CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00060/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale SilviaSalvadori, che ha concluso per il parziale annullamento della sentenzaRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato quellaemessa dal Tribunale di Parma, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di anni 2e mesi 2 di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui al capoB) e di mesi 7 di reclusione ed euro 1500,00 di multa per i reati, riuniti nel vincolo dellacontinuazione, di violazione della legge armi e detenzione abusiva di armi ai sensi dell’art.697 cod. pen., rispettivamente ascritti ai capi A) e C).2. Nel proposto ricorso, l’imputato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hadedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione al riconoscimento di responsabilità per il reato di maltrattamenti, per non avere laCorte di appello adeguatamente vagliato le doglianze difensive in punto di attendibilità dellapersona offesa, con riferimento a: -) il protrarsi della convivenza con l’imputato per circa diecianni, nonostante la sua asserita inusitata aggressività e l’ossessiva gelosia; -) l’operataremissione della querela sporta, con ripristino della convivenza; -) la dedotta assenza disupporto, anche economico, da parte dei servizi sociali; -) l’assunzione di psicofarmacitranquillanti il giorno in cui aveva presentato querela; -) il rifiuto di deporre, tant’è che erastato necessario dispornel’accompagnamento coattivo; -) l’assenza di riscontri documentalial suo narrato, stante la non pertinenza della maggior parte delle fotografie e dei refertiprodotti.La Corte di merito ha poi indebitamente svalutato le parziali ammissioni del ricorrente,che ha riconosciuto di avere una indole impulsiva ed irascibile, ritenendole determinate damotivi di mera convenienza processuale.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazionegiuridica dei fatti ai sensi dell’art. 572 cod. pen., per mancanza dell’elemento costitutivo dellaabitualità delle condotte, stante la episodicità dei fatti di minaccia, violenza o offesa,distanziati negli anni e costituenti espressione reattiva ad un contingente clima di tensione.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione almancato riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati ascritti.La persona offesa ha dichiarato che le ripetute minacce di morte, profferite dal marito,erano connotate da peculiare vis intimidatrice, in quanto questi deteneva armi bianche e dafuoco, che certamente erano anche finalizzate a porre in essere le condotte maltrattanti.2.4. Il quarto motivo denuncia l’illegalità della pena, in quanto l’aumento ex art. 81cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo C) (punito con pena alternativa) è stato operato siasulla pena detentiva che su quella pecuniaria del reato-base di cui al capo A) (punito conpena congiunta), con conseguente violazione del criterio della pena unitaria progressiva permoltiplicazione affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40938 del 2018.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Sono inammissibiligli ulteriori motivi.2. Sono inammissibili, perché aspecifiche e declinate in fatto, le doglianze vertentisul giudizio di attendibilità della persona offesa.Le medesime censure sono già state esaminate e respinte con argomentazioniesaustive e logicamente coerenti dai Giudici di merito.Vi è stato un positivo vaglio di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nelloro contenuto intrinseco, siccome coerenti e costanti nel tempo, nonché scevre dacontraddittorietà e da eccessi, sintomatici di intento calunniatorio.Sul piano estrinseco esse sono corroborate da plurimi riscontri enumerati a pagg. 6 ess. della sentenza.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tra questi sono stati distinti i referti cliniciritenuti con adeguata motivazione pertinenti – dagli stessi emergenti lesioni compatibili conazioni violente che la persona offesa ha, al momento, ricondotto ad incidenti domestici, per iltimore di reazioni inconsulte da parte del ricorrente – dai referti invece non correlati ai fattiper cui è processo.Si tratta, in ogni caso, di elementi corroborativi neppure strettamente necessari postoche – come sancito da giurisprudenza oramai sedimentata - le regole dettate dall'art. 192,comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, lequali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilitàsoggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone; mentre, nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile –ipotesi che, nel caso in verifica, non ricorre – può essere opportuno procedere al riscontro ditali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 –01). Più di recente si è precisato che anche le dichiarazioni della persona offesa costituitaparte civile possono costituire la fonte esclusiva di prova, previa verifica, più penetrante erigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e,qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere inqualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendorisolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5,n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).La Corte di appello ha spiegato diffusamente, senza cadute logiche, perché noninficiano la valutazione di attendibilità della persona offesa la tolleranza degli abusi per oltreun decennio prima di proporre querela, la successiva remissione di questa e la ripresa dellaconvivenza, elementi essenzialmente correlati alla condizione di debolezza e di soggezionepsichica della vittima rispetto all’autore delle condotte vessatorie la cui vis intimidatrice eraaccresciuta dalla detenzione di armi di varie tipologie.Del resto, è stato già condivisibilmente affermato, in tema di maltrattamenti, che laripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel casoin cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attentovaglio critico, al fine di verificare se siano realmente significative di inattendibilità delleoriginarie accuse, ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenzadella condotta maltrattante. Si impone, in tali evenienze, un controllo più incisivo, esteso aimotivi della variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibileo mendace costituisca un ulteriore ed indiretto elemento di conferma delle accuse originarie(in senso analogo Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del24/09/2025, L., Rv. 288789 - 01).Deve poi considerarsi che costituisce una massima di esperienza, che trova riscontronella psicologia della testimonianza, che la condotta maltrattante, proprio per il suoinnestarsi su una relazione di natura affettiva, può talora assumere un andamento ciclico,con fasi di discontinuità; e, d’altro canto, la stessa reazione della vittima, specie quando sideterminano situazioni di c.d. dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti diambivalenza.Di tale dinamica, inveratasi nel caso di specie, hanno dato atto le sentenze di merito,sottolineando che la remissione della querela è conseguita, a quanto dichiarato dallapersona offesa, dalla percezione di una acuita situazione di pericolo, a seguito delleiniziative, che di fatto si sono rivelate divisive, assunte dagli operatori dei servizi sociali, e pereffetto della mancata protezione delle istituzioni.Non vi è stata, infine, alcuna svalutazione delle ammissioni del ricorrente, laddove,commentando le foto ritraenti i danni prodotti alle suppellettili dell’appartamento, egli hariconosciuto di avere una indole impulsiva ed irascibile; trattandosi di ammissioni dellaevidenza dei fatti, prive di reale incidenza a fini ricostruttivi.Le censure difensive sollecitano – a ben vedere - una alternativa e non consentitalettura delle risultanze processuali.E’ sedimentato nel sistema il principio per cui, in tema di giudizio di legittimità, ilcompito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, deidati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio dirilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una correttainterpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e seabbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni chehanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv.203428).Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli appenaesposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la suascelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv.271623).Peraltro, occorre anche considerare che l'illogicità della motivazione, censurabile anorma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè dispessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione,di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La cognizione della Corte di cassazione è invero,funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comunee con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504 - 01).3. Il secondo motivo è inammissibile, essendo parimenti reiterative le censure sullamancanza del requisito dell’abitualità.La sentenza impugnata ha dato atto che le condotte non si esauriscono nei quattroepisodi di aggressione fisica più eclatanti riferiti dalla vittima in sede di testimonianza e che anulla rileva la loro non precisa collocazione temporale.Con motivazione ampia e logica è stata ricostruita una situazione di sopraffazionesistematica della persona offesa, che ha raccontato delle condotte aggressive, prevaricatricie umilianti tenute dal ricorrente fin dall’inizio della loro relazione, sicché è integratol'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale postula il compimento di più atti,delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria. Il reato è integratoda comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, sianovolti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa,limitandone la sfera di autodeterminazione (tra le molte, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B.,Rv. 285273 - 01).Quanto all’elemento psicologico, il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede lasussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla lororappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisicheo morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore delreato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea aledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 -01).Anche in tal caso, le censure difensive tendono a sollecitare una alternativa lettura delleemergenze processuali.4. È inammissibile il terzo motivo, attinente alla mancata applicazione dellacontinuazione tra tutti i reati ascritti, in quanto assai genericamente articolato in appello –come rilevato dalla Corte territoriale - senza l’indicazione di elementi che possano ritenersisignificativi di una ideazione unitaria tra i reati in materia di maltrattamenti e di armi, tale daconfigurare il vincolo ex art. 81 cod. pen.5. Di contro, è fondato il rilievo di erronea determinazione dell’aumento per lacontinuazione tra i reati di cui ai capi A) e C).Benché non fosse stata devoluta in appello, la questione, posta per la prima volta con ilricorso per cassazione, non è tuttavia preclusa perché attiene alla legalità della pena stessaed è suscettibile di rilievo officioso.Risulta violato il criterio legale di determinazione della pena affermato dalle SezioniUnite di questa Corte, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzionieterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo dellacontinuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio dellapena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalitàdella pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso chel'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a penapecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv.273751 - 01).Detto criterio, comportante l'aumento della pena base – hanno precisato le SezioniUnite - appare maggiormente in linea con la previsione, anche testuale, dell'art. 81 cod. pen.,oltre che con la struttura unitaria, quoad poenam, del reato continuato.Affinché la pena del reato continuato sia legale, occorre, dunque, rispettare il generedella pena pecuniaria previsto per il reato satellite.Nella specie l’aumento di pena per il reato contravvenzionale satellite di detenzioneabusiva di armi previsto dall’art. 697 cod. pen. è stato quantificato in mesi 1 di reclusione edeuro 100,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] che si tratta di un reato contravvenzionale punito con la penaalternativadell’arresto o dell’ammenda, si sarebbe dovuta applicare la regola, enucleata neldetto arresto nomofilattico (v. punto 6.2.), in ragione della quale, se il reato più grave èpunito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operarel'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione piùgrave, motivando la scelta ai sensi dell’art. 133 cod. pen.La modifica, implicante valutazioni di stretto merito, quanto alla scelta della sanzione,determina la necessità di annullamento con rinvio per nuova valutazione sul punto, dademandare ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di bologna. dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 28/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.