CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento del ricorso e depositava conclusioni e nota spese. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna assolveva il ricorrente riformando integralmente la sentenza del Tribunale che, invece, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Si contestava allo stesso di avere venduto un dipinto alla [OSCURATO:PERSONA], di averlo chiesto in comodato per esporlo ad una mostra e di avere restituito un dipinto falso, lucrando il profitto correlato la vendita. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 comma 1-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe illegittima, (a) sia perché avrebbe effettuato roverturning senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive e, segnatamente, senza rinnovare la testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di non riconoscere nell'opera, che la persona offesa indicava essere quella restituita, il dipinto che aveva effettivamente consegnato alla donna dopo la mostra; (b) sia perché non vi sarebbe stato il doveroso confronto con gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della condanna. 3.La difesa dell'imputato depositava due memorie (una in replica alla memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale), con la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevandone la genericità. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla richiesta di rinnovazione delle prove dichiarative quando il ribaltamento è - come in questo caso - a favore dell'imputato, il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Alla luce di tale principio, nessuna censura può essere mossa nei confronti della Corte di appello che ha riformato la sentenza di condanna effettuando un accurato riesame delle fonti di prova, senza tuttavia rinnovare alcuna testimonianza.1.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità neanche nella parte in cui rileva la carenza di motivazione "rafforzata", ovvero la mancanza di un accurato confronto con le prove poste a fondamento della decisione di condanna. Non si rinviene infatti alcuna frattura logica nel percorso argomentativo posto alla base del ribaltamento della sentenza di condanna: la Corte di appello si confrontava con il compendio dichiarativo analizzato dal Tribunale, non smentendolo, ma invero assegnando alle emergenze raccolte una diversa valenza dimostrativa. Segnatamente venivano ritenuti decisivi (a) la circostanza che la persona offesa firmava la ricevuta di restituzione del quadro, senza controllarlo, (b) la circostanza che il quadro - diverso tempo dopo la restituzione - veniva controllato e, solo allora si scopriva che lo stesso sarebbe stato rattoppato con del nastro adesivo; (c) il fatto che, mentre la persona offesa aveva ripetutamente dichiarato di avere acquistato una "tempera" del pittore Mattioli, come risultava dalla fattura n. 11 del 2013, acquisita agli atti, la esperta d'arte Zaniboni-Mattioli, direttrice dell'archivio Mattioli e figlia del pittore, ribadiva che l'opera mostratele era un "disegno" e non una "tempera", e che si evidenziava, pertanto una evidente discrasia tra il quadro acquistato dalla Bocchi e quello restituito e poi sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tutte queste circostanze, nella valutazione di merito - invero accurata - effettuata dalla Corte di appello, rendevano non verosimili le dichiarazioni della persona offesa, il che rendeva incerto il compendio probatorio, ritenuto non idoneo a sostenere una decisione di conferma della responsabilità. La Corte di appello non riteneva, cioè, provato con certezza che il disegno sottoposto alla valutazione dell'esperta coincidesse con l'opera d'arte riconsegnata dal Caroselli: Si tratta di un percorso argomentativo privo di fratture logiche, che si confronta adeguatamente con la decisione di primo grado, e che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis