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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09446/2026

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rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMario Arpino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1647/2020pubblicata il 7 dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOMancuso, esponendo che:Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026era comproprietario per 4/6 di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA];gli altri comproprietari, per 1/6 ciascuno, erano Santo e Aurora MartaMancuso;era stato concordato di eseguire opere comuni a sua cura, in quanto titolaredella quota maggiore;aveva anticipato delle somme, salvo rimborso della metà dei lavori al primostato di avanzamento e saldo al termine degli stessi;[OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a pagare.La convenuta si è costituita e ha proposto domanda riconvenzionale,chiedendo la condanna di controparte a adeguare il fabbricato e a rimborsare uncerto importo relativo a somme da lei versate, oltre al risarcimento del danno.Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 506/2014, ha accolto la domandaAuora Mancuso ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 1647/2020, ha respinto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.La ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1105, comma 2, c.c. e dell’art. 2697 c.c.Sostiene che la prova testimoniale non sarebbe stata sufficiente a dimostrarel’accordo intervenuto fra i comunisti in ordine all’esecuzione dei lavori inquestione.Al contrario, sarebbe stato necessario un verbale formale.Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026Inoltre, non avrebbe rappresentato una valida prova del conferimento di unmandato la sottoscrizione di un contratto di appalto e della prima variante delprogetto iniziale.Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1105, 1108, 1399 e 1711 c.c.Afferma che, quanto alla seconda variante al progetto iniziale concernente lamodifica delle parti comuni dell’edificio, lo stesso giudice di appello avrebberilevato che il solo controricorrente l’aveva richiesta e ritirata.La Corte d’appello di Catanzaro avrebbe errato, però, a sollevare d’ufficiol’eccezione relativa a una sua pretesa accettazione per facta concludentia, maiproposta dalla controparte.D’altronde, una pretesa ratifica avrebbe dovuto essere compiuta per iscritto,dell’edificio avrebbero subito una riorganizzazione e una variazione quantitativa(pur se minima).Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c. in quanto il giudice di appello avrebbe errato nelrilevare d’ufficio il suo comportamento concludente senza stimolare ilcontraddittorio delle parti sul punto.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per laconservazione della cosa comune, l’art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievodell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso ditrascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spesenecessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, acondizione di avere precedentemente interpellato o, quantomeno,preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo incaso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne ilrimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degliinterpellati, a condizione di avere precedentemente interpellato o, quantomeno,Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, incombendocomunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che dellanecessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio diedifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosacomune è condizionato al più stringente presupposto dell’urgenza, tenuto contoche i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beniindividuali, sicché la legge regolamenta con maggiore rigore la possibilità che ilsingolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass., Sez. 6-2, n. 5465 del18 febbraio 2022; Cass., Sez. 2, n. 20652 del 9 settembre 2013).Inoltre, si osserva che, in tema di comunione ordinaria dei beni, sussiste,qualora uno dei partecipanti compia un atto di ordinaria amministrazione, ancheconsistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, lapresunzione del consenso degli altri, ai sensi dell’art. 1105, comma 1, c.c., chepuò essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunistiper una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra chetale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’art. 1105, comma2, c.c. (Cass., Sez. 3, n. 11553 del 14 maggio 2013; anche Cass. Sez.

Unite, n.11135 del 4 aprile 2012, punto 7.2.).Da questa giurisprudenza si evince che il singolo comunista che ritenga dicompiere atti di conservazione della cosa ben può sostenere le relative spese econcludere i necessari accordi, purché avvisi gli altri del suo intervento, dovendoi comunisti dissenzienti dimostrare il loro disaccordo.La non necessità di forme specifiche per esprimere il consenso si ricava nonsolo da quanto appena esposto e dalla natura dell’attività nella specie svolta, perla quale non è prevista una forma scritta a pena di nullità in via generale (sitratta della stipula di un appalto), ma anche dal disposto degli artt. 1105 ss. c.c.,che neppure impongono, al riguardo, alcuna forma, ma solo di comunicare iltutto agli altri e, in caso di deliberazioni, di ottenere la maggioranza (nel casosussistente, atteso che il controricorrente da solo rappresentava i 4/6 dellaproprietà).Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte territoriale ha accertato che vi era un mandato della ricorrente,come si evinceva dalla circostanza che avesse firmato il contratto e la primavariante dell’opera, dovendosi affermare il conferimento ad opera dellaricorrente di un mandato implicito anche in ordine alla seconda variante, conriferimento alla quale l’interessata non aveva mai sollevato obiezioni, fino almomento della chiamata in giudizio.Peraltro, il giudice di appello ha, altresì, verificato che la ricorrente avevaaccettato i lavori in esame, avendo ritirato le chiavi di accesso ad alcuni localidell’immobile.La stessa ricorrente, poi, nulla ha allegato in questa sede in ordine alla naturae adeguatezza della prestazione resa.Non ha pregio l’affermazione della ricorrente, secondo la quale il giudiceavrebbe rilevato d’ufficio un’eccezione non proposta da controparte e nonavrebbe sollecitato la parte ad affrontare la questione del suo comportamentoconcludente.Infatti, viene in rilievo l’accertamento di un elemento costitutivo dellapretesa (il consenso del comunista), con la conseguenza che non ha alcun rilievoche il giudice lo ritenga rilasciato implicitamente o espressamente, non incidendoquesto profilo sull’oggetto del contendere deferito al magistrato e sul suo doveredi decidere la causa.Trattandosi di un aspetto rientrante nel thema decidendum, non era, quindi,necessario sollecitare un ulteriore contraddittorio specifico sul punto.2) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla partecontroricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMario Arpino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1647/2020pubblicata il 7 dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOMancuso, esponendo che:Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026era comproprietario per 4/6 di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA];gli altri comproprietari, per 1/6 ciascuno, erano Santo e Aurora MartaMancuso;era stato concordato di eseguire opere comuni a sua cura, in quanto titolaredella quota maggiore;aveva anticipato delle somme, salvo rimborso della metà dei lavori al primostato di avanzamento e saldo al termine degli stessi;[OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a pagare.La convenuta si è costituita e ha proposto domanda riconvenzionale,chiedendo la condanna di controparte a adeguare il fabbricato e a rimborsare uncerto importo relativo a somme da lei versate, oltre al risarcimento del danno.Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 506/2014, ha accolto la domandaAuora Mancuso ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 1647/2020, ha respinto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.La ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1105, comma 2, c.c. e dell’art. 2697 c.c.Sostiene che la prova testimoniale non sarebbe stata sufficiente a dimostrarel’accordo intervenuto fra i comunisti in ordine all’esecuzione dei lavori inquestione.Al contrario, sarebbe stato necessario un verbale formale.Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026Inoltre, non avrebbe rappresentato una valida prova del conferimento di unmandato la sottoscrizione di un contratto di appalto e della prima variante delprogetto iniziale.Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1105, 1108, 1399 e 1711 c.c.Afferma che, quanto alla seconda variante al progetto iniziale concernente lamodifica delle parti comuni dell’edificio, lo stesso giudice di appello avrebberilevato che il solo controricorrente l’aveva richiesta e ritirata.La Corte d’appello di Catanzaro avrebbe errato, però, a sollevare d’ufficiol’eccezione relativa a una sua pretesa accettazione per facta concludentia, maiproposta dalla controparte.D’altronde, una pretesa ratifica avrebbe dovuto essere compiuta per iscritto,dell’edificio avrebbero subito una riorganizzazione e una variazione quantitativa(pur se minima).Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c. in quanto il giudice di appello avrebbe errato nelrilevare d’ufficio il suo comportamento concludente senza stimolare ilcontraddittorio delle parti sul punto.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per laconservazione della cosa comune, l’art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievodell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso ditrascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spesenecessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, acondizione di avere precedentemente interpellato o, quantomeno,preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo incaso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne ilrimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degliinterpellati, a condizione di avere precedentemente interpellato o, quantomeno,Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, incombendocomunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che dellanecessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio diedifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosacomune è condizionato al più stringente presupposto dell’urgenza, tenuto contoche i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beniindividuali, sicché la legge regolamenta con maggiore rigore la possibilità che ilsingolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass., Sez. 6-2, n. 5465 del18 febbraio 2022; Cass., Sez. 2, n. 20652 del 9 settembre 2013).Inoltre, si osserva che, in tema di comunione ordinaria dei beni, sussiste,qualora uno dei partecipanti compia un atto di ordinaria amministrazione, ancheconsistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, lapresunzione del consenso degli altri, ai sensi dell’art. 1105, comma 1, c.c., chepuò essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunistiper una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra chetale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’art. 1105, comma2, c.c. (Cass., Sez. 3, n. 11553 del 14 maggio 2013; anche Cass. Sez. Unite, n.11135 del 4 aprile 2012, punto 7.2.).Da questa giurisprudenza si evince che il singolo comunista che ritenga dicompiere atti di conservazione della cosa ben può sostenere le relative spese econcludere i necessari accordi, purché avvisi gli altri del suo intervento, dovendoi comunisti dissenzienti dimostrare il loro disaccordo.La non necessità di forme specifiche per esprimere il consenso si ricava nonsolo da quanto appena esposto e dalla natura dell’attività nella specie svolta, perla quale non è prevista una forma scritta a pena di nullità in via generale (sitratta della stipula di un appalto), ma anche dal disposto degli artt. 1105 ss. c.c.,che neppure impongono, al riguardo, alcuna forma, ma solo di comunicare iltutto agli altri e, in caso di deliberazioni, di ottenere la maggioranza (nel casosussistente, atteso che il controricorrente da solo rappresentava i 4/6 dellaproprietà).Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte territoriale ha accertato che vi era un mandato della ricorrente,come si evinceva dalla circostanza che avesse firmato il contratto e la primavariante dell’opera, dovendosi affermare il conferimento ad opera dellaricorrente di un mandato implicito anche in ordine alla seconda variante, conriferimento alla quale l’interessata non aveva mai sollevato obiezioni, fino almomento della chiamata in giudizio.Peraltro, il giudice di appello ha, altresì, verificato che la ricorrente avevaaccettato i lavori in esame, avendo ritirato le chiavi di accesso ad alcuni localidell’immobile.La stessa ricorrente, poi, nulla ha allegato in questa sede in ordine alla naturae adeguatezza della prestazione resa.Non ha pregio l’affermazione della ricorrente, secondo la quale il giudiceavrebbe rilevato d’ufficio un’eccezione non proposta da controparte e nonavrebbe sollecitato la parte ad affrontare la questione del suo comportamentoconcludente.Infatti, viene in rilievo l’accertamento di un elemento costitutivo dellapretesa (il consenso del comunista), con la conseguenza che non ha alcun rilievoche il giudice lo ritenga rilasciato implicitamente o espressamente, non incidendoquesto profilo sull’oggetto del contendere deferito al magistrato e sul suo doveredi decidere la causa.Trattandosi di un aspetto rientrante nel thema decidendum, non era, quindi,necessario sollecitare un ulteriore contraddittorio specifico sul punto.2) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;Numero registro generale 5638/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9446/2026Data pubblicazione 14/04/2026- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla partecontroricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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