CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13729/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 244/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-IRPEF 2008-2009. R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6836 / 27 /201 6 , depositata il 14 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini IRPEF, maggiori redditi ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), derivanti da plusvalenze da cessione di terreni edificabili, da assoggettare a tassazione separata, provvedendo quindi ad accertare maggiori imposte IRPEF ed ad irrogare le relative sanzioni. 1.1. Gli atti impositivi, nel dettaglio, erano i seguenti: i) avviso di accertamento n. T9B01UL03997/2014, relativo all’anno 2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (plusvalenza accertata di € 403.674,00; maggiore imposta accertata €108.185,00); ii ) avviso di accertamento n. T9B01QE07135/2012, relativo all’anno 2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (plusvalenza accertata di € 375.614,15; maggiore imposta accertata € 86.391,00); iii) avviso di accertamento n. T9B01QE00173/2013, relativo all’anno 2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (plusvalenza accertata di € 378.732,03; maggiore imposta accertata € 94.910,00); iv ) avviso di accertamento n. T91301UL03954, relativo all’anno 2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (plusvalenza accertata €207.918,40; maggiore imposta accertata € 47.821,00). R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamenti in oggetto si fondavano sulla riqualificazione, da parte dell’Ufficio, di un atto di compravendita riguardante un compendio immobiliare sito in Cervia (RA), località [OSCURATO:PERSONA], ricevuto per successione ereditaria dal de cujusChinarelli Alberto, da atto di cessione di immobili ad atto di cessione di terreni fabbricabili, in considerazione della circostanza che i venditori, prima della cessione, avevano richiesto il permesso per l’esecuzione di lavori di demolizione e costruzione di una nuova villa bifamiliare, rilasciato successivamente agli acquirenti. 2. Avverso tali avvisi di accertamento i contribuenti proponevano di stinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei suddetti ricorsi, con sentenza n. 7755/08/2015 depositata il 1° ottobre 2015, li accoglieva, annullando gli atti impugnati. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6836/27/2016, pronunciata il 25 novembre 2016e depositata in segreteria il 14 dicembre 2016, rigettava l’appello , condannando l’appellantealla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo Resistono con controricorso i contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Con ordinanza del 29 gennaio 2019 veniva disposta la sospensione del giudizio fino al 10 giugno dello stesso anno, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso, non rubricato, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., per avere ritenuto che oggetto del contratto di compravendita fosse il fabbricato, e non il terreno edificabile, e quindi per avere escluso la plusvalenza derivante da tale cessione. 7. Preliminarmente, d eve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, ma anzi ne ha attestato la regolarità, concludendo per l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di detta contribuente. Successivamente, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 28 novembre 2022, domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, documentando il versamento dell’importo previsto di € 2.392,00 (5% del valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289). R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in questione risulta corretto, e non risulta notificato diniego nel termine di trenta giorni (art. 5, commi 11 e 12), ragion per cui deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo intervenuta istanza di trattazione ex art. 5, comma 12, legge n. 130/2022. 8. Venendo ora ad esaminare il merito del ricorso, con riferimento aglialtri contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritiene questa Corte che l’unico motivo di impugnazione sia infondato. Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano l’accertamento di asserite plusvalenze derivanti dalla cessione di un compendio immobiliare da parte dei controricorrenti, che l’Ufficio ha ritenuto di qualificare come cessione di terreni edificabili, soggetta a tassazione separata ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986. In particolare, ai contribuenti pervenivano, per successione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], alcuni immobili siti in Cervia, località [OSCURATO:PERSONA], viale 2 Giugno n. 103, consistenti in fabbricati (nel catasto fabbricati al fg. 15, p.lla 175, sub 1, 2 e 3) insistenti su un terreno iscritto al catasto terreni al fg. 15, p.lla 175). Con contratto preliminare stipulato il 22 luglio 2008, registrato a Ravenna il 28 luglio 2008 al n. 6574, serie 1T, gli eredi promettevano di vendere il predetto compendio alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., incassando il prezzo di € 1.000.000,00 in acconto sul prezzo finale di vendita. Successivamente, veniva stipulato, in data28 aprile 2009, il contratto definitivo di compravendita tra i citati eredi ed i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo dichiarato di R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] € 2.630.000,00; la relativa differenza tra l’acconto già versato ed il prezzo indicato nell’atto di compravendita veniva versata agli eredi all’atto della stipula del contratto definitivo. In precedenza, in data 27 novembre 2008 (e quindi nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo) i promittenti venditori presentavano al Comune di Cervia la richiesta di permesso per l’esecuzione di lavori di demolizione e nuova costruzione di villa bifamiliare in viale 2 Giugno n. 103 di [OSCURATO:PERSONA]; tale permesso veniva rilasciato in data 27 luglio 2010 agli acquirenti del compendio immobiliari, sigg.ri Abate e Rubboli. L’Ufficio, quindi, ritenendo che la vendita in questione avesse ad oggetto non già dei fabbricati, ma un terreno edificabile, ha proceduto a determinare la plusvalenza da cessione, sottoponendola a tassazione separata. Orbene, va innanzitutto rilevato che la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha qualificato la compravendita intervenuta tra i contribuenti e gli acquirenti deve Abate/Rubboli quale compravendita di fabbricati, e non già di terreni edificabili, e tale valutazione deve ritenersi ormai intangibile, non essendo stata neanche censurata la violazione delle norme relative all’interpretazione del contratto. Ciò posto, la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con precedenti pronunce( Cass. 5 aprile 2019, n. 9606; Cass. 9 luglio 2014, n. 15629; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4150), cui ha fatto seguito ulteriore copiosa giurisprudenza conforme (tra le molte, oltre a Cass. n. 15630 e 15631 del 2014, R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositate coevamente alla n. 15629/14, si vedano anche Cass. 20 aprile 2016, n. 7853; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4361; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1674; Cass. 6 marzo 2018, n. 5327; 14 marzo 2018, n. 12897; Cass. 30 maggio 2018, n. 13628; Cass. 27 settembre 2018, n. 23409), essendosi affermato che,in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917/1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non già quelle di terreni già edificati. Segnatamente,si è ritenuto che la ratio del citato art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986è volta ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che scaturisce non in virtù di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta destinazione urbanistica dei terreni, di modo che non possa essere mutato l'oggetto dell'atto di compravendita - identificato, come si è visto, nella fattispecie in esame dal giudice di merito,con accertamento di fatto non contestato in relazione al vizio di motivazione, nel fabbricato con annesso terreno - nel terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, la cui realizzazione, da compiersi per mezzo della demolizione del fabbricato preesistente, è futura rispetto all'atto oggetto di tassazione e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l'acquirente) rispetto a quello interessato all'imposizione fiscale (in tal senso anche la citata Cass. n. 13628/2018 ), a ciò conseguendo anche l'irrilevanza (cfr. la citata Ca ss. n. R.G. N.244/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4150/2014), dell'ulteriore potenzialità edificatoria dell'area su cui insisteva il manufatto. A nulla rileva, peraltro, che i promittenti venditori avessero richiesto il rilascio del permesso di demolizione del fabbricato esistente e di costruzione di nuovo fabbricato, in quanto ciò non determinava la trasformazione dell’oggetto del contratto, posto che l’eventuale demolizione e ricostruzione era meramente eventuale, e rimessa, in ogni caso, alle libere determinazioni degli acquirenti. Consegue quindi l’infondatezza del ricorso. 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura g enerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta per il resto il ricorso. Dichiara che le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo