Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 59/1976
ECLI:IT:COST:1976:59
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la
società [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto diritti relativi ad un
precorso rapporto di agenzia, l'adito tribunale di Milano, con
ordinanza 4 luglio 1973 - rilevato, in premessa, che il convenuto aveva
eccepito la nullità del dedotto contratto per violazione dell'art. 9
della legge 1968 n. 316, che vieta i rapporti di agenzia nei quali
l'agente sia (come nella specie) persona non iscritta nel ruolo di cui
all'art. 2 della stessa legge - ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata ed ha, quindi, sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli, appunto, 2 e 9 della legge
1968 innanzi citata, in riferimento agli artt. 1, primo comma; 4, primo
comma; 35, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso nel senso di
una declaratoria di infondatezza della sollevata questione.
:
1. - Dispone l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 316, che "al
ruolo (per gli agenti e rappresentanti di commercio istituito presso
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività
di agente o rappresentante di commercio...".
Correlativamente, aggiunge, poi, il successivo art. 9 che "è fatto
divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di
esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. Sono
vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o
rappresentante sia persona non iscritta al ruolo".
Il tribunale di Milano denunzia, come detto, questo sistema
normativo e ne prospetta il contrasto con gli artt. 1, 4, 35 della
Costituzione - che pongono il lavoro a "fondamento" della Repubblica,
lo riconoscono come "diritto di tutti i cittadini" e ne prevedono la
"tutela in tutte le sue forme ed applicazioni" - nonché con l'art. 41
della Costituzione, che, analogamente, garantisce la libertà della
"iniziativa economica privata".
Il fatto stesso dell'obbligo, imposto all'agente (ed al
rappresentante) di commercio, dell'iscrizione in apposito ruolo (a
prescindere dalla natura e dal numero delle condizioni per tale
iscrizione richieste) vulnererebbe, infatti - secondo il giudice a quo
- i precetti costituzionali richiamati, ponendo un limite sia alle
possibilità lavorative che alla privata iniziativa del soggetto.
2. - La questione non è fondata.
La normativa denunziata non ostacola, invero, né comprime in modo
alcuno la libera esplicazione dell'attività di agente o rappresentante
di commercio, bensì si limita a disciplinarne l'esercizio:
prescrivendo (al duplice fine di dare pubblica notizia dei soggetti che
svolgono la detta attività e di accertare i requisiti di idoneità
morale e tecnica degli stessi) l'"iscrizione" in un apposito ruolo
aperto a tutti coloro che "siano cittadini italiani, di uno Stato
membro della CEE o stranieri residenti, abbiano il godimento dei
diritti civili, non siano interdetti, inabilitati, falliti o incorsi in
condanne per determinati reati e siano in possesso del titolo di scuola
secondaria di primo grado".
La rispondenza di tale disciplina ad esigenze di tutela (nell'un
tempo) degli interessi professionali degli stessi agenti e
rappresentanti e degli interessi, altresì, di quanti, in genere,
partecipano ai settori della produzione e dello scambio, è evidente;
ed è stata, comunque, già ritenuta, da questa Corte, anche "in
considerazione sia del carattere fiduciario dell'attività (dagli
agenti e rappresentanti) svolta nell'interesse degli imprenditori e
della pubblica fede, sia delle esigenze del mercato internazionale, in
particolar modo di quello della Comunità economica europea, nei cui
confronti vigono per lo Stato italiano speciali impegni". (Cfr. la
sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 1970 n. 82).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, primo comma, e 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316
(Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio),
sollevata - in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 41 della Costituzione
- con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere