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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09253/2026

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, [OSCURATO:PERSONA] CESIn. 72, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrenti -controelettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studioNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1536/2019 della CORTE DI APPELLO diGENOVA, depositata il 14/11/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.Con atto di citazione notificato il 9.2.2006 [OSCURATO:PERSONA] e Lina ElideAntonioli evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanziil Tribunale di Massa, esponendo che i convenuti avevano realizzato unaumento dell’altezza del fabbricato di 0,75 metri, trasformando ilsottotetto della loro costruzione in un piano abitabile mansardato,accessibile da scala esterna e realizzando una loggia, eccedendo cosìda quanto autorizzato dal Comune di Massa con concessione del 1991e successiva variante del 1993.

Aggiungevano che tale nuova fabbricaera posta a 3 metri dal confine, a 6 metri dal fabbricato di proprietàdegli attori e a 7,5 metri da altro edificio, in comproprietà tra Lina ElideAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano quindil’arretramento di quanto eretto dai convenuti, nonché la loro condannaal risarcimento del danno.Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domandamediante l’invocazione del riconoscimento, a loro favore, del criteriodella prevenzione, poiché l’edificio di loro proprietà risaliva al 1971.Inoltre, spiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo la condannadegli attori ad arretrare la fognatura a servizio del loro immobile, postaa distanza irregolare dal confine tra i fondi e ad eliminare un manufattorealizzato ed una pensilina in parte aggettante su un terreno di cui eracomproprietaria [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Alla domanda riconvenzionale resistevano gli attori, eccependo,quanto alla fognatura, l’usucapione del diritto di mantenerla nella suacollocazione attuale e, quanto al resto, la proprietà esclusiva, in capoad essi attori, del terreno sul quale insistevano manufatto e pensilinacontestati dai convenuti.Con sentenza n. 33/2015 il Tribunale accoglieva la domandaprincipale, limitatamente alla demolizione della sopraelevazionerealizzata dai convenuti, rigettando invece la domanda risarcitoria.Rigettava altresì la domanda riconvenzionale relativa alla fognatura,dichiarando l’acquisto per usucapione del diritto degli attori dimantenerla a distanza irregolare dal confine tra i fondi, e dichiarava lacessata materia del contendere sulla restante parte della domandariconvenzionale.Con la sentenza impugnata, n. 1536/2019, la Corte di Appello diGenova accoglieva in parte il gravame interposto avverso la decisionedi prime cure dagli originari attori, rigettando la domanda didemolizione concernente la loggia, che riteneva preesistente allamodifica originariamente contestata dagli attori, ed accogliendo invecela domanda riconvenzionale relativa alla fognatura, considerando nonconseguita la prova dell’acquisto per usucapione del diritto dimantenerla a distanza irregolare dal confine; confermava invece, nelresto, la statuizione del primo giudice.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione RosaliaAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio (la prima) e quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre i ricorrenti), affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NadiaAntonioli (tutti e quattro i controricorrenti).Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026In prossimità dell’udienza camerale, ambo le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso laconfigurabilità del giudicato esterno derivante dalla sentenza definitiva n.980/2006 del Tribunale di Massa, con la quale era stato definito il giudiziodi divisione della comunione ereditaria già esistente tra Lina ElideAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di AntonioAntonioli.

Secondo il giudice di seconde cure, detta sentenza non potevafar stato nei confronti dei mariti delle due figlie del de cuius, che eranorimasti estranei al giudizio di divisione, ma che avevano acquistato dallerispettive mogli il diritto di comproprietà del terreno sul quale erano poistati edificati i fabbricati oggetto della presente controversia.

Ad avvisodella parte ricorrente, poiché il giudicato fa stato nei confronti delle partie dei loro aventi causa, lo stesso avrebbe dovuto essere ritenutoopponibile anche ai mariti delle due sorelle, in quanto aventi causa dellestesse; inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel rilevare chel’eccezione di giudicato non era stata proposta in prime cure, trattandosidi questione che può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio.2.

Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano l’omessoesame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le domandeoggetto del presente giudizio non erano state proposte nel precedentegiudizio di divisione, onde sulle stesse non sussisteva alcuna preclusionederivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006.

