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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 22251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso lasentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia per i reatidi cui agli artt. 75, d. lgs. n. 159 del 2011 (capo A) e 624-625 cod. pen. (capo B).2.

Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.3.

L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stimaequa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso lasentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia per i reatidi cui agli artt. 75, d. lgs. n. 159 del 2011 (capo A) e 624-625 cod. pen. (capo B).2. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.3. L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stimaequa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris