “NuovoCondominio [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente, in ogni caso, non potevaconsiderarsi debitore né del vecchio né del nuovo [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.In punto di fatto, deve premettersi che, con sentenza n. 4559/2011,pacificamente passata in giudicato, il Tribunale di Palermo ha disposto laseparazione dall’unico originario condominio «delle ville rimaste inproprietà dell’attore … … non ostandovi la rimanente comproprietà di benie servizi comuni» (cfr.: sentenza impugnata, a pag. 6).Il ricorrente, sul punto, ha richiamato l’art. 61 disp. att. c.c., il cui primocomma prevede che, «qualora un edificio o un gruppo di edificiappartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possadividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ilcondominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possonocostituirsi in condominio separato».L’art. 62, primo comma, disp. att. c.c., inoltre, prevede che «ladisposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche serestano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicatedall'art. 1117 del codice».Al riguardo, è stato affermato che, allorquando, ai sensi degli artt. 61 e 62disp. att. c.c., l'unico condominio comprendente un complesso immobiliaresi sciolga e si costituiscano tanti condominii separati, si verifica, ai finiprocessuali, una situazione cui va applicata, in via analogica, ladisposizione di cui all'art. 110 c.p.c., sicché il processo intrapreso control'originario condominio, venuto meno quest'ultimo, deve essere proseguitonei confronti dei nuovi condominii risultanti dallo scioglimento (cfr.: Cass.n. 4156/1995).Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella motivazione della sentenza di legittimità qui richiamata è statochiarito, tra l’altro, che lo scioglimento del condominio originario (e lasusseguente costituzione dei condominii separati) comporta il venir menodi tale centro di interessi, che il condominio originario si scioglie e le cose,i servizi e gli impianti, che formano oggetto del diritto in condominio nonrestano in comune tra tutti i partecipanti, sostituendosi nella contitolarità isingoli condomini facenti capo ai condominii separati.Si è anche affermato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 62 disp. att. c.c.,l'istituzione di nuovi condominii non è impedita dalla permanenza, incomune, delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., la cui disciplina d'uso potràformare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e aglioneri relativi (cfr.: Cass. n. 1964/1963).Invero, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessariané la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tuttii proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendosufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuniimpianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c.,(quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per ilriscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quantocollegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili,spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricatila titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere glioneri condominiali relativi alla loro manutenzione (cfr.: Cass. n.2305/2008; Cass. n. 17332/2011; Cass. n. 27094/2017; Cass. n.18238/2024).Inoltre, nei casi di scioglimento del condominio mediante deliberazionedell’assemblea e costituzione di condominii separati con il permanere incomune fra gli originari partecipanti di alcune delle cose indicate dall'art.1117 c.c., la disciplina condominiale unitaria persiste riguardo a dettecose, con la conseguenza che resta attribuito all'assemblea unitariaNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026originaria - ed esula dai poteri delle assemblee dei condominii separati - ilprovvedere all'approvazione delle spese ad esse relative e alla lororipartizione fra i condominii (cfr.: Cass. n. 1440/1981).Pertanto, lo scioglimento del condominio non determina l’estinzione deicrediti di cui ai bilanci anteriormente approvati in relazione alle parti cherestano in comune, ma dà luogo semplicemente a un fenomenosuccessorio.In particolare, stante la perdurante comproprietà delle parti comuni, deveescludersi che lo scioglimento determini il venir meno della necessità delleopere già deliberate in relazione alle predette parti.Passando al caso di specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che la sentenzadel Tribunale di Palermo n. 4559/2011 non ha determinato il sorgere didue condominii, visto che all’epoca, come indicato a pag. 10 del ricorso, leville distaccatesi dal [OSCURATO:PERSONA] originario erano tutte di proprietà delricorrente, il che, quanto ad esse, impedisce di ritenere configurabile uncondominio.In secondo luogo, dalla sentenza impugnata risulta che il credito oggettodi ingiunzione era stato deliberato in parte prima della separazione degliimmobili, e dunque in epoca in cui l’odierno ricorrente partecipava alCondominio originario, e in parte successivamente, ma con laconvocazione dei partecipanti al “supercondominio” - nel cui novero varicompreso il soggetto in questione - sicché egli doveva ritenersi obbligatoall’osservanza delle decisioni dell’assemblea.In terzo luogo, dalle deduzioni formulate in questa sede non emerge chele spese oggetto di causa riguardino parti diverse da quelle rimaste incomune fra tutte le villette che componevano il [OSCURATO:PERSONA] originario.Il distacco in questione, dunque, quanto al credito derivante dalla deliberadel 17.10.2008, anteriore ad esso, ha determinato una successione nellatitolarità del credito stesso, rimasto pacificamente insoddisfatto; quantoalla successiva delibera del 07.05.2013, dalla sentenza impugnata risultaNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026che l’amministratore dell’originario [OSCURATO:PERSONA] aveva ritualmenteconvocato l’assemblea dei partecipanti al “supercondominio”, ondeapprovare i bilanci relativi alle spese per le parti comuni.In ordine alla riscossione di tali somme, sempre dalla sentenza impugnatarisulta che il ricorrente, nell’aprile 2013, aveva dichiarato per iscritto chel’amministratore avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni per gliaffari correnti e per il riordino amministrativo dei luoghi fino alla data del30.05.2013.Oltre a ciò, deve considerarsi che l'amministratore del condominio èlegittimato a riscuotere i contributi dai singoli condomini in base allaripartizione approvata dall'assemblea o anche in difetto del piano diriparto approvato senza necessità di autorizzazione alcuna; diconseguenza egli è legittimato a promuovere il procedimento monitorio ea resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo (cfr.: Cass. n.14665/1999; Cass. n. 27292/2005).La sentenza impugnata, nel giudicare legittima l’attività compiutadall’amministratore e dall’assemblea a seguito della sentenza diseparazione degli immobili dell’odierno ricorrente dall’originariocondominio, è corretta, essendosi attenuta ai principi sopra indicati.Da parte sua, il ricorrente non ha specificato le norme dei regolamenti - acui erano assertivamente «vincolati gli atti di vendita» - che, a suo dire,sarebbero state violate.5. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n. 5 c.p.c.), con riferimento al difetto di legittimazione passiva delSig. Notararigo, destinatario del decreto ingiuntivo da parte delCondominio.In particolare, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla scortadi delibere condominiali che potevano valere esclusivamente nei confrontidei singoli condomini, ma non anche nei riguardi del ricorrente, estraneoNumero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026al condominio, così come accertato dal Tribunale di Palermo con sentenzan. 1219/2013.Il motivo è inammissibile.In proposito, oltre all’impossibilità di censurare la sentenza di appello exart. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. vertendosi in tema di decisione c.d.doppia conforme, deve osservarsi che la circostanza relativa allaseparazione dall’unico originario condominio delle ville rimaste in proprietàdell’odierno ricorrente è stata presa espressamente in considerazione dallaCorte distrettuale.Inoltre, come è stato precisato in un recente precedente giurisprudenziale(cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Pertanto, non rientra nella citata previsione l’omessa citazione deldocumento costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.1219/2013 che, secondo l’assunto della parte, riguarderebbe sempre leconseguenze del distacco dall’originario condominio delle villette diproprietà del ricorrente.Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/20266. Il sesto motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n. 5 c.p.c.), con riferimento al difetto di rappresentanza processualedel Sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA] “JollyGarden”.A dire del ricorrente, sebbene la Corte d’appello avesse ritenuto cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato la sua carica di amministratore delCondominio sino alla data del 30.05.2013, detta carica risultava tuttaviainsussistente alla successiva data del ricorso per ingiunzione dipagamento, sicché egli nel frangente non poteva agire in nome e perconto del [OSCURATO:PERSONA] medesimo per difetto del potere di rappresentanza.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve premettersi che la Corte di merito, se da un lato haaccertato che, anche in forza di un’investitura da parte dell’odiernoricorrente, l’amministratore doveva considerarsi in carica nell’arcotemporale che va fino al 30.05.2013, e dunque alla data della deliberaassembleare del 07.05.2013, non ha, invece, affermato alcunché perquanto concerneva il periodo successivo.Pertanto, a parte la circostanza che, come già rilevato innanzi, si verte inun caso di decisione c.d. doppia conforme, non è neppure ravvisabile inconcreto l’omesso esame di un fatto decisivo.In ogni caso, non può non rilevarsi che, nonostante la sopravvenutacompressione, per effetto della modifica normativa intervenuta con lalegge n. 220/2012, dei poteri gestori dell’amministratore eventualmentecessato dall'incarico, ai sensi dell'art. 1129, ottavo comma, c.c., lo stessosarebbe stato comunque tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudiziagli interessi comuni, le attività urgenti che non potessero essere differite,senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudizialedel nuovo amministratore (cfr.: Cass. n. 14039/2025).Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella specie, premesso che dalle deduzioni delle parti non risulta se, per ilperiodo successivo al mese di maggio 2013, il precedente amministratorefosse stato o meno riconfermato nell’incarico, e considerato, altresì, che lariscossione delle spese condominiali era comunque essenziale perl’esecuzione delle opere deliberate, non può essere condivisa la tesi delricorrente in ordine al preteso difetto del potere di rappresentanza in capoa [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dell’instaurazione del presente giudizio.7. Il settimo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, n. 5 c.p.c.), con riferimento al contenuto della sentenza delTribunale di Palermo n. 5471/2009.In particolare, la Corte d’appello, pur richiamando in motivazione lasentenza n. 5471/2009, non aveva considerato che la suddetta pronunciaaveva invalidato anche il punto n. 9 della delibera in data 17.10.2008,concernente parte dei crediti fatti valere nel presente giudizio dalCondominio, crediti comprendenti anche una penale del 1000% per ognigiorno di ritardo nel pagamento.Il motivo è inammissibile.In proposito, oltre a doversi ribadire l’impossibilità di censurare lamotivazione della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., vertendosi in tema di c.d. doppia conforme, deve osservarsi che ilcontenuto della sentenza n. 5471/2009 del Tribunale di Palermo è statoespressamente preso in considerazione dalla Corte di merito, la quale haescluso che da essa potessero ricavarsi le conseguenze prospettatedall’odierno ricorrente.8. L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), con riferimento allanullità delle delibere assembleari a fondamento della richiestaingiunzionale.Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026In particolare, secondo la parte, era erronea la motivazione della Corteterritoriale, laddove si era ritenuto che non potesse essere sindacata lavalidità o meno delle delibere del 2008 e del 2013, in tal modoomettendosi di esaminare i rilievi di nullità evidenziati in atti per averavuto le delibere ad oggetto questioni non rientranti nella competenzadell’assemblea.Il motivo è infondato.In primo luogo, va rilevato che la Corte d’appello non ha affermato di nonpoter rilevare l’eventuale nullità delle delibere del 2008 e del 2013; alcontrario, la stessa ha ritenuto, in punto di diritto, che la deliberacondominiale nulla avrebbe potuto essere disapplicata nel corso delgiudizio di opposizione.Pertanto, la decisione sul punto non si fonda su un’eventuale impossibilitàdi rilevare la nullità, ma sull’accertamento della relativa insussistenza inconcreto.Il motivo, che lamenta una violazione di legge, non coglie detta ratiodecidendi e denuncia un problema interpretativo non posto dalla sentenzaimpugnata.In ogni caso, la valutazione giuridica della fattispecie concreta da partedella Corte d’appello risulta corretta, visto che, alla luce di quantoosservato innanzi, non può condividersi l’assunto secondo cui l’assembleadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe potuto deliberare sulle parti rimaste incomune tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli immobili di proprietà dell’odiernoricorrente.9. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti degli intimatiche non hanno svolto attività difensive.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 9593/2020Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 18203/2026Data pubblicazione 05/06/2026per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ein quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]