In realtà,secondo i ricorrenti, già in quel primo giudizio si era discussodell’esistenza, o inesistenza, di servitù tra i terreni oggetto poi diNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026assegnazione ai vari condividenti, onde la domanda di negatoria servitutisnon avrebbe potuto essere riproposta nel presente giudizio, giusta ildivieto del bis in idem.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La Corte di Appello ha rigettato il primo motivo di appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo oggi deceduto, con ilquale era stata denunciata la violazione del giudicato esterno derivantedalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006, sul presupposto che“I rispettivi mariti delle odierne parti in causa non erano stati e nonpotevano esserlo parti nel giudizio di divisione fra i tre fratelli Antonioli.Tuttavia, essi avevano acquistato la comproprietà del terreno su cui eranopoi stati edificati gli immobili oggetto del presente giudizio dalle rispettivemogli sin dagli anni

60. Pertanto, le questioni che non attenevano alloscioglimento della comunione ereditaria non avrebbero potuto essereopposte a chi non faceva parte del giudizio.

Soprattutto però va osservatoche le pretese formulate con riferimento alle questioni dibattute nelpresente giudizio non sono state oggetto di alcuna valutazione da partedel giudice della divisione, che semplicemente non ha considerato ledomande sul punto.

Pertanto, la riproposizione delle questioni conautonomo giudizio, a contraddittorio pieno, con specifico riferimento aidiritti che si intendono tutelare non comporta alcuna violazione delgiudicato.

Del resto, l’eccezione non era mai stata proposta nel corso delgiudizio di primo grado” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).Pur non potendosi condividere il percorso logico seguito dal giudicedi merito, la conclusione dello stesso, secondo cui nella specie non siconfigura alcun giudicato, è corretta.Va superato il rilievo, operato dalla Corte territoriale, che l’eccezionedi giudicato non era stata proposta nel corso del giudizio di prime cure;esso infatti non è decisivo, poiché l’esistenza del giudicato è questioneNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026deducibile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite derivantedalla formazione di una preclusione sul punto.

Va infatti considerato che“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficiodelle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solodall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenzadi un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabiled'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essaemerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.

Delresto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesimaautorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondonoentrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezzadelle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali noninteressano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicatoriconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato,ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limitiin cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità.

Più inparticolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non èsubordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dellostesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalleeventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loroallegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio dimerito.

Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi incui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e larelativa pronuncia sia stata impugnata– il giudice di legittimità accertal'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estendeal diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione edinterpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti,anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardodal giudice del merito” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001,Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Rv. 548189; cfr. anche Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10977 del 09/08/2001,Rv. 548914; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14750 del 17/10/2002, Rv.557955; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007, Rv. 600071).Il rilievo del giudicato esterno, dunque, non è condizionato dal fatto chela relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del giudizio di primogrado, poiché, trattandosi di questione di diritto, il giudice è tenuto arilevarla anche d’ufficio, a condizione che i documenti dai quali emergel’esistenza del giudicato esterno siano stati ritualmente acquisiti agli attidel giudizio di merito (cosa che nella specie è accaduta, essendosidiscusso, nel giudizio di merito, sulla sussistenza del giudicato esterno dicui anzidetto).Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che, sempre secondol’insegnamento di questa Corte, “L'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azionee presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano incomune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restandoirrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o difatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 18232 del 03/07/2024, Rv. 671665; conf.

Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 32545 del 14/12/2024, Rv. 673070 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n.11887 del 06/05/2025, Rv. 674694).

Per poter configurare un giudicatoesterno, dunque, è necessario che la questione, se già proposta in altrasede, sia stata decisa, il che, nel caso di specie, non è accaduto, postoche la sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006 non fa alcunriferimento alla tematica relativa all’esistenza di una servitù reciproca trai tre fondi rispettivamente donati, in vita, da [OSCURATO:PERSONA] ai tre figli,Mauro, Risalia e [OSCURATO:PERSONA].E’ ben vero che nell’atto di citazione introduttivo di quel giudizio didivisione l’attrice, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, tra l’altro, verificarsiNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026la legittimità della mansarda e delle opere accessorie realizzate da RosaliaAntonioli nella sua proprietà (cfr. pag. 5 dell’atto di citazione), ma su taledomanda non vi era stata alcuna pronuncia, e dunque non si era formatoalcun giudicato.

Perché questo si possa configurare, infatti, occorre chevi sia una statuizione assunta dal giudice sul bene della vita che formal'oggetto della domanda della parte (cd.

"petitum mediato”), aprescindere dal tipo di sentenza che sia stato in concreto adottato all’esitodel giudizio (cd.

"petitum immediato”: cfr., sul punto, Cass. Sez. 5,Sentenza n. 19310 del 22/09/2011, Rv. 618993; conf.

Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017, Rv. 646416; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 5925 del 24/03/2004, Rv. 571513).Poiché nella specie il giudice della divisione non si è pronunciatosulla domanda di accertamento negativo delle servitù reciproche gravantisui fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa, il giudicato esternodedotto con i motivi di ricorso in esame –la verifica della cui sussistenza,in concreto, è consentita al Collegio anche mediante accesso diretto aglinon può ritenersi sussistente.Da ciò deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso, sia pureall’esito di un percorso argomentativo difforme da quello seguito dallaCorte di Appello.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché laCorte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la configurazione di unaservitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendo che essa nonpotesse applicarsi alle costruzioni realizzate dopo la divisione del fondooriginariamente unitario.

Ad avviso della parte ricorrente l’originarioproprietario del fondo aveva costituito, con gli atti del 15.12.1961, del1.12.1962 e del 27.2.1968, con i quali aveva donato, rispettivamente, alNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026figlio Mauro (nel 1961), alla figlia Rosalia (nel 1962) ed alla figlia LinaElide (nel 1968) i terreni sui quali oggi sorgono i fabbricati oggetto dicausa, una servitù reciproca rappresentata dal rispettivo onere ditollerare l’edificazione, sulle porzioni confinanti, a distanza di metri 3 dalconfine.

Una volta operata la collazione delle tre predette donazioni,nell’ambito della divisione della comunione ereditaria costituitasi aseguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] tra i suoi coeredi, l’unico fondodovrebbe tornare –secondo la tesi dei ricorrenti– ad essere consideratocome un unicum, con conseguente operatività della regola che prevedela costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.La censura è infondata.In primo luogo, va evidenziato che non si configura alcun vizio diomesso esame –la cui deduzione, peraltro, è preclusa, in presenza di unaipotesi di cd. doppia conforme– in quanto la circostanza della quale silamenta la mancata considerazione, rappresentata dall’originariaunitarietà del fondo poi diviso da [OSCURATO:PERSONA], è stata esaminatadalla Corte distrettuale.

