CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (cfr., tra molte, Cass. n. 31809/2018; n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497). La sufficienza, nel primo caso, della semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, deriva da ciò che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso conseguente a DOCFA, il contribuente, mediante il raffronto con quelli i dati esposti e il classamento e la rendita proposti nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass. 2268/2014). E' stato altresì precisato che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006). Nel caso di specie, l'Agenzia ha affermato di avere fondato il classamento del mercato in D/8 e l'attribuzione ad esso di una determinata rendita, in rettifica del classamento in E/9 e della minor rendita proposti nel DOCFA, sugli stessi dati forniti dalla contribuente -la Società per il [OSCURATO:PERSONA] il DOCFA stesso. La motivazione dell'avviso con sola enunciazione dei dati oggettivi e della classe e della rendita attribuita deve ritenersi dunque sufficiente ai fini motivazionali. 6. Il terzo motivo di ricorso è parimenti fondato e da accogliersi. 7. La CTR ha ritenuto che il mercato ortofrutticolo di cui trattasi dovesse essere classificato in categoria E sulla base dell'art.40 della legge della regione Liguria n.1 del 2 gennaio 2007, recante "testo unico in materia di commercio". La disposizione, al comma 1 che qui unicamente interessa, recita: "Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico- sanitaria e di sicurezza alimentare.I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico". Il fatto che i mercati all'ingrosso realizzino l'interesse pubblico alla commercializzazione delle merci secondo modalità di libera formazione del relativo prezzo e con l'osservanza di determinate norme finalizzate tra l'altro (v. art.2 della I. regionale della Liguria n.1 del 200/) a "favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci ... a tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti", non esclude affatto che i mercati all'ingrosso siano da inquadrarsi nella categoria D/8. Ai sensi del d.P.R. n.1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. La categoria D/8 riguarda i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. L'art.2, comma 40, d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, stabilisce che "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale". La categoria E/9 è una categoria residuale unicamente prevista per immobili aventi funzione pubblica incompatibile con quella commerciale e che non possono essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione pubblica senza sfruttamento commerciale. Questa Corte con riguardo ad un immobile "fieristico" ha affermato il principio per cui detto immobile, essendo destinato allo svolgimento di attività commerciale, non rientra nella categoria catastale E (v. sentenza n.29381 del 13/11/2019; ordinanza n.17683 del 2017;ordinanza n.8773/2015). E'quest'ultima categoria soltanto prevista "per opere considerate extra commercium perché poste a comune servizio della collettività come per esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad esempio sono le opere cimiteriali ... Laddove al contrario la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle anteriori ABC" (ordinanza n.8773/2015). Queste affermazioni valgono anche per i mercati all'ingrosso: l'attività di commercializzazione di merci all'ingrosso è per definizione un'attività commerciale (art.2915 c.c.). La CTR laddove ha qualificato il mercato di cui trattasi come struttura da inquadrarsi in categoria E ha errato. 8. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, lo stesso è da accogliersi sotto l'assorbente profilo della denuncia di "errata individuazione del dies a quo per la notifica dell'appello incidentale". Dal ricorso e dal controricorso emerge con chiarezza il senso della dichiarazione della CTR di tardività e conseguente inammissibilità dell'appello incidentale con cui l'Agenzia aveva contestato la sentenza di primo grado relativamente al valore riconosciuto dalla CTP al mercato ortofrutticolo. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] S.P.I.M. aveva notificato l'appello principale sia all'Agenzia delle Entrate sia all'Agenzia Entrate-Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. La prima notifica era avvenuta il 21 febbraio 2014; la seconda il 26 febbraio 2014. L'appello incidentale era stato proposto dall'Agenzia Entrate-Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 aprile 2014. La CTR, in accoglimento dell'eccezione della contribuente, ha individuato il dies a quo del termine di sessanta giorni (art. 54 d.lgs.546 del 1992) per la proposizione dell'appello incidentale nel giorno della prima notifica avente come destinataria l'Agenzia delle Entrate. Fondatamente la ricorrente denuncia che la CTR abbia così violato la legge. L'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater, d.l. n. 95 del 2012, conv. in I. n. 135 del 2012. L'art. 23 quater, comma 7, del suddetto d.l. dispone che "Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati...". In base a questa norma è stata emessa una circolare dal Direttore della Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2013 ove si precisa che "per quanto concerne il contenzioso tributario relativo al settore territorio la relativa gestione continua ad essere curata dagli uffici provinciali- territorio secondo le consuete modalità e procedure operative". In coerenza con le disposizioni sopra ricordate -in riferimento alla quali questa Corte, decidendo di un ricorso dell'Agenzia delle entrate per la cassazione di una sentenza della CTR del Veneto con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Agenzia Entrate - Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di legittimazione a stare in giudizio, ha considerato l'appello "regolarmente presentato" (v. ordinanza 6713 del 10 marzo 2020)- deve dirsi che il termine dato all'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] provinciale di [OSCURATO:PERSONA] per proporre appello incidentale contro la sentenza di primo grado ha preso a decorrere non già dal giorno -il 21 febbraio 2014- in cui l'appello principale è stato notificato all'Agenzia delle Entrate ma dal giorno -il 26 febbraio 2014- in cui l'appello principale è stato notificato all'ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. L'appello incidentale era quindi non già tardivo, come ritenuto dalla CTR, bensì tempestivo e avrebbe perciò dovuto essere esaminato. 9. In relazione a quanto precede deve concludersi che: il ricorso è fondato; la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa deve essere rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per esame dell'appello incidentale dell'Agenzia della Entrate, relativo alla misura della rendita catastale da attribuirsi al compendio accatastato, come da avviso, definitivamente in categoria D/8. 10. Le spese saranno liquidate dal giudice del rinvio. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per esame dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate riguardo all