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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 22757/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftt-ke le conclusioni del PG Kci:t2e. 02_44 Lt—,Q.. c_.10,AA cLu ts,e r,e4 %D cytt ( ..)1/1.3 o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza resa in data 14 luglio 2021 ha respintd il reclamo, in tema di liberazione anticipata, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (periodi detentivi sino al 29 dicembre del 2020). 1.1 In motivazione si compie riferimento alla vicenda avvenuta in data 29 marzo 2020, quando - in un periodo di libertà - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un tentativo di omicidio nei confronti del proprio fratello, fatto per cui è sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Tale episodio, per la sua particolare gravità, segnala la adesione solo apparente al percorso rieducativo, per il periodo precedente (2018/2019) e spiega effetti anche in rapporto al semestre posteriore.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura, in particolare, la estensione del diniego di accesso alla liberazione anticipata in riferimento al semestre posteriore (giugno/dicembre 2020) al fatto per cui il Drogo è sottoposto a misura cautelare.

Secondo la difesa non può ritenersi che il fatto avvenuto nel marzo del 2020 'neutralizzi' l'adesione al percorso rieducativo per un periodo posteriore, pure a fronte di relazione comportamentale positiva.

3. Il ricorso è fondato, sul punto dedotto. 3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte si è sovente affermato il principio - cui occorre dare continuità - per cui la commissione di un fatto di reato, di consistente gravità, svela la mera 'apparenza di adesione' al percorso rieducativo eseguito durante il trattamento penitenziario e può comportare il diniego della liberazione anticipata per semestri già maturati (per tutte, Sez.

I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406).

E' tuttavia evidente che i semestri integralmente posteriori al compimento della condotta illecita rientrano nell'ordinario 'regime valutativo' correlato alla verifica progressi trattamentali del soggetto.

Nel caso in esame vi è pertanto un semestre (giugno/dicembre 2020) la cui valutazione negativa non trova adeguata giustificazione nella decisione impugnata.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al periodo di pena espiata dal 29.12.2019 al 29.12.2020, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in data 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftt-ke le conclusioni del PG Kci:t2e. 02_44 Lt—,Q.. c_.10,AA cLu ts,e r,e4 %D cytt ( ..)1/1.3 o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza resa in data 14 luglio 2021 ha respintd il reclamo, in tema di liberazione anticipata, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (periodi detentivi sino al 29 dicembre del 2020). 1.1 In motivazione si compie riferimento alla vicenda avvenuta in data 29 marzo 2020, quando - in un periodo di libertà - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un tentativo di omicidio nei confronti del proprio fratello, fatto per cui è sottoposto a custodia cautelare in carcere. Tale episodio, per la sua particolare gravità, segnala la adesione solo apparente al percorso rieducativo, per il periodo precedente (2018/2019) e spiega effetti anche in rapporto al semestre posteriore. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si censura, in particolare, la estensione del diniego di accesso alla liberazione anticipata in riferimento al semestre posteriore (giugno/dicembre 2020) al fatto per cui il Drogo è sottoposto a misura cautelare. Secondo la difesa non può ritenersi che il fatto avvenuto nel marzo del 2020 'neutralizzi' l'adesione al percorso rieducativo per un periodo posteriore, pure a fronte di relazione comportamentale positiva. 3. Il ricorso è fondato, sul punto dedotto. 3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte si è sovente affermato il principio - cui occorre dare continuità - per cui la commissione di un fatto di reato, di consistente gravità, svela la mera 'apparenza di adesione' al percorso rieducativo eseguito durante il trattamento penitenziario e può comportare il diniego della liberazione anticipata per semestri già maturati (per tutte, Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406). E' tuttavia evidente che i semestri integralmente posteriori al compimento della condotta illecita rientrano nell'ordinario 'regime valutativo' correlato alla verifica progressi trattamentali del soggetto. Nel caso in esame vi è pertanto un semestre (giugno/dicembre 2020) la cui valutazione negativa non trova adeguata giustificazione nella decisione impugnata. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al periodo di pena espiata dal 29.12.2019 al 29.12.2020, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in data 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore
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