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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15568/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21786 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva – cessazione attività – prescrizione – cancellazione della società – legittimazione del socio - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, eletti vamente domiciliatiin Roma, Viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - per la cassazione dellasentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 449/5/2016, depositatain data 24 febbraio 201 6 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, aveva chiesto nel maggio 2010 il rimborso dell’iva, relativ a all’anno 2004 , spettante alla suddetta società che aveva cessato l’attività nel dicembre del 2004 e che era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio del 2010; a seguito del provvedimento di diniego del rimborso il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commission e tributari a regional e della Puglia ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che il rimborso del credito iva potesse essere riconosciuto in favore del contribuente solo nei limiti della sua quota; avverso la suddett a pronunc ia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura,cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso; considerato che: in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli stessi, invero, non sono stati parte dei giudizi di merito e, d’altro lato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (Cass. civ., 21 settembre 2020, n. 19641); in tale ipotesi, infatti, è ragionevole ritenere che l'iniziativa singola dell'ex socio per riscuotere un credito dell'estinta società giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talché, intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata società, si determina solo l'obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione, pertanto, salva l'ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessità di un litisconsorzio processuale; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenz a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione de gli artt.2495, 2697 e 2729, cod. civ., dell’art. 115, cod. proc. civ., nonché degli artt. 30, 37 e 38bis, d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto legittima la domanda di rimborso del credito iva , nonostante la mancata presentazione del modello VR e la circostanza che il credito iva non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, sicché il diritto al rimborso doveva essere considerato rinunciatoe non poteva, pertanto, essere richiesto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese; evidenzia parte ricorrente che era pacifico che il credito iva, esposto nella dichiarazione iva prima della cessazione dell’attività,non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, il che aveva comportato la sua incertezza al momento dell’estinzione della società, sicché doveva ritenersi che vi fosse stata una implicita rinuncia al credito, con conseguente impossibilità di trasferimento ai soci; d’altro lato, secondo parte ricorrente, era onere del contribuente, quale attore in senso sostanziale,provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborsodel credito iva; pertanto, non correttamente il giudice del gravame avrebbe ritenuto provato il credito; il motivo è infondato; va disattesa, in primo luogo, l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per violazione dell’obbligo di allegazione di cui all’art. 369, cod. proc. civ., nonché di inammissibilità per violazione del principio di specificità, essendo chiaramente riscontrabili sia dal ricorso che dal contenuto della sentenza censurata le ragioni del contendere ed i suoi sviluppi processuali, consentendo a questa Corte di apprezzare e valutare la questione prospettata con i motivi di ricorso proposti;con riferimento, quindi, al motivo di ricorso in esame, la vicenda in esame si caratterizza per una duplice situazione fattuale della quale occorre dare atto; un primo profilo ha riguardo alla questione della tempestività della domanda di rimborsodel credito iva ; sul punto, si è precisato che la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (Cass. civ., 11 dicembre 2019, n. 32424); si è anche precisato che, ove si tratti, come nel caso di specie , di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; ciò in quanto l'attivitàdell’impresa non prosegue, sicch é non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009); pertanto, da un lato la manifestazione di volontà di richiedere il rimborso iva può essere resa evidente con la co mpilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), non essendo necessaria una successiva richiesta di rimborso, e, d’altro lato, una volta esercitato il suddetto diritto, lo stesso si prescrive nel termine di dieci anni; si innesta, in questo ambito, l’ulteriore questione relativa alla possibilità che, a seguito della cancellazione della società, il socio possa far valere il diritto al rimborso dell’iva; la linea difensiva della ricorrente poggia sulla considerazione che, non essendo stato il credito riportato nel bilancio di liquidazione, lo stesso non potrebbe essere ritenuto certo, posto che, invero, dovrebbe essere considerato implicitamente rinunciato; tale prospettazione difensiva non può essere accolta; la questione di fondo attiene alla possibilità di configurare il credito esposto in dichiarazione come oggetto di tacita rinuncia per il solo fatto che non sia stato, poi, riportato in bilancio; si è già evidenziato che l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che l’esposizione del credito in dichiarazione costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, tanto che, esercitato tale diritto, il credito è sottoposto alla prescrizione ordinaria; il che implica che, salvo la successiva attività di controllo che l’amministrazione finanziaria può esercitare in ordine alla non sussistenza del