La Corte di Appello, infatti, ha espressamenteescluso la possibilità di configurare una servitù reciproca costituita perdestinazione del padre di famiglia, sia pure facendo riferimento, in modoerroneo, soltanto alla parte sopraelevata dell’edificio oggi di proprietà diRosalia Antonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e senza quindi considerareche la questione (concernente la configurazione di una servitù reciprocaavente ad oggetto la possibilità di edificare a tre metri dal confine, a caricoe a vantaggio di tutti e tre i fondi donati dal padre [OSCURATO:PERSONA] ai trefigli) era stata posta dagli odierni ricorrenti con riguardo all’intero fondo,e dunque a tutte le costruzioni su di esso insistenti.Inoltre, va osservato che la destinazione del padre di famiglia operasolo per le servitù apparenti, da esercitare mediante opere visibili, e nonper quelle, di cui si discute, che implicano solo un dovere di non impedireNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026la costruzione ad una data distanza, con riferimento ad opere darealizzare; essa implica un atto del disponente, proprietario del fondooriginariamente unitario, che deve aver creato un asservimento di fatto,mediante segni visibili ed apparenti, tra le porzioni destinate a costituireil fondo servente e quello dominante, asservimento che deve perdurarefino al momento della divisione.Il richiamo alla collazione delle donazioni è, quindi, del tuttoinconferente anche perché la collazione è atto dei donatari, non deldonante e non necessariamente ha luogo in natura, ma può aver luogoper imputazione.La motivazione della decisione impugnata va di conseguenzacorretta, dovendosi confermare l’esclusione della possibilità di configurareuna ipotesi di insorgenza della servitù reciproca per destinazione delpadre di famiglia, ma sulla base degli argomenti illustrati, diversi da quelliutilizzati dalla Corte distrettuale.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborsodelle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati edaccessori tutti come per legge.Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA] CESIn. 72, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrenti -controelettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studioNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1536/2019 della CORTE DI APPELLO diGENOVA, depositata il 14/11/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.Con atto di citazione notificato il 9.2.2006 [OSCURATO:PERSONA] e Lina ElideAntonioli evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanziil Tribunale di Massa, esponendo che i convenuti avevano realizzato unaumento dell’altezza del fabbricato di 0,75 metri, trasformando ilsottotetto della loro costruzione in un piano abitabile mansardato,accessibile da scala esterna e realizzando una loggia, eccedendo cosìda quanto autorizzato dal Comune di Massa con concessione del 1991e successiva variante del 1993. Aggiungevano che tale nuova fabbricaera posta a 3 metri dal confine, a 6 metri dal fabbricato di proprietàdegli attori e a 7,5 metri da altro edificio, in comproprietà tra Lina ElideAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano quindil’arretramento di quanto eretto dai convenuti, nonché la loro condannaal risarcimento del danno.Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domandamediante l’invocazione del riconoscimento, a loro favore, del criteriodella prevenzione, poiché l’edificio di loro proprietà risaliva al 1971.Inoltre, spiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo la condannadegli attori ad arretrare la fognatura a servizio del loro immobile, postaa distanza irregolare dal confine tra i fondi e ad eliminare un manufattorealizzato ed una pensilina in parte aggettante su un terreno di cui eracomproprietaria [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Alla domanda riconvenzionale resistevano gli attori, eccependo,quanto alla fognatura, l’usucapione del diritto di mantenerla nella suacollocazione attuale e, quanto al resto, la proprietà esclusiva, in capoad essi attori, del terreno sul quale insistevano manufatto e pensilinacontestati dai convenuti.Con sentenza n. 33/2015 il Tribunale accoglieva la domandaprincipale, limitatamente alla demolizione della sopraelevazionerealizzata dai convenuti, rigettando invece la domanda risarcitoria.Rigettava altresì la domanda riconvenzionale relativa alla fognatura,dichiarando l’acquisto per usucapione del diritto degli attori dimantenerla a distanza irregolare dal confine tra i fondi, e dichiarava lacessata materia del contendere sulla restante parte della domandariconvenzionale.Con la sentenza impugnata, n. 1536/2019, la Corte di Appello diGenova accoglieva in parte il gravame interposto avverso la decisionedi prime cure dagli originari attori, rigettando la domanda didemolizione concernente la loggia, che riteneva preesistente allamodifica originariamente contestata dagli attori, ed accogliendo invecela domanda riconvenzionale relativa alla fognatura, considerando nonconseguita la prova dell’acquisto per usucapione del diritto dimantenerla a distanza irregolare dal confine; confermava invece, nelresto, la statuizione del primo giudice.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione RosaliaAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio (la prima) e quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre i ricorrenti), affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NadiaAntonioli (tutti e quattro i controricorrenti).Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026In prossimità dell’udienza camerale, ambo le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso laconfigurabilità del giudicato esterno derivante dalla sentenza definitiva n.980/2006 del Tribunale di Massa, con la quale era stato definito il giudiziodi divisione della comunione ereditaria già esistente tra Lina ElideAntonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di AntonioAntonioli. Secondo il giudice di seconde cure, detta sentenza non potevafar stato nei confronti dei mariti delle due figlie del de cuius, che eranorimasti estranei al giudizio di divisione, ma che avevano acquistato dallerispettive mogli il diritto di comproprietà del terreno sul quale erano poistati edificati i fabbricati oggetto della presente controversia. Ad avvisodella parte ricorrente, poiché il giudicato fa stato nei confronti delle partie dei loro aventi causa, lo stesso avrebbe dovuto essere ritenutoopponibile anche ai mariti delle due sorelle, in quanto aventi causa dellestesse; inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel rilevare chel’eccezione di giudicato non era stata proposta in prime cure, trattandosidi questione che può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio.2. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano l’omessoesame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le domandeoggetto del presente giudizio non erano state proposte nel precedentegiudizio di divisione, onde sulle stesse non sussisteva alcuna preclusionederivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006. In realtà,secondo i ricorrenti, già in quel primo giudizio si era discussodell’esistenza, o inesistenza, di servitù tra i terreni oggetto poi diNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026assegnazione ai vari condividenti, onde la domanda di negatoria servitutisnon avrebbe potuto essere riproposta nel presente giudizio, giusta ildivieto del bis in idem.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La Corte di Appello ha rigettato il primo motivo di appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo oggi deceduto, con ilquale era stata denunciata la violazione del giudicato esterno derivantedalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006, sul presupposto che“I rispettivi mariti delle odierne parti in causa non erano stati e nonpotevano esserlo parti nel giudizio di divisione fra i tre fratelli Antonioli.Tuttavia, essi avevano acquistato la comproprietà del terreno su cui eranopoi stati edificati gli immobili oggetto del presente giudizio dalle rispettivemogli sin dagli anni 60. Pertanto, le questioni che non attenevano alloscioglimento della comunione ereditaria non avrebbero potuto essereopposte a chi non faceva parte del giudizio. Soprattutto però va osservatoche le pretese formulate con riferimento alle questioni dibattute nelpresente giudizio non sono state oggetto di alcuna valutazione da partedel giudice della divisione, che semplicemente non ha considerato ledomande sul punto. Pertanto, la riproposizione delle questioni conautonomo giudizio, a contraddittorio pieno, con specifico riferimento aidiritti che si intendono tutelare non comporta alcuna violazione delgiudicato. Del resto, l’eccezione non era mai stata proposta nel corso delgiudizio di primo grado” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).Pur non potendosi condividere il percorso logico seguito dal giudicedi merito, la conclusione dello stesso, secondo cui nella specie non siconfigura alcun giudicato, è corretta.Va superato il rilievo, operato dalla Corte territoriale, che l’eccezionedi giudicato non era stata proposta nel corso del giudizio di prime cure;esso infatti non è decisivo, poiché l’esistenza del giudicato è questioneNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026deducibile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite derivantedalla formazione di una preclusione sul punto. Va infatti considerato che“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficiodelle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solodall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenzadi un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabiled'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essaemerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Delresto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesimaautorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondonoentrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezzadelle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali noninteressano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicatoriconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato,ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limitiin cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità. Più inparticolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non èsubordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dellostesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalleeventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loroallegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio dimerito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi incui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e larelativa pronuncia sia stata impugnata– il giudice di legittimità accertal'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estendeal diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione edinterpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti,anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardodal giudice del merito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001,Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Rv. 548189; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 10977 del 09/08/2001,Rv. 548914; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14750 del 17/10/2002, Rv.557955; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007, Rv. 600071).Il rilievo del giudicato esterno, dunque, non è condizionato dal fatto chela relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del giudizio di primogrado, poiché, trattandosi di questione di diritto, il giudice è tenuto arilevarla anche d’ufficio, a condizione che i documenti dai quali emergel’esistenza del giudicato esterno siano stati ritualmente acquisiti agli attidel giudizio di merito (cosa che nella specie è accaduta, essendosidiscusso, nel giudizio di merito, sulla sussistenza del giudicato esterno dicui anzidetto).Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che, sempre secondol’insegnamento di questa Corte, “L'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azionee presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano incomune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restandoirrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o difatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 18232 del 03/07/2024, Rv. 671665; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 32545 del 14/12/2024, Rv. 673070 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n.11887 del 06/05/2025, Rv. 674694). Per poter configurare un giudicatoesterno, dunque, è necessario che la questione, se già proposta in altrasede, sia stata decisa, il che, nel caso di specie, non è accaduto, postoche la sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006 non fa alcunriferimento alla tematica relativa all’esistenza di una servitù reciproca trai tre fondi rispettivamente donati, in vita, da [OSCURATO:PERSONA] ai tre figli,Mauro, Risalia e [OSCURATO:PERSONA].E’ ben vero che nell’atto di citazione introduttivo di quel giudizio didivisione l’attrice, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, tra l’altro, verificarsiNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026la legittimità della mansarda e delle opere accessorie realizzate da RosaliaAntonioli nella sua proprietà (cfr. pag. 5 dell’atto di citazione), ma su taledomanda non vi era stata alcuna pronuncia, e dunque non si era formatoalcun giudicato. Perché questo si possa configurare, infatti, occorre chevi sia una statuizione assunta dal giudice sul bene della vita che formal'oggetto della domanda della parte (cd. "petitum mediato”), aprescindere dal tipo di sentenza che sia stato in concreto adottato all’esitodel giudizio (cd. "petitum immediato”: cfr., sul punto, Cass. Sez. 5,Sentenza n. 19310 del 22/09/2011, Rv. 618993; conf. Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017, Rv. 646416; Cass. Sez. L, Sentenzan. 5925 del 24/03/2004, Rv. 571513).Poiché nella specie il giudice della divisione non si è pronunciatosulla domanda di accertamento negativo delle servitù reciproche gravantisui fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa, il giudicato esternodedotto con i motivi di ricorso in esame –la verifica della cui sussistenza,in concreto, è consentita al Collegio anche mediante accesso diretto aglinon può ritenersi sussistente.Da ciò deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso, sia pureall’esito di un percorso argomentativo difforme da quello seguito dallaCorte di Appello.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché laCorte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la configurazione di unaservitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendo che essa nonpotesse applicarsi alle costruzioni realizzate dopo la divisione del fondooriginariamente unitario. Ad avviso della parte ricorrente l’originarioproprietario del fondo aveva costituito, con gli atti del 15.12.1961, del1.12.1962 e del 27.2.1968, con i quali aveva donato, rispettivamente, alNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026figlio Mauro (nel 1961), alla figlia Rosalia (nel 1962) ed alla figlia LinaElide (nel 1968) i terreni sui quali oggi sorgono i fabbricati oggetto dicausa, una servitù reciproca rappresentata dal rispettivo onere ditollerare l’edificazione, sulle porzioni confinanti, a distanza di metri 3 dalconfine. Una volta operata la collazione delle tre predette donazioni,nell’ambito della divisione della comunione ereditaria costituitasi aseguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] tra i suoi coeredi, l’unico fondodovrebbe tornare –secondo la tesi dei ricorrenti– ad essere consideratocome un unicum, con conseguente operatività della regola che prevedela costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.La censura è infondata.In primo luogo, va evidenziato che non si configura alcun vizio diomesso esame –la cui deduzione, peraltro, è preclusa, in presenza di unaipotesi di cd. doppia conforme– in quanto la circostanza della quale silamenta la mancata considerazione, rappresentata dall’originariaunitarietà del fondo poi diviso da [OSCURATO:PERSONA], è stata esaminatadalla Corte distrettuale. La Corte di Appello, infatti, ha espressamenteescluso la possibilità di configurare una servitù reciproca costituita perdestinazione del padre di famiglia, sia pure facendo riferimento, in modoerroneo, soltanto alla parte sopraelevata dell’edificio oggi di proprietà diRosalia Antonioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e senza quindi considerareche la questione (concernente la configurazione di una servitù reciprocaavente ad oggetto la possibilità di edificare a tre metri dal confine, a caricoe a vantaggio di tutti e tre i fondi donati dal padre [OSCURATO:PERSONA] ai trefigli) era stata posta dagli odierni ricorrenti con riguardo all’intero fondo,e dunque a tutte le costruzioni su di esso insistenti.Inoltre, va osservato che la destinazione del padre di famiglia operasolo per le servitù apparenti, da esercitare mediante opere visibili, e nonper quelle, di cui si discute, che implicano solo un dovere di non impedireNumero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026la costruzione ad una data distanza, con riferimento ad opere darealizzare; essa implica un atto del disponente, proprietario del fondooriginariamente unitario, che deve aver creato un asservimento di fatto,mediante segni visibili ed apparenti, tra le porzioni destinate a costituireil fondo servente e quello dominante, asservimento che deve perdurarefino al momento della divisione.Il richiamo alla collazione delle donazioni è, quindi, del tuttoinconferente anche perché la collazione è atto dei donatari, non deldonante e non necessariamente ha luogo in natura, ma può aver luogoper imputazione.La motivazione della decisione impugnata va di conseguenzacorretta, dovendosi confermare l’esclusione della possibilità di configurareuna ipotesi di insorgenza della servitù reciproca per destinazione delpadre di famiglia, ma sulla base degli argomenti illustrati, diversi da quelliutilizzati dalla Corte distrettuale.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborsodelle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati edaccessori tutti come per legge.Numero registro generale 23579/2021Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 9253/2026Data pubblicazione 12/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato
Sentenza Cassazione n. 09253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris