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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25561/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 giugno 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Piacenza in data 22.5.2013, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 5 cod.pen. e aveva condannati i primi due alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 270,00 di multa ed il terzo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa con pena sospesa solo per quest'ultimo.

Il fatto oggetto del procedimento può essere così sintetizzato: in data 10.7.2009, intorno alle 17, [OSCURATO:PERSONA] mentre rincasava notava presso la sua abitazione un'autovettura tipo familiare dì colore verde da cui scendevano un uomo e tre donne che prima iniziavano a chiacchierare poi chiedevano di poter utilizzare i suoi servizi igienici.

Insospettitasi e avviatasi verso casa, vedeva una delle tre donne che non aveva partecipato alla conversazione che usciva dalla zona di accesso alle camere da letto con in mano la sua borsetta.

Dopo che la Schiavi non era riuscita a bloccarla, la donna raggiungeva gli altri del gruppo e si allontanava a tutta velocità a bordo dell'autovettura.

Successivamente la Schiavi si accorgeva che il suo portafogli con all'interno i documenti era stato sottratto dall'armadio della camera da letto.

Allertati i Carabinieri, intorno alle 19 e 30 dello stesso giorno, la nuora della Schiavi trovava il portafoglio con all'interno i documenti nella scarpata della strada a circa 1 Km dall'abitazione mentre mancava la somma di euro 250,00.

Dopo aver fornito una precisa descrizione dell'uomo e delle donne, la Schiavi ne effettuava l'individuazione fotografica riconoscendoli con certezza quali autori del furto specificando che [OSCURATO:PERSONA] era la donna che si era introdotta in casa.

Il giudice di primo grado, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla Schiavi, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.

L'impianto nnotivatorio della sentenza di primo grado ha trovato poi piena conferma nella sentenza d'appello.2.

Avverso detta pronuncia gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deducono l'inosservanza da parte della Corte d'appello del disposto degli artt. 157 e 161 comma 2 cod.pen.

Assumono che all'epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il furto in abitazione era punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 309 ad Euro 1032,00 e che per determinare il tempo necessario a prescrivere non si deve tenere conto delle aggravanti sicché il termine ordinario di prescrizione del reato è di sei anni e quindi il termine massimo è di anni sette e mesi sei dal 10.7.2009 per [OSCURATO:PERSONA] (con prescrizione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) mentre è di anni dieci per Grisetti e [OSCURATO:PERSONA] (con prescrizione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) mentre la Corte d'appello ha omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato.

Ed invero gli odierni ricorrenti sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 624-bis aggravato dall'art. 625 n. 5 cod.pen.

Contrariamente all'assunto difensivo, per detto reato il termine di prescrizione finale è pari ad anni dodici e mesi sei (la pena massima cui avere riferimento è, infatti, quella del furto aggravato e non quella del furto semplice, trattandosi di aggravante a effetto speciale).

Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza d'appello in data

22.6. 2021, non era ancora maturato il termine di prescrizione del reato (che sarebbe maturato, fatti salvi i periodi di sospensione, al 10.1.2022).

In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 giugno 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Piacenza in data 22.5.2013, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 5 cod.pen. e aveva condannati i primi due alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 270,00 di multa ed il terzo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa con pena sospesa solo per quest'ultimo. Il fatto oggetto del procedimento può essere così sintetizzato: in data 10.7.2009, intorno alle 17, [OSCURATO:PERSONA] mentre rincasava notava presso la sua abitazione un'autovettura tipo familiare dì colore verde da cui scendevano un uomo e tre donne che prima iniziavano a chiacchierare poi chiedevano di poter utilizzare i suoi servizi igienici. Insospettitasi e avviatasi verso casa, vedeva una delle tre donne che non aveva partecipato alla conversazione che usciva dalla zona di accesso alle camere da letto con in mano la sua borsetta. Dopo che la Schiavi non era riuscita a bloccarla, la donna raggiungeva gli altri del gruppo e si allontanava a tutta velocità a bordo dell'autovettura. Successivamente la Schiavi si accorgeva che il suo portafogli con all'interno i documenti era stato sottratto dall'armadio della camera da letto. Allertati i Carabinieri, intorno alle 19 e 30 dello stesso giorno, la nuora della Schiavi trovava il portafoglio con all'interno i documenti nella scarpata della strada a circa 1 Km dall'abitazione mentre mancava la somma di euro 250,00. Dopo aver fornito una precisa descrizione dell'uomo e delle donne, la Schiavi ne effettuava l'individuazione fotografica riconoscendoli con certezza quali autori del furto specificando che [OSCURATO:PERSONA] era la donna che si era introdotta in casa. Il giudice di primo grado, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla Schiavi, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto. L'impianto nnotivatorio della sentenza di primo grado ha trovato poi piena conferma nella sentenza d'appello.2. Avverso detta pronuncia gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono l'inosservanza da parte della Corte d'appello del disposto degli artt. 157 e 161 comma 2 cod.pen. Assumono che all'epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il furto in abitazione era punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 309 ad Euro 1032,00 e che per determinare il tempo necessario a prescrivere non si deve tenere conto delle aggravanti sicché il termine ordinario di prescrizione del reato è di sei anni e quindi il termine massimo è di anni sette e mesi sei dal 10.7.2009 per [OSCURATO:PERSONA] (con prescrizione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) mentre è di anni dieci per Grisetti e [OSCURATO:PERSONA] (con prescrizione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) mentre la Corte d'appello ha omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero gli odierni ricorrenti sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 624-bis aggravato dall'art. 625 n. 5 cod.pen. Contrariamente all'assunto difensivo, per detto reato il termine di prescrizione finale è pari ad anni dodici e mesi sei (la pena massima cui avere riferimento è, infatti, quella del furto aggravato e non quella del furto semplice, trattandosi di aggravante a effetto speciale). Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza d'appello in data 22.6. 2021, non era ancora maturato il termine di prescrizione del reato (che sarebbe maturato, fatti salvi i periodi di sospensione, al 10.1.2022). In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della C
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