credito, quel credito non può che essere ritenuto esistente, sicché non può ragionarsi in termini di incertezza o di mera pretesa, come invece postulato dalla ricorrente; in questo specifico ambito, occorre fare richiamo alle considerazioni espresse da questa Corte con specifico riferimento alla questione della successione dei soci in caso di estinzione della società per effetto della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese; con la pronuncia a Sezioni Unite 16 marzo 2013, n. 6072, si è esaminata la questione della sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, e si è precisato che: a) la tacita manifestazione di volontà di rinunciare al credito, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, può riguardare l’ipotesi in cui il credito sia relativo ad una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva o poteva avere contezza; b) ciò può postularsi agevolmente quando si tratti di mere pretese, anche seazionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione; c) analogamente deve dirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido; d) diversamente deve ritenersi nel caso in cui si tratta di un diritto che, se fosse stato conosciuto o comunque non trascuratoal tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbe dovuto senz'altro figurare e che sarebbe perciò stat o suscettibiledi ripartizione tra i soci (al netto dei debiti): in questo caso, deve ritenersi che anche relativamente ai rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un meccanismo successorioanalogo a quello relativo ai debiti societari; l’applicazione dei suddetti principi comporta che, ove sia stata manifestatain dichiarazione la volontà di rich iedere il rimborso dell’iva , essendo questo già configurato come diritto di cui la società si intende avvalere ed essendo, altresì, certo nel suo importo, la circostanza che lo stesso non sia stato riportato in sede di liquidazione non può essere ostativo al riconoscimento del suddetto diritto a seguito della cancellazione della società, salvo che, come detto, l’amministrazione finanziaria non ne contesti in radice l’esistenza; non correttamente, dunque, parte ricorrente ragiona in termini di incertezza del credito, posto che, al di là della mera circostanza della mancata indicazione nel bilancio finale, la stessa non risulta avere prospettato alcuna circostanza fattuale da cui evincere che quel credito nonfosse esistente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e degli artt. 2 e 57, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe pronunciato in ordine alla questione della inesistenza nel merito del diritto al rimborso in quanto lo stesso non era stato riportato nel bilancio di liquidazione; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di ricorso comportanol’assorbimento del presente motivo; in conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al merito, il primo motivo è infondato, il secondo assorbito, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21786 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva – cessazione attività – prescrizione – cancellazione della società – legittimazione del socio - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, eletti vamente domiciliatiin Roma, Viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - per la cassazione dellasentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 449/5/2016, depositatain data 24 febbraio 201 6 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, aveva chiesto nel maggio 2010 il rimborso dell’iva, relativ a all’anno 2004 , spettante alla suddetta società che aveva cessato l’attività nel dicembre del 2004 e che era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio del 2010; a seguito del provvedimento di diniego del rimborso il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commission e tributari a regional e della Puglia ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che il rimborso del credito iva potesse essere riconosciuto in favore del contribuente solo nei limiti della sua quota; avverso la suddett a pronunc ia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura,cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso; considerato che: in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli stessi, invero, non sono stati parte dei giudizi di merito e, d’altro lato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (Cass. civ., 21 settembre 2020, n. 19641); in tale ipotesi, infatti, è ragionevole ritenere che l'iniziativa singola dell'ex socio per riscuotere un credito dell'estinta società giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talché, intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata società, si determina solo l'obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione, pertanto, salva l'ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessità di un litisconsorzio processuale; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenz a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione de gli artt.2495, 2697 e 2729, cod. civ., dell’art. 115, cod. proc. civ., nonché degli artt. 30, 37 e 38bis, d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto legittima la domanda di rimborso del credito iva , nonostante la mancata presentazione del modello VR e la circostanza che il credito iva non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, sicché il diritto al rimborso doveva essere considerato rinunciatoe non poteva, pertanto, essere richiesto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese; evidenzia parte ricorrente che era pacifico che il credito iva, esposto nella dichiarazione iva prima della cessazione dell’attività,non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, il che aveva comportato la sua incertezza al momento dell’estinzione della società, sicché doveva ritenersi che vi fosse stata una implicita rinuncia al credito, con conseguente impossibilità di trasferimento ai soci; d’altro lato, secondo parte ricorrente, era