CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1971
Cassazione n. 16421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (à.17RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 26 novembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Ancona 11 luglio 2025, con cui era stato respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, irrogata al detenuto. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare controversa, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Ritenuto che le doglianze relative all'irregolarità del consiglio di disciplina della Casa circondariale di Ancona, svoltosi il 30 maggio 2025 risultano destituite di fondamento, essendo incontroverso che il detenuto si rifiutava di partecipare all'udienza nel quale veniva esaminata la sua posizione, adducendo ragioni smentite dalle emergenze processuali. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato falsamente di essere stato aggredito, in occasioni diverse, da due operatori della Polizia penitenziaria, che smentivano nei loro rapporti la versione dei fatti del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M