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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 18272/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26669/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 8/A NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2191/2020 depositata il19/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Napoli la condanna del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 8/A in Napoli, nonché dei singoli condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, al pagamento dell’indennità prevista per l’esercizio di una servitù di passaggio.

Tale servitù era stata costituita a favore dell’allora proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] con atto notaio Fiordiliso il 28 gennaio 1959 e poi rideterminata con scrittura privata del 28 dicembre 1994.

All’esito dell’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda, liquidando a favore degli attori il complessivo importo di € 118.242,13, comprensivo di annualità ed interessi maturati dal 1996 alla proposizione della domanda.

La predetta decisione era impugnata dai soccombenti e, nella resistenza delle controparti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2191 del 19 giugno 2020 accoglieva il gravame, limitatamente alla disposta condanna solidale dei condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, che rendeva parziaria, in rapporto alla rispettiva quota di partecipazione millesimale al condominio.

Respingeva nel resto.

Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA], Felice, Benedetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi.

Resistono con controricorso Francesco e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 102, 307 e 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

4. La quarta doglianza s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente respinto l’eccezione di nullità delle scritture del 1994, formulata sul presupposto che l’amministratore del condominio non fosse legittimato alla sottoscrizione di un negozio contenente impegni pecuniari a carico dei titolari della servitù di passaggio.

5. Rileva preliminarmente la Corte che i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso.

A loro volta, con atto del 2 maggio 2024, i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia avversaria e di rinunciare al controricorso.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc senza alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26669/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 8/A NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2191/2020 depositata il19/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Napoli la condanna del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 8/A in Napoli, nonché dei singoli condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, al pagamento dell’indennità prevista per l’esercizio di una servitù di passaggio. Tale servitù era stata costituita a favore dell’allora proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] con atto notaio Fiordiliso il 28 gennaio 1959 e poi rideterminata con scrittura privata del 28 dicembre 1994. All’esito dell’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda, liquidando a favore degli attori il complessivo importo di € 118.242,13, comprensivo di annualità ed interessi maturati dal 1996 alla proposizione della domanda. La predetta decisione era impugnata dai soccombenti e, nella resistenza delle controparti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2191 del 19 giugno 2020 accoglieva il gravame, limitatamente alla disposta condanna solidale dei condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, che rendeva parziaria, in rapporto alla rispettiva quota di partecipazione millesimale al condominio. Respingeva nel resto. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA], Felice, Benedetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi. Resistono con controricorso Francesco e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. 2. Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 102, 307 e 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. 3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. 4. La quarta doglianza s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente respinto l’eccezione di nullità delle scritture del 1994, formulata sul presupposto che l’amministratore del condominio non fosse legittimato alla sottoscrizione di un negozio contenente impegni pecuniari a carico dei titolari della servitù di passaggio. 5. Rileva preliminarmente la Corte che i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso. A loro volta, con atto del 2 maggio 2024, i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia avversaria e di rinunciare al controricorso. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc senza alcuna pronuncia sulle spese. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.