CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17688/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 9050-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, (cod. fisc. 02766640870), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CT), in persona dei commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via G.A. Pasquale n. 39 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Catania, depositato in data 26.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9050/2021 Numero sezionale 4654/2022 Numero di raccolta generale 17688/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ricorso per cassazione avverso il decreto n. 1767/2021, depositato il 26.2.2021, con cui è stata accolta l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del g.d. del Tribunale di Catania che aveva ammesso il creditore istante per una minor somma relativa a differenze retributive richieste a vario titolo per il rapporto di lavoro ancora in essere con l’amministrazione straordinaria; Il Tribunale di Catania ha dunque ammesso il creditore istante Babini per l’ulteriore importo di euro 27.263,39, in via privilegiata ex art. 2751bis n. 1 cod. civ., a titolo di monetizzazione di ferie per la parte eccedente la misura obbligatoria (ai sensi dell’art. 7 ccnl), e per euro 208.000 in via prededuttiva, a titolo di MBO (Management by objective). Il Tribunale ha rilevato – per quanto qui ancora di interesse – che, in ordine alla richiesta di riconoscimento della prededuzione legata agli MBO, l’art. 51 della legge Prodi, applicabile alla fattispecie in esame in virtù dell’art. 8 della legge Marzano, stabilisce che, in caso di subentro del commissario nei contratti in corso, i diritti dell’altro contraente sono regolati dalle disposizioni della Sezione IV del Capo III del Titolo II della legge fallimentare; ha dunque osservato che l’art. 74 l. fall. prevede che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata, allora deve pagare il prezzo dei servizi già erogati in precedenza e non saldati, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta la prededuzione per la retribuzione variabile legata agli MBO; che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che il tribunale si sarebbe pronunciato ultrapetita in ordine al riconoscimento della prededuzione relativamente al F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9050/2021 Numero sezionale 4654/2022 Numero di raccolta generale 17688/2022 credito legato agli MBO che non sarebbe stato richiesto dal creditore istante Data pubblicazione 31/05/2022 nelle conclusioni dell’atto di opposizione allo stato passivo; 1.1 che il primo motivo è parzialmente fondato; - che, come emerge dalla lettura del fascicolo processuale (cfr. pagg. 27-28 ricorso in opposizione allo stato passivo) – cui anche questa Corte è legittimata, trattandosi di error in procedendo (Sez. 3, Sentenza n. 9471 del 19/05/2004; Sez. L, Sentenza n. 20373 del 24/07/2008; Sez. 3 - , Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020) – e come ammesso dallo stesso controricorrente (cfr. pag. 13 del controricorso), la prededuzione è stata richiesta dal creditore istante solo per due annualità (2016 e 2017), sicchè il riconoscimento della stessa anche per le due precedenti annualità 2014 e 2015 deve ritenersi un’ultrapetizione in cui è incorso il Tribunale, come tale censurabile in questa sede; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 74 l. fall. e dell’art. 14 delle preleggi, sul rilievo che il Tribunale avrebbe applicato il disposto normativo di cui all’art. 74 l. fall. - che è norma eccezionale e che riguarda la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata e periodica - alla diversa fattispecie del Babini che intratteneva invece un rapporto di lavoro con l’amministrazione straordinaria e al quale non era dunque estensibile per analogia la disciplina dettata dall’art. 74 l. fall.; 3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 111 l. fall., sul rilevo che comunque non sarebbe applicabile al caso di specie la prededuzione neanche sulla base di quanto disposto dall’art. 111 l. fall., non potendosi ritenere il credito lavoristico, maturato dal creditore istante, sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale in corso; 3.1 che i restanti due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono invece infondati, anche al di là del forviante ed improprio richiamo nella motivazione impugnata all’art. 74 l. fall. (richiamo che, pertanto, deve essere corretto, ai sensi dell’art. 384, 4 comma, cod. proc. civ.); - che infatti la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che deve essere ammesso al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall. il credito lavoristico maturato in favore di dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9050/2021 Numero sezionale 4654/2022 Numero di raccolta generale 17688/2022 straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al Data pubblicazione 31/05/2022 provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018; Cass. n. 5823 del 1994; Sez. 1 , Ordinanza n. 29318 del 22/12/2020); che nel caso di specie non risulta in contestazione che il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal ricorrente sia continuato senza soluzione di continuità anche con l’amministrazione straordinaria; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; rigetta i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catania che, in diversa c