CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO—1 - (dato ai parti; j udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34578/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi un ipotetico vizio di violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che si sarebbe trasfuso nell'illegalità del trattamento sanzionatorio stesso. Nel caso di specie, non solo non si rientra in una delle fattispecie di illegalità della pena, ma - come risultante dagli atti - il difensore del ricorrente in sede di richiesta di concordato non ha inteso fare riferimento alcuno al beneficio della sospensione condizionale, di guisa che il consenso delle parti si è formato su un oggetto da cui esulava la istanza ex art. 164 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci