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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 00839/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 17/05/2024, notificato al ricorrente in data 18/05/2024 alle ore 12,30, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di quattro anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Palermo in casa ed una sola volta fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 6,

1. n. 401 del 1989 e difetto di motivazione in ordine alla congruità della durata della misura, prossima al massimo edittale di 5 anni, in quanto ingiustificatamente severa e sproporzionata rispetto ai fatti, considerato che non vi è neppure una specifica descrizione del comportamento contestato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge sotto il profilo della eccessiva compressione del lasso di tempo minimo a difesa concesso per acquisire la documentazione depositata presso gli uffici giudiziari e per esercitare il diritto al contraddittorio, considerando che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta in data 18/05/2024 alle ore 12,30, che il PM ha formulato la richiesta di convalida il 20/05/2024 alle ore 11,55 e che il Gip ha disposto la convalida il medesimo 20/05/2024 alle ore 15,00.

Evidenzia la ristrettezza del lasso di tempo di cui dispone il difensore per prendere visione del fascicolo e avere piena cognizione delle contestazioni, considerato, peraltro, che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il sabato, che il Gip ha disposto la convalida il lunedì, che gli uffici della questura e gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico nel fine settimana, sicchè non era materialmente possibile al difensore avere accesso al fascicolo custodito presso la questura e presso la cancelleria del gíp e predisporre una memoria difensiva nell'arco di poche ore.

Ne consegue una compressione sostanziale del diritto alla difesa, pur essendo stato formalmente rispettato il termine a difesa di 48 ore.

Ricorda che la giurisprudenza di questa Sezione della Corte di legittimità ha stabilito che vi è garanzia del contraddittorio qualora siano decorse 24 ore dal deposito presso la cancelleria del giudice (Sez.3, n.5502 del 06/11/2008; Sez.3 n.6224 de106/11/2008; Sez.3, n.12806 del 07/11/2015, Rv 266480). 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta al ricorrente, al quale si contesta solo dì essere un assiduo frequentatore dello stadio e un membro attivo della tifoseria, senza alcuna descrizione della condotta contestata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo e con adozione dei provvedimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

La prima doglianza è fondata.

I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.

Nel caso in disamina, il giudice di merito ha ritenuto la durata delle prescrizione "congrua" senza altro specificare, ricorrendo invero ad una mera clausola di stile, non idonea a giustificare la durata dell'obbligo di presentazione, peraltro, nel caso di specie, non esigua e prossima al massimo edittale.

Trattasi, pertanto, dì motivazione carente nei suoi elementi fondamentali ai fini della sussistenza del controllo di legalità demandato al giudice della convalida, che ben potrebbe ridurre la durata della misura, qualora la ritenga eccessiva (si richiama Sez. 3, n. 9711 del 2024; Sez. 3, n. 1883 del 2024; Sez.3, n.9452 del 2022).

Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

2. Per questi motivi l'ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizioni imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata, del provvedimento del Questore di Palermo del 18/05/2024.

Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo al Questore di Palermo.

PQM Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale dì Palermo e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 18/05/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo.

Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 17/05/2024, notificato al ricorrente in data 18/05/2024 alle ore 12,30, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di quattro anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Palermo in casa ed una sola volta fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 6, 1. n. 401 del 1989 e difetto di motivazione in ordine alla congruità della durata della misura, prossima al massimo edittale di 5 anni, in quanto ingiustificatamente severa e sproporzionata rispetto ai fatti, considerato che non vi è neppure una specifica descrizione del comportamento contestato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge sotto il profilo della eccessiva compressione del lasso di tempo minimo a difesa concesso per acquisire la documentazione depositata presso gli uffici giudiziari e per esercitare il diritto al contraddittorio, considerando che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta in data 18/05/2024 alle ore 12,30, che il PM ha formulato la richiesta di convalida il 20/05/2024 alle ore 11,55 e che il Gip ha disposto la convalida il medesimo 20/05/2024 alle ore 15,00. Evidenzia la ristrettezza del lasso di tempo di cui dispone il difensore per prendere visione del fascicolo e avere piena cognizione delle contestazioni, considerato, peraltro, che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il sabato, che il Gip ha disposto la convalida il lunedì, che gli uffici della questura e gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico nel fine settimana, sicchè non era materialmente possibile al difensore avere accesso al fascicolo custodito presso la questura e presso la cancelleria del gíp e predisporre una memoria difensiva nell'arco di poche ore. Ne consegue una compressione sostanziale del diritto alla difesa, pur essendo stato formalmente rispettato il termine a difesa di 48 ore. Ricorda che la giurisprudenza di questa Sezione della Corte di legittimità ha stabilito che vi è garanzia del contraddittorio qualora siano decorse 24 ore dal deposito presso la cancelleria del giudice (Sez.3, n.5502 del 06/11/2008; Sez.3 n.6224 de106/11/2008; Sez.3, n.12806 del 07/11/2015, Rv 266480). 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta al ricorrente, al quale si contesta solo dì essere un assiduo frequentatore dello stadio e un membro attivo della tifoseria, senza alcuna descrizione della condotta contestata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo e con adozione dei provvedimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. La prima doglianza è fondata. I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha ritenuto la durata delle prescrizione "congrua" senza altro specificare, ricorrendo invero ad una mera clausola di stile, non idonea a giustificare la durata dell'obbligo di presentazione, peraltro, nel caso di specie, non esigua e prossima al massimo edittale. Trattasi, pertanto, dì motivazione carente nei suoi elementi fondamentali ai fini della sussistenza del controllo di legalità demandato al giudice della convalida, che ben potrebbe ridurre la durata della misura, qualora la ritenga eccessiva (si richiama Sez. 3, n. 9711 del 2024; Sez. 3, n. 1883 del 2024; Sez.3, n.9452 del 2022). Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 2. Per questi motivi l'ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizioni imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata, del provvedimento del Questore di Palermo del 18/05/2024. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo al Questore di Palermo. PQM Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale dì Palermo e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 18/05/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo. Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024
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