CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui ai capi A e B (estorsione aggravata e partecipazione al clan dei Casalesi) e quelli dei capi C, D ed E (tentata estorsione, rapina e danneggiamento, sempre aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.), rilevando, da una parte, che la continuazione era stata esclusa dal giudice di merito e, dall'altra, che comunque i reati dei due "gruppi" non erano avvinti da un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la pronuncia del giudice di cognizione sarebbe affetta da vizio di motivazione e ciò consentirebbe al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi e che, inoltre, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.-pen. evidenzierebbe che tutti i reati erano comunque inseriti in un unico contesto ed esecuzione di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato si è correttamente conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, per la quale il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi solo quando il giudice della cognizione non si è espresso circa l'insussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 - 01; Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, Cantagallo, Rv. 207232 - 01); Rilevato che la sentenza indicata nel ricorso si riferisce a una ipotesi peculiare che non si pone in contrasto con i principi ermeneutici sopra evidenziati (cfr. Sez. 1, n. 12715 del 21/9/2022, Sergi, n.m.); Rielvato in ogni caso che il provvedimento impugnato, conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi per i quali i reati di cui ai capi C, D ed E (commessi a seguito di un episodio "occasionale e in virtù di una determinazione estemporanea) non sono avvinti dal medesimo disegno criminose con quelli di cui ai capi A e B, a nulla rilevando che per gli stessi sia stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., circostanza che qualifica le modalità della condotta posta in essere, senza che sia significativo che anche in questo modo l'associazione stessa possa esserne indirettamente agevolata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa