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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 35125/2026

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ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 10 luglio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con le sentenze della Corte di appello di Catania del 16 dicembre 2024 e del 4 aprile 2025, irrevocabili rispettivamente il 10 giugno 2025 e il 20 aprile 2025, accogliendo il concordato, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile, potendosi provvedere senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e si prospetta l'illegalità della pena complessiva determinata in continuazione, la censura è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata dà conto dell'accordo raggiunto tra Procura generale e difesa in data 3 febbraio 2026, con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e indica in modo chiaro la progressione del calcolo: pena base individuata nella condanna oggetto dell'appello, pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; aumento, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., per la continuazione con la sentenza del 16 dicembre 2024 sino ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 17.000,00 di multa; ulteriore aumento per la continuazione con la sentenza del 4 aprile 2025 sino alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa.

La motivazione, pur essenziale, è sufficiente a consentire il controllo di legalità, poiché esplicita il titolo del reato più grave, gli incrementi applicati per i reati satellite e il rispetto del limite legale del cumulo giuridico. •Non emerge e non risulta specificamente dedotto sulla base di dati processuali autosufficienti, che una delle sentenze irrevocabili avesse già escluso il vincolo della continuazione in termini coperti da giudicato.

La doglianza, pertanto, tende a sollecitare una rivalutazione del contenuto dell'accordo e della congruità della pena, profilo non consentito nel giudizio di legittimità instaurato contro una decisione resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., fuori dall'ipotesi, qui insussistente, di pena illegale.

Sul punto va richiamato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepitonella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione relativo alla misura della pena concordata, salva l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 9 giugno 2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13 novembre 2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la comune riferibilità alle statuizioni accessorie e alla confisca, sono parimenti manifestamente infondati.

L'accordo e( art. 599-bis cod. proc. pen. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena principale mediante applicazione della continuazione e la rinuncia ai restanti motivi di appello.

Ne consegue che le censure riguardanti pene accessorie e confisca, già comprese nel devolutum originario, restano precluse dalla rinuncia, sicché non possono essere riproposte in cassazione sotto forma di dedotta violazione dei limiti oggettivi dell'accordo.

La Corte di appello si è limitata a recepire la pena concordata e a confermare nel resto la sentenza di primo grado, senza introdurre statuizioni nuove o più gravose rispetto al quadro decisionale già esistente.

Non ricorre, pertanto, alcuna difformità tra accordo e sentenza, né è configurabile una violazione dell'art. 599- bis cod. proc. pen. per il solo fatto che il provvedimento abbia mantenuto ferme le statuizioni non investite dal patto processuale.

Invero, in presenza di concordato con rinuncia agli ulteriori motivi di appello, ogni censura diversa da quelle inerenti al concordato resta assorbita, sicché è manifestamente infondato il ricorso che riproponga doglianze relative alla confisca o a profili non più devoluti.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 10 luglio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con le sentenze della Corte di appello di Catania del 16 dicembre 2024 e del 4 aprile 2025, irrevocabili rispettivamente il 10 giugno 2025 e il 20 aprile 2025, accogliendo il concordato, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile, potendosi provvedere senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e si prospetta l'illegalità della pena complessiva determinata in continuazione, la censura è manifestamente infondata. La sentenza impugnata dà conto dell'accordo raggiunto tra Procura generale e difesa in data 3 febbraio 2026, con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e indica in modo chiaro la progressione del calcolo: pena base individuata nella condanna oggetto dell'appello, pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; aumento, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., per la continuazione con la sentenza del 16 dicembre 2024 sino ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 17.000,00 di multa; ulteriore aumento per la continuazione con la sentenza del 4 aprile 2025 sino alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa. La motivazione, pur essenziale, è sufficiente a consentire il controllo di legalità, poiché esplicita il titolo del reato più grave, gli incrementi applicati per i reati satellite e il rispetto del limite legale del cumulo giuridico. •Non emerge e non risulta specificamente dedotto sulla base di dati processuali autosufficienti, che una delle sentenze irrevocabili avesse già escluso il vincolo della continuazione in termini coperti da giudicato. La doglianza, pertanto, tende a sollecitare una rivalutazione del contenuto dell'accordo e della congruità della pena, profilo non consentito nel giudizio di legittimità instaurato contro una decisione resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., fuori dall'ipotesi, qui insussistente, di pena illegale. Sul punto va richiamato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepitonella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione relativo alla misura della pena concordata, salva l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 9 giugno 2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13 novembre 2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la comune riferibilità alle statuizioni accessorie e alla confisca, sono parimenti manifestamente infondati. L'accordo e( art. 599-bis cod. proc. pen. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena principale mediante applicazione della continuazione e la rinuncia ai restanti motivi di appello. Ne consegue che le censure riguardanti pene accessorie e confisca, già comprese nel devolutum originario, restano precluse dalla rinuncia, sicché non possono essere riproposte in cassazione sotto forma di dedotta violazione dei limiti oggettivi dell'accordo. La Corte di appello si è limitata a recepire la pena concordata e a confermare nel resto la sentenza di primo grado, senza introdurre statuizioni nuove o più gravose rispetto al quadro decisionale già esistente. Non ricorre, pertanto, alcuna difformità tra accordo e sentenza, né è configurabile una violazione dell'art. 599- bis cod. proc. pen. per il solo fatto che il provvedimento abbia mantenuto ferme le statuizioni non investite dal patto processuale. Invero, in presenza di concordato con rinuncia agli ulteriori motivi di appello, ogni censura diversa da quelle inerenti al concordato resta assorbita, sicché è manifestamente infondato il ricorso che riproponga doglianze relative alla confisca o a profili non più devoluti. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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