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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16940/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28054-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3232/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza dello CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della Cl P di Palermo, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di motivazione dell'atto di accertamento e di termine decadenziale per l'apporto probatorio offerto dal contribuente; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO sumt4-'9 Che, con l'unico i prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 52, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 per aver la CTR ritenuto ammissibile la documentazione presentata dal contribuente a riscontro di specifico invito emesso ai sensi degli artt. 32 e 52 citati, ancorché tale produzione fosse avvenuta oltre il termine assegnato dell'Amministrazione finanziaria.

In materia «Va condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, si da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione Ric. 2020 n. 28054 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (v. da ultimo, Sez. 5, n. 10489 del 14/05/2014, Rv 630815)...(...)...

Né può valere il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, in quanto l'art. 32 dpr 600/1973 non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti» (Cfr. Cass., V, n. 22745/2016; Cass., V, n. 16548/2018; Cass., V, n. 32207/2019; Cass.V, n. 3254/2021).

Nella fattispecie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo ritenuto ammissibile la documentazione offerta dal contribuente ancorché prodotta oltre il termine assegnato dall'Amministrazione in sede amministrativa; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia — Palermo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ric. 2020 n. 28054 sez.

MT -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28054-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3232/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza dello CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della Cl P di Palermo, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di motivazione dell'atto di accertamento e di termine decadenziale per l'apporto probatorio offerto dal contribuente; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO sumt4-'9 Che, con l'unico i prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 52, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 per aver la CTR ritenuto ammissibile la documentazione presentata dal contribuente a riscontro di specifico invito emesso ai sensi degli artt. 32 e 52 citati, ancorché tale produzione fosse avvenuta oltre il termine assegnato dell'Amministrazione finanziaria. In materia «Va condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, si da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione Ric. 2020 n. 28054 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (v. da ultimo, Sez. 5, n. 10489 del 14/05/2014, Rv 630815)...(...)... Né può valere il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, in quanto l'art. 32 dpr 600/1973 non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti» (Cfr. Cass., V, n. 22745/2016; Cass., V, n. 16548/2018; Cass., V, n. 32207/2019; Cass.V, n. 3254/2021). Nella fattispecie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo ritenuto ammissibile la documentazione offerta dal contribuente ancorché prodotta oltre il termine assegnato dall'Amministrazione in sede amministrativa; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia — Palermo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 28054 sez. MT -
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