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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 12613/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9834/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 5 MILANO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 317/2022 depositata il 01/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 5, Milano, ricorre, con due motivi avversati dalla srl [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, n.317/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stato accertato che la società era proprietaria di una parete cieca “facente parte dell'immobile comunemente noto come stazione di servizio Agip”, posta in Milano, [OSCURATO:PERSONA], ed era stato imposto a l Condominio i l rilascio della parete e il pagamento di 11.000,00 euro l’anno a partire dal 2017 a titolo restituzione dei frutti ritratti dall’uso della parete come base per l’affissione di cartelloni pubblicitari;

2. ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; 3.[OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’ “art. 360, 1° c., nn. 3) e 4) c.p.c. e al combinato disposto degli artt. 383, 3° c. e 354 c.p.c.”, la “nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 161 e 354 c.p.c. e artt. 934, 935, 936, 937, 948, 1130 e 1131 c.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini comproprietari della parete e/o del muro cui essa afferisce”;

2. il motivo è fondato e va accolto.

La Corte di Appello ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio rispetto ai singoli condomini sul richiamo alla sentenza di questa Corte di legittimità n.28141 del 2013 e sul rilievo per cui “l’assemblea del condominio ha conferito mandato al suo difensore di fiducia per resistere alla azione petitoria promossa da Garage Italia”.

Riguardo al richiamo alla sentenza n.28141 del 2013 -secondo cui “In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale, e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini”-, si osserva che lo stesso è, come dedotto dal ricorrente, non pertinente posto che nel caso di specie la domanda della società Garage Italia non aveva ad oggetto soltanto l’accertamento della proprietà esclusiva del muro in capo a detta società ma aveva anche ad oggetto la condanna al rilascio del muro.

In riferimento alla fattispecie è pertinente il richiamo a Cass. Sez.2, sentenza n. 3575 del 14/02/2018, secondo cui “La domanda di un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento, con efficacia di giudicato, della proprietà esclusiva su di un bene condominiale ed al conseguente rilascio dello stesso in proprio favore, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, stante la loro condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto "pro quota" o esclusivo di ciascun condomino, avente pertanto reale interesse a contraddire”.

Il rilievo della Corte di Appello per cui l’assemblea condominiale all’unanimità aveva deliberato di resistere alla azione della società, non basta a superare il difetto di integrità del contraddittorio posto che - sebbene il condominio sia un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singolicondomini i quali sonorappresentati dall'amministratore e possono estendere i poteri rappresentativi al di là di quanto già definiti dalla legge (art. 1130 c.c.) mediante una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art.1136, comma 2, c.c. o, nel caso di lite con potenziali effetti dispositivi di beni comuni, con voto unanime- la parte evocata e formalmente costituita in giudizio è ilCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona dell’amministratore, e non i singoli condòmini;

2. il secondo motivo di ricorso - col quale si lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nello specifico l’emergenza tecnica rilevata con la CTU secondo cui la parete di cui è processo non è autonoma e si addentra nella proprietà del Condominio e violazione e falsa applicazione degli artt. 880, 934, 935, 936, 937 e 948 c.c.” - resta assorbito;

3. la violazione del principio del contraddittorio, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., vizia l'intero procedimento e determina la nullità delle sentenze diprimo e secondo grado (v. tra altre Cass. 19 agosto 2020, n. 17353).

La causa, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va rinviata, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al Tribunale di Milano, giudice di primo grado, che disporrà l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condòmini;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo,cassa le sentenze di primo e secondo grado erinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9834/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 5 MILANO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 317/2022 depositata il 01/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 5, Milano, ricorre, con due motivi avversati dalla srl [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, n.317/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stato accertato che la società era proprietaria di una parete cieca “facente parte dell'immobile comunemente noto come stazione di servizio Agip”, posta in Milano, [OSCURATO:PERSONA], ed era stato imposto a l Condominio i l rilascio della parete e il pagamento di 11.000,00 euro l’anno a partire dal 2017 a titolo restituzione dei frutti ritratti dall’uso della parete come base per l’affissione di cartelloni pubblicitari; 2. ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; 3.[OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’ “art. 360, 1° c., nn. 3) e 4) c.p.c. e al combinato disposto degli artt. 383, 3° c. e 354 c.p.c.”, la “nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 161 e 354 c.p.c. e artt. 934, 935, 936, 937, 948, 1130 e 1131 c.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini comproprietari della parete e/o del muro cui essa afferisce”; 2. il motivo è fondato e va accolto. La Corte di Appello ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio rispetto ai singoli condomini sul richiamo alla sentenza di questa Corte di legittimità n.28141 del 2013 e sul rilievo per cui “l’assemblea del condominio ha conferito mandato al suo difensore di fiducia per resistere alla azione petitoria promossa da Garage Italia”. Riguardo al richiamo alla sentenza n.28141 del 2013 -secondo cui “In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale, e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini”-, si osserva che lo stesso è, come dedotto dal ricorrente, non pertinente posto che nel caso di specie la domanda della società Garage Italia non aveva ad oggetto soltanto l’accertamento della proprietà esclusiva del muro in capo a detta società ma aveva anche ad oggetto la condanna al rilascio del muro. In riferimento alla fattispecie è pertinente il richiamo a Cass. Sez.2, sentenza n. 3575 del 14/02/2018, secondo cui “La domanda di un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento, con efficacia di giudicato, della proprietà esclusiva su di un bene condominiale ed al conseguente rilascio dello stesso in proprio favore, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, stante la loro condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto "pro quota" o esclusivo di ciascun condomino, avente pertanto reale interesse a contraddire”. Il rilievo della Corte di Appello per cui l’assemblea condominiale all’unanimità aveva deliberato di resistere alla azione della società, non basta a superare il difetto di integrità del contraddittorio posto che - sebbene il condominio sia un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singolicondomini i quali sonorappresentati dall'amministratore e possono estendere i poteri rappresentativi al di là di quanto già definiti dalla legge (art. 1130 c.c.) mediante una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art.1136, comma 2, c.c. o, nel caso di lite con potenziali effetti dispositivi di beni comuni, con voto unanime- la parte evocata e formalmente costituita in giudizio è ilCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona dell’amministratore, e non i singoli condòmini; 2. il secondo motivo di ricorso - col quale si lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nello specifico l’emergenza tecnica rilevata con la CTU secondo cui la parete di cui è processo non è autonoma e si addentra nella proprietà del Condominio e violazione e falsa applicazione degli artt. 880, 934, 935, 936, 937 e 948 c.c.” - resta assorbito; 3. la violazione del principio del contraddittorio, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., vizia l'intero procedimento e determina la nullità delle sentenze diprimo e secondo grado (v. tra altre Cass. 19 agosto 2020, n. 17353). La causa, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va rinviata, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al Tribunale di Milano, giudice di primo grado, che disporrà l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condòmini; 4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo,cassa le sentenze di primo e secondo grado erinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di alt
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