CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2023, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 27 maggio 2020 del Tribunale di Palermo, resa all'esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, eccependosi la carenza di motivazione circa la ritenuta penale responsabilità a carico del prevenuto e in ordine agli elementi a sostegno di tale decisione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, esso, non consentendo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità, si traduce in una doglianza del tutto generica, priva di idoneo collegamento e adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale non emergono affatto l'asserito difetto o contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione, posto che, viceversa, la sentenza spiega in maniera chiara e completa le argomentazioni addotte dal giudicante a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento. Tra l'altro è invocata l'esclusione di un aumento di pena per una recidiva, al contrario, mai neppure contestata ed invero estranea al presente procedimento. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il,g..;V..Zier stensore -/;1\ • [OSCURATO:PERSONA]