Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 35690/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18377-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].RO.IN.

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso.

Estinzione R.G.N. 18377/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1395/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2017 R.G.N. 2092/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.con la sentenza nr. 1395 del 2017, la Corte d'appello di Lecce rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione avente ad oggetto una intimazione di pagamento a seguito di cartella esattoriale per crediti INPS;

2. ha proposto ricorso per cassazione, la società EU.RO.IN.

S.R.L, affidato ad un unico motivo;

3. ha resistito, con controricorso, l’INPS.

Ha depositato procura speciale l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380 bis1, comma 2, ult. parte cod.proc.civ..; CONSIDERATOCHE: 5.a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente, con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare alricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Ha rappresentato che, nelle more, la parte ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022; 6.larinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.; 7.nulla deve provvedersi, in punto di spese, quanto ad ADER, in difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’INPS, invece, le spese possono essere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l’atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni al riguardo del controricorrente; 8.per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018) P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio.

Compensa lespese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18377-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].RO.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso. Estinzione R.G.N. 18377/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1395/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2017 R.G.N. 2092/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.con la sentenza nr. 1395 del 2017, la Corte d'appello di Lecce rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione avente ad oggetto una intimazione di pagamento a seguito di cartella esattoriale per crediti INPS; 2. ha proposto ricorso per cassazione, la società EU.RO.IN. S.R.L, affidato ad un unico motivo; 3. ha resistito, con controricorso, l’INPS. Ha depositato procura speciale l’Agenzia delle Entrate Riscossione; 4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380 bis1, comma 2, ult. parte cod.proc.civ..; CONSIDERATOCHE: 5.a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente, con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare alricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Ha rappresentato che, nelle more, la parte ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022; 6.larinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.; 7.nulla deve provvedersi, in punto di spese, quanto ad ADER, in difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’INPS, invece, le spese possono essere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l’atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni al riguardo del controricorrente; 8.per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018) P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio. Compensa lespese del giudiz
Sentenza Cassazione n. 35690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris