CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20168-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti - avverso la sentenza n. 121/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 158/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che si era opposta al pagamento di un avviso di addebito notificato dall'Inps. L'avviso era seguito ad un verbale di accertamento ove si dava atto che la società non aveva versato i contributi dovuti per alcuni dipendenti. La ICIE aveva chiesto la sospensione della contribuzione invocando l'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (0.P.C.M.) del 29.11.2002, n.3253, emessa subito dopo il terremoto che aveva colpito alcune zone del Molise; che il collegio d'appello ha negato che si fosse avverata la decadenza dell'art.25 d. Igs. n.24/99, facendo richiamo alla lettera b) del comma 1. Ha poi escluso il diritto alla sospensione di cui all'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (0.P.C.M.) n.3253, poiché non applicabile al caso di lavoratori assunti successivamente alla data del sisma, come invece avvenuto nel caso di specie. Infine, ha confermato l'obbligo di pagare le sanzioni civili sui contributi omessi, non sussistendo i presupposti dell'art.116, co.10 I. n.388/00; che, contro la sentenza, la società ricorre per quattro motivi; che l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.25 d. Igs. n.46/99 e degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. La sentenza avrebbe errato nell'applicare la lettera b) co.1, d. Igs. n.46/99 poichè, nonostante l'accertamento ispettivo compiuto, l'omissione contributiva dovuta alla richiesta di sospensione del versamento in base all'art.7 dell'O.P.C.M. n.3253, era già evincibile dai modelli DM10 periodicamente inviati all'Inps riportanti il codice N942, corrispondente alla richiesta di sospensione. Il tutto emergeva dal materiale probatorio acquisito al processo e, in particolare, dallo stesso verbale di accertamento, non considerato dalla Corte; che, con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 e dell'art.12 preleggi. La sentenza avrebbe fornito un'interpretazione errata dell'art.7 ritenendolo limitato al solo caso di contributi dovuti per lavoratori già assunti alla data del sisma, quando invece tale limitazione non si ravvisa nel testo della norma. La sospensione dell'obbligo contributivo varrebbe per tutti i lavoratori assunti durante il periodo fissato - dall'ordinanza (fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, con il terzo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.132, co.1, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. La sentenza, nel confermare l'applicazione delle sanzioni civili, non avrebbe reso autonoma motivazione, limitandosi a richiamare per relationem quella del primo giudice; che, con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.116, co.8 e 15 I. n.388/00. La sentenza avrebbe errato nel non dare rilevanza alla obiettiva difficoltà di interpretazione dell'art.7 0.P.C.M. n.3253. Infatti, il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministro del Tesoro, aveva emesso la direttiva n.1/01 che prevedeva, tra i criteri da adottare per l'eliminazione delle sanzioni civili, anche il caso della "novità e complessità della fattispecie" e della "obiettiva difficoltà di interpretazione delle norme di settore"; che il primo motivo è inammissibile; che, sebbene sia rubricato come violazione di legge, il corpo del motivo censura la motivazione della sentenza, deducendo che, ove fossero state considerate le prove acquisite e in particolare il verbale di accertamento, sir sarebbe avuta la conferma che l'omissione contributiva era evincibile a prescindere dall'accertamento stesso. Senonché l'omessa valutazione di una prova acquisita al processo diviene rilevante solo se dalla stessa possa trarsi un fatto decisivo per il giudizio e omesso nella motivazione della sentenza (v. Cass.16812/18 per il caso di omesso esame di un documento). Tuttavia, il motivo nulla argomenta ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. in ordine al fatto omesso, all'essere stato oggetto di discussione tra le parti e alla sua decisività; che il secondo motivo è manifestamente infondato; che i primi due commi dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 così dispongono: "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli -infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa."; che questa Corte (ord. n.18697/19; v. poi anche Cass.28742/19, ove è accolta la medesima interpretazione) ha avuto modo di affermare che, parlando di "sospensione", la disposizione ha riguardo a un termine in corso e che determinerebbe altrimenti effetti giuridici, sicché è evidente la stretta relazione logica e giuridica esistente tra il versamento dei contributi e il relativo adempimento, e la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo contributivo soggetto a sospensione. Come ancora rilevato nella citata ordinanza, va stigmatizzata la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti e una pretesa finalità di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che hanno deciso di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità di tale scelta. Si tratta infine di una disposizione eccezionale rispetto alla quale non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive; che da tale orientamento non v'è motivo di discostarsi, non offrendo il ricorso argomenti giuridici capaci di confutarne la fondatezza; che il terzo motivo è manifestamente infondato. Il vizio di motivazione ricorre, per il caso di motivazione per relationem, quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento ma rinvii alla pronuncia di primo grado senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.12644/12); che così non è nel caso di specie, avendo la corte di merito motivato ed espresso un convincimento proprio, seppur conforme a quello del primo giudice. In . particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'inapplicabilità dell'art.116, co.10 I. n.388/10 fosse imposta dalla "obiettiva assenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali e/o amministrativi che potessero determinare incertezza relativamente alla debenza contributiva nei casi dedotti in giudizio, così come compiutamente argomentato dal primo giudice (e qui da ritenersi integralmente richiamato)". S'intende che il rinvio all'argomentazione della sentenza di primo grado non sostituisce né assorbe la motivazione della sentenza d'appello, che invece è bene evincibile dal testo del provvedimento; che il quarto motivo è inammissibile, in quanto generico ed estraneo alla ratio decídendi. La sentenza, infatti, ha espressamente richiamato il comma 10 dell'art.116 I. n.388/00 e non il comma 15. Il motivo di ricorso non si confronta con il comma 10, bensì con il comma 15 della stessa norma, e dunque non contiene alcuna censura specifica che attinga la ratio decídendí della sentenza. Né viene allegata violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver la Corte considerato il petítum delle conclusioni d'appello, imperniate sul comma 15 anziché sul comma 10. In ogni caso, il comma 15 dell'art.116 I. n.388/00 può applicarsi solo ove sia stato pagato l'importo dovuto per la contribuzione omessa (Cass.4077/16; Cass. 1837/19), ciò che non è mai stato allegato da parte ricorrente; che, considerato che la giurisprudenza di questa Corte formatasi sull'interpretazione dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 è successiva all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente grado. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. - Roma, de