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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di TERAMO--darò—g\TV-iso a lparti; t udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] «FATTO e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Guerino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Teramo ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla misura della pena applicata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento.

Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di TERAMO--darò—g\TV-iso a lparti; t udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] «FATTO e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Guerino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Teramo ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla misura della pena applicata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata. 3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022
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