CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simona ha proposto ricorso avverso la sentenza 6/12/2022 della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella, resa dal Tribunale cittadino, di condanna per concorso nel reato di tentato furto, esclusa l'aggravante della destrezza e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. prevalente sulla recidiva qualificata (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi, in parte intesi a contestare la valutazione delle prove (individuazione fotografica, operata come da verbale e fascicolo fotografico acquisiti agli atti, nulla avendo opposto la difesa) e, quindi, l'affermazione di penale responsabilità, per asserita inattendibilità dell'operata individuazione da parte del direttore del supermercato), tema sul quale consta spiegazione della Corte di merito coerente con le risultanze e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (sez.2, n. 25122 del 7/3/2023, Zuka, Rv. 284859-01; n. 20489 del 7/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01), cosicché la doglianza si risolve nella riproposizione della censura già correttamente esaminata in sede dì merito, non preceduta da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici del doppio grado di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in parte per motivi (requisiti della querela e legittimazione del soggetto che l'ha presentata; giustificazione della ritenuta recidiva) non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che, stante la ritenuta recidiva, non si è verificata la prescrizione dedotta, posto che detta aggravante incide sul calcolo della causa estintiva, anche ove giudicata sub-valente alle attenuanti, l'art. 157, comma 3, cod. pen. escludendo espressamente che il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01; sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058-01); che alla inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il p4s)éleAgif Gabriell