onere del contribuente, quale attore in senso sostanziale,provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborsodel credito iva; pertanto, non correttamente il giudice del gravame avrebbe ritenuto provato il credito; il motivo è infondato; va disattesa, in primo luogo, l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per violazione dell’obbligo di allegazione di cui all’art. 369, cod. proc. civ., nonché di inammissibilità per violazione del principio di specificità, essendo chiaramente riscontrabili sia dal ricorso che dal contenuto della sentenza censurata le ragioni del contendere ed i suoi sviluppi processuali, consentendo a questa Corte di apprezzare e valutare la questione prospettata con i motivi di ricorso proposti;con riferimento, quindi, al motivo di ricorso in esame, la vicenda in esame si caratterizza per una duplice situazione fattuale della quale occorre dare atto; un primo profilo ha riguardo alla questione della tempestività della domanda di rimborsodel credito iva ; sul punto, si è precisato che la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (Cass. civ., 11 dicembre 2019, n. 32424); si è anche precisato che, ove si tratti, come nel caso di specie , di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; ciò in quanto l'attivitàdell’impresa non prosegue, sicch é non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009); pertanto, da un lato la manifestazione di volontà di richiedere il rimborso iva può essere resa evidente con la co mpilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), non essendo necessaria una successiva richiesta di rimborso, e, d’altro lato, una volta esercitato il suddetto diritto, lo stesso si prescrive nel termine di dieci anni; si innesta, in questo ambito, l’ulteriore questione relativa alla possibilità che, a seguito della cancellazione della società, il socio possa far valere il diritto al rimborso dell’iva; la linea difensiva della ricorrente poggia sulla considerazione che, non essendo stato il credito riportato nel bilancio di liquidazione, lo stesso non potrebbe essere ritenuto certo, posto che, invero, dovrebbe essere considerato implicitamente rinunciato; tale prospettazione difensiva non può essere accolta; la questione di fondo attiene alla possibilità di configurare il credito esposto in dichiarazione come oggetto di tacita rinuncia per il solo fatto che non sia stato, poi, riportato in bilancio; si è già evidenziato che l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che l’esposizione del credito in dichiarazione costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, tanto che, esercitato tale diritto, il credito è sottoposto alla prescrizione ordinaria; il che implica che, salvo la successiva attività di controllo che l’amministrazione finanziaria può esercitare in ordine alla non sussistenza del credito, quel credito non può che essere ritenuto esistente, sicché non può ragionarsi in termini di incertezza o di mera pretesa, come invece postulato dalla ricorrente; in questo specifico ambito, occorre fare richiamo alle considerazioni espresse da questa Corte con specifico riferimento alla questione della successione dei soci in caso di estinzione della società per effetto della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese; con la pronuncia a Sezioni Unite 16 marzo 2013, n. 6072, si è esaminata la questione della sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, e si è precisato che: a) la tacita manifestazione di volontà di rinunciare al credito, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, può riguardare l’ipotesi in cui il credito sia relativo ad una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva o poteva avere contezza; b) ciò può postularsi agevolmente quando si tratti di mere pretese, anche seazionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione; c) analogamente deve dirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido; d) diversamente deve ritenersi nel caso in cui si tratta di un diritto che, se fosse stato conosciuto o comunque non trascuratoal tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbe dovuto senz'altro figurare e che sarebbe perciò stat o suscettibiledi ripartizione tra i soci (al netto dei debiti): in questo caso, deve ritenersi che anche relativamente ai rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un meccanismo successorioanalogo a quello relativo ai debiti societari; l’applicazione dei suddetti principi comporta che, ove sia stata manifestatain dichiarazione la volontà di rich iedere il rimborso dell’iva , essendo questo già configurato come diritto di cui la società si intende avvalere ed essendo, altresì, certo nel suo importo, la circostanza che lo stesso non sia stato riportato in sede di liquidazione non può essere ostativo al riconoscimento del suddetto diritto a seguito della cancellazione della società, salvo che, come detto, l’amministrazione finanziaria non ne contesti in radice l’esistenza; non correttamente, dunque, parte ricorrente ragiona in termini di incertezza del credito, posto che, al di là della mera circostanza della mancata indicazione nel bilancio finale, la stessa non risulta avere prospettato alcuna circostanza fattuale da cui evincere che quel credito nonfosse esistente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e degli artt. 2 e 57, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe pronunciato in ordine alla questione della inesistenza nel merito del diritto al rimborso in quanto lo stesso non era stato riportato nel bilancio di liquidazione; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di ricorso comportanol’assorbimento del presente motivo; in conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al merito, il primo motivo è infondato, il secondo assorbito, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: dichiara il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite d
Sentenza Cassazione n. 15568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris