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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43804/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla revoca della ordinanza ammissiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'imputato, avrebbe dovuto essere sentito anche ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato come il giudizio di responsabilità sia stato formulato prescindendo dalla dichiarazioni de relato e, quindi, indipendentemente dalle dichiarazioni del teste non assunto e dal quelle ammìssive dello stesso imputato; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rrna, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla revoca della ordinanza ammissiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'imputato, avrebbe dovuto essere sentito anche ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato come il giudizio di responsabilità sia stato formulato prescindendo dalla dichiarazioni de relato e, quindi, indipendentemente dalle dichiarazioni del teste non assunto e dal quelle ammìssive dello stesso imputato; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rrna, il 14 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 43804/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris