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CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 23388/2026

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-contro2026 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA];3166 - intimato -avverso la sentenza n. 341/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 83/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/20261.

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Torino l’odierno ricoNrurmeerno tdei r,a ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026docente in prova, impugnava il decreto del [OSCURATO:PERSONA] "C.

Cattaneo" di Torino del 31 luglio 2023,con il quale, all'esito del secondo e non rinnovabile anno diformazione e prova per l'anno scolastico 2022/2023, venivadisposta la non conferma in ruolo per mancato superamentodella prova medesima.1.1 Il ricorrente esponeva che la procedura valutativa,disciplinata dal D.M. n. 226/2022, si era conclusa con esitonegativo, nonostante che tutti gli atti istruttori propedeuticiavessero attestato il possesso degli standard professionalirichiesti.

In particolare, il Comitato di Valutazione, all'esito delcolloquio finale con il docente, esprimeva erroneamente parerenegativo (a maggioranza e non all’unanimità) al superamentodell'anno di prova, circostanza determinante ai fini dell’adozionedel provvedimento finale adottato dal dirigente scolastico di nonconferma in ruolo.1.2.

Nel giudizio di primo grado e secondo grado, il professorededuceva l'illegittimità del decreto finale del [OSCURATO:PERSONA] meri vizi procedurali (tra cui la tardività della relazione dellatutor e la mancata compilazione dell'Allegato A – test finale allerelazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della tutor), nonché percontraddittorietà e illogicità.2.

Il Tribunale rigettava il ricorso.3.

La Corte di appello di Torino confermava la decisione delTribunale.3.1.

Ribadiva, in primo luogo, che l’art. 13, co. 2, d.m. n. 226/22non attribuisce carattere perentorio al termine entro il qualedeve pervenire al Comitato di Valutazione la relazione tutorialee, in ogni caso, era onere del ricorrente dimostrare che, se taleNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026termine fosse stato rispettato, il giudizio del Comitato sNaumreerbo bdi era ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026stato apprezzabilmente e decisivamente diverso.3.2.

Condivideva, in secondo luogo, la specifica motivazionespesa dal primo Giudice per cui «il Comitato non si è limitato aleggere la relazione [della tutor] ma, come risulta dal doc. 11prodotto dal Ministero, ha proceduto all’audizione dell’autrice, eciò ha sicuramente consentito una compiuta verifica degli esitidell’attività svolta dalla docente affidataria e delle valutazioni dalei espresse».3.3.

La Corte territoriale sottolineava, inoltre, come l’appellantenon avesse preso in considerazione il predetto preciso passaggiomotivazionale, non allegando, inammissibilmente ex art. 434c.p.c., «compiute argomentazioni che, contrapponendosi allamotivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne ilfondamento logico-giuridico» (Cass. n. 3194/19), essendosilimitato a ribadire (ma senza provare) che, a causadell’intempestivo ricevimento della relazione, il Comitato avevaproceduto a un «vaglio sommario e inesatto», e mancando cosìdi indicare l’erroneità della ratio decidendi seguita sul punto dalGiudice a quo.

Peraltro, la Corte di merito chiariva che,quand’anche la relazione fosse stata debitamente trasmessa, ilricorrente non aveva rilevato come la stessa avrebbe potutostravolgere quanto riferito dalla tutor nel corso della suaaudizione e diversamente orientare la valutazione del Comitato.A ogni buon conto osservava testualmente che «non è previstaalcuna conseguenza in ordine alla validità degli atti derivantedal mancato impiego della predetta documentazione».3.4.

Rilevava, infine, come il docente non avesse speso parolecritiche (se non sostenendo che il Tribunale, improbabilmente,si era ‘sostituito’ agli organi valutativi scolastici) sull’ulteriorepassaggio motivazionale della sentenza di primo grado ove siNumero registro generale 487/2026osservava «che il ricorrente non ha dedotto l’esistenza, alla baseN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026della decisione del Comitato, di un motivo illecito o estraneo alleData pubblicazione 17/07/2026finalità dell’esperimento della prova, non ha articolato prove alfine di dimostrare l’esito positivo della stessa e si è limitato acontestare la mancata valutazione dei pareri favorevoli espressidal d.s., dalla tutor e dall’ispettrice, omettendo di considerare[…] che il Comitato aveva a disposizione un materiale più ampiosul quale fondare il proprio convincimento: tutti gli allegati allarelazione ispettiva, tra i quali varie dichiarazioni rese dei colleghidel ricorrente; le lettere di lamentela giunte dai genitori di quasitutte le classi affidate al prof. [OSCURATO:PERSONA]; gli esiti della verifica edel colloquio svolti avanti al Comitato stesso».4.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso articolato in quattro motivi, illustrato damemoria.5.

L’amministrazione è rimasta intimata.6.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del d.m. 16.8.2022 n. 226 edella circolare ministeriale n. 39972 del 15.11.2022, in relazioneall'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c..La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere irrilevanti i viziprocedurali denunciati dall'appellante, quali la tardivatrasmissione della relazione del tutor e la mancata compilazionedell'Allegato A, qualificandoli come una "deriva formalistica”.In particolare, si contesta la sentenza impugnata, laddoveafferma: “A ben vedere, la motivazione assunta nella sentenzagravata è l’unica idonea a escludere la deriva formalistica di taleadempimento, e non s’intende per quale motivo (questione nonNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026affrontata nell’atto d’appello) la diretta audizione dellNau mteurot doi rra ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026autrice della relazione non avrebbe sanato l’eventuale vizioprocedurale, non sarebbe stata ugualmente esaustiva e avrebbeirrimediabilmente determinato il Comitato a esprimere ungiudizio «sommario e inesatto» – senza trascurare chequest’ultimo aveva comunque letto la suddetta relazione, tant’èche aveva tenuto conto non solo di essa in sé considerata, maanche della complessiva «istruttoria formulata dal tutoraccogliente» (doc. n. 11, pag. 2)”.Ad avviso del ricorrente, gli adempimenti in questione (latardiva trasmissione della relazione del tutor e la mancatacompilazione dell'Allegato A) avrebbero una funzionesostanziale a garanzia della correttezza, oggettività etrasparenza del procedimento valutativo.1.1.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.1.2.

Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere, apena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali sirichiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi irequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n.6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n.18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, è necessarioche venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità,la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).E’ stato precisato anche che, qualora la decisione impugnata sifondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere ildecisum, i motivi di ricorso devono essere specificamenteriferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni(cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) edinoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinenteNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motiviN urmiefreo rdii trai ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei adeterminare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr.fra le più recenti Cass. n. 15399/2018)1.3.

Ebbene, la censura contesta la lettura offerta dalla Corte dimerito che ha ritenuto irrilevanti gli asseriti vizi procedurali ditardività della trasmissione della relazione tutoriale e dellamancata compilazione dell’Allegato A, ritenendo che taliadempimenti fossero posti a garanzia della correttezza edoggettività della valutazione, laddove la sentenza impugnata èbasata su una duplice ratio decidendi: da un lato sul valoreformalistico della censura mossa al procedimento, ma dall’altrosul rilievo che l’art. 13, co. 2, d.m. n. 226 non attribuiscecarattere perentorio al termine entro il quale deve pervenire alComitato di Valutazione la relazione del tutor e che, soprattutto,sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che, se taletermine fosse stato rispettato, il giudizio del Comitato sarebbestato apprezzabilmente e decisivamente diverso.Tale seconda ratio decidendi non viene aggredita specificamentee la stessa è idonea a sorreggere in via autonoma il decisum.1.4.

Inoltre, la censura non si confronta con la motivazione dellasentenza della Corte di merito, nella misura in cui ha rilevatocome i motivi di gravame, in violazione dell’art. 434 c.p.c., nonavessero speso alcuna considerazione sulla ratio attinente allacompiuta valutazione istruttoria connessa all’audizione deltutor.

Al riguardo la critica formulata non contesta la violazionedella norma processuale applicata dalla Corte territoriale nelrilevare la mancata impugnazione ad opera del docente dellasentenza del Tribunale relativamente alla completezzaNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026dell’istruttoria procedimentale derivante dalla audizioneNu mfeinroa dli era ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026della tutor.1.5.

Il motivo è inammissibile anche sotto diverso profilo,considerato che il D.M. del quale è denunciata la violazione aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è stato adottato, comesi legge nel preambolo, ai sensi della legge n. 107/2015 secondocui “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità divalutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivitàformative e i criteri per la valutazione del personale docente ededucativo in percorso di formazione e di prova”, nonchè ai sensidel d.lgs n. 59/2017 che, all’art. 13, nel testo vigente rationetemporis, testualmente dispone:

1. I vincitori del concorso suposto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sonosottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cuipositivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.Il superamento del periodo annuale di prova in servizio èsubordinato allo svolgimento del servizio effettivamenteprestato per almeno centottanta giorni, dei quali almenocentoventi per le attività didattiche.

Il personale docente inperiodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti comesi siano tradotte in competenze didattiche pratiche leconoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, ea una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito ilcomitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 deltesto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate daldirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devonodeterminare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato.

In caso di mancato superamento del test finale o divalutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personaleNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di pNruomverao dii nra ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Con decreto del Ministrodell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definitile modalità di svolgimento del test finale e i criteri per lavalutazione del personale in periodo di prova.1.6.

Orbene, il decreto ministeriale di cui si denuncia laviolazione non è definito di natura regolamentare, né perl’adozione dello stesso sono state imposte le forme prescrittedalla legge n. 400/1988, sicche’ dello stesso, al pari dellecircolari, non può essere denunciata la violazione ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. nel giudizio di cassazione.1.7.

Al riguardo va evidenziato che, in relazione al decretorichiamato dalla legge n. 107/2015, questa Corte (Cass. n.32726/2021) ha già affermato il principio, cui si intende darecontinuità, secondo cui l'art. 1, comma 118, della richiamatalegge n. 107/2015, non ha conferito al Ministro competente lalegittimazione alla produzione di norme giuridiche secondariesulle modalità di espletamento della prova, ma ha solo intesoche limita l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, al finedi garantire la necessaria uniformità in una materia che, da unlato, rientra fra quelle rimaste riservate al Ministero ai sensidell'art. 15, lett. b) del d.P.R. n. 275/1999, dall'altro, quanto aitempi ed ai modi dell'esperimento e della formazione, coinvolgedirettamente i singoli dirigenti scolastici (cfr. in fattispecieanaloga C.d.S. atti nornn. n. 137/2008).

Ai sensi dell'art. 17della legge n. 400/1988 con decreto ministeriale possono essereadottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro«quando la legge espressamente conferisca tale potere» ed intal caso il decreto deve recare la denominazione«regolamento», deve essere adottato previo parere delNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026Consiglio di Stato, deve essere sottoposto al visto Neudm eroa dlli ara ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026registrazione della Corte dei Conti ed infine deve esserepubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA].

Le richiamate condizioni nonricorrono nella fattispecie (il d.m. non reca la dizioneregolamento, non è stato sottoposto al parere del Consiglio diStato, non è pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) sicché, esclusala natura normativa, del decreto non può essere denunciata laviolazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e valgono i medesimiprincipi affermati in relazione alla violazione delle circolari edelle direttive che, si è detto, non contengono norme di dirittoe sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negozialio amministrativi con la conseguenza che la loro interpretazionecostituisce un apprezzamento di fatto, istituzionalmenteriservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimitàsolo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale(Cass. n. 18723/2016; Cass. n. 8296/2006; Cass. n.4942/2004; Cass. n. 1114/2002).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 13, commi 3 e 5, del d.m. 226/2022, inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.La Corte d'Appello avrebbe confuso, o comunque noncorrettamente distinto, due atti del procedimento che la normaconfigura come separati e dotati di diversa efficacia giuridica: il"test finale" e il "parere" del Comitato.Ad avviso del ricorrente, l’esito del test finale, a differenza delparere del Comitato di valutazione, avrebbe efficacia vincolanteai fini della conferma in ruolo del docente.2.1.

Anche tale motivo è inammissibile.2.2.

Ed invero, la censura non si confronta specificamente conun profilo fattuale accertato in sede di merito, costituito dallacircostanza che il test finale non aveva avuto esito positivo (cfr.Numero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026pag. 8 della motivazione), per cui la contestata distinziNounmeer o fdri ara ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026parere e test perde qualsiasi valore ai fini della decisione insenso positivo del motivo.La Corte distrettuale, inoltre, non ha attribuito efficaciavincolante al parere ritenuto esclusivamente quale base dipartenza, unitamente ad altri elementi (materiale più ampio),per ritenere l’inidoneità.2.3.

Valgono, altresì, le medesime considerazioni espresse inrelazione all’inammissibilità della prima censura con riferimentoalla natura non regolamentare del decreto ministeriale ai finidella denuncia di violazione dello stesso ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.3.

Con il terzo mezzo si lamenta, sempre sia sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 14, comma 4, del d.m. 226/2022.La Corte d'Appello avrebbe errato nel rigettare la doglianzarelativa al carattere vincolante della relazione ispettiva, previstaobbligatoriamente per il secondo anno di prova.3.1.

Il motivo, che presenta i medesimi profili di inammissibilitàderivanti dalla natura non regolamentare del decreto, prospetta,comunque, una tesi del tutto avulsa dal tenore letterale delcitato art. 14, comma 4, nelle parti, valorizzate dalla Corteterritoriale, in cui prevede che la verifica, affidata ad undirigente tecnico, è disposta per “l’assunzione di ogni utileelemento di valutazione dell’idoneità del docente”, costituendo“parte integrante della documentazione che sarà esaminata inseconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo diprova”.

L’anzidetta documentazione la Corte di merito haritenuto correttamente utilizzata insieme al «materiale piùampio» che denotava criticità “interrelazionali”, tali da influiresulla valutazione e sul provvedimento finale.Numero registro generale 487/20264.

Con l’ultima censura si deduce la nullità della sentenza perN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026motivazione apparente, perplessa o irriducibilmenteData pubblicazione 17/07/2026contraddittoria, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza d'appellopresenta profili di contraddittorietà laddove, da un lato,riconosce che gli atti istruttori principali (relazione del DS, deltutor, degli Ispettori) erano di tenore positivo e che il parere delComitato è "formalmente non vincolante e dall'altro lato,conclude che il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato a emettere undecreto negativo, applicando l'effetto vincolante previsto per ilmancato superamento del "test finale".4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto chel'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014).4.3.

Si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente"o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsiladdove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice" (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016).4.4.

Il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dalla CorteNumero registro generale 487/2026territoriale per respingere le domande dell’attuale ricorrente eN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026non si ravvisano i denunciati profili di contraddittorietà, dovendoData pubblicazione 17/07/2026la motivazione della pronuncia essere valutata nel suocomplesso e non estrapolando dalla stessa singoli passaggi prividi decisività.5.

In conclusione, il ricorso va respinto.6.

Non occorre provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione dell’amministrazione resistente.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di Cassazione, il 01.07.2026Il Consigliere est.

La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro2026 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA];3166 - intimato -avverso la sentenza n. 341/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 83/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/20261. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Torino l’odierno ricoNrurmeerno tdei r,a ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026docente in prova, impugnava il decreto del [OSCURATO:PERSONA] "C. Cattaneo" di Torino del 31 luglio 2023,con il quale, all'esito del secondo e non rinnovabile anno diformazione e prova per l'anno scolastico 2022/2023, venivadisposta la non conferma in ruolo per mancato superamentodella prova medesima.1.1 Il ricorrente esponeva che la procedura valutativa,disciplinata dal D.M. n. 226/2022, si era conclusa con esitonegativo, nonostante che tutti gli atti istruttori propedeuticiavessero attestato il possesso degli standard professionalirichiesti. In particolare, il Comitato di Valutazione, all'esito delcolloquio finale con il docente, esprimeva erroneamente parerenegativo (a maggioranza e non all’unanimità) al superamentodell'anno di prova, circostanza determinante ai fini dell’adozionedel provvedimento finale adottato dal dirigente scolastico di nonconferma in ruolo.1.2. Nel giudizio di primo grado e secondo grado, il professorededuceva l'illegittimità del decreto finale del [OSCURATO:PERSONA] meri vizi procedurali (tra cui la tardività della relazione dellatutor e la mancata compilazione dell'Allegato A – test finale allerelazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della tutor), nonché percontraddittorietà e illogicità.2. Il Tribunale rigettava il ricorso.3. La Corte di appello di Torino confermava la decisione delTribunale.3.1. Ribadiva, in primo luogo, che l’art. 13, co. 2, d.m. n. 226/22non attribuisce carattere perentorio al termine entro il qualedeve pervenire al Comitato di Valutazione la relazione tutorialee, in ogni caso, era onere del ricorrente dimostrare che, se taleNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026termine fosse stato rispettato, il giudizio del Comitato sNaumreerbo bdi era ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026stato apprezzabilmente e decisivamente diverso.3.2. Condivideva, in secondo luogo, la specifica motivazionespesa dal primo Giudice per cui «il Comitato non si è limitato aleggere la relazione [della tutor] ma, come risulta dal doc. 11prodotto dal Ministero, ha proceduto all’audizione dell’autrice, eciò ha sicuramente consentito una compiuta verifica degli esitidell’attività svolta dalla docente affidataria e delle valutazioni dalei espresse».3.3. La Corte territoriale sottolineava, inoltre, come l’appellantenon avesse preso in considerazione il predetto preciso passaggiomotivazionale, non allegando, inammissibilmente ex art. 434c.p.c., «compiute argomentazioni che, contrapponendosi allamotivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne ilfondamento logico-giuridico» (Cass. n. 3194/19), essendosilimitato a ribadire (ma senza provare) che, a causadell’intempestivo ricevimento della relazione, il Comitato avevaproceduto a un «vaglio sommario e inesatto», e mancando cosìdi indicare l’erroneità della ratio decidendi seguita sul punto dalGiudice a quo. Peraltro, la Corte di merito chiariva che,quand’anche la relazione fosse stata debitamente trasmessa, ilricorrente non aveva rilevato come la stessa avrebbe potutostravolgere quanto riferito dalla tutor nel corso della suaaudizione e diversamente orientare la valutazione del Comitato.A ogni buon conto osservava testualmente che «non è previstaalcuna conseguenza in ordine alla validità degli atti derivantedal mancato impiego della predetta documentazione».3.4. Rilevava, infine, come il docente non avesse speso parolecritiche (se non sostenendo che il Tribunale, improbabilmente,si era ‘sostituito’ agli organi valutativi scolastici) sull’ulteriorepassaggio motivazionale della sentenza di primo grado ove siNumero registro generale 487/2026osservava «che il ricorrente non ha dedotto l’esistenza, alla baseN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026della decisione del Comitato, di un motivo illecito o estraneo alleData pubblicazione 17/07/2026finalità dell’esperimento della prova, non ha articolato prove alfine di dimostrare l’esito positivo della stessa e si è limitato acontestare la mancata valutazione dei pareri favorevoli espressidal d.s., dalla tutor e dall’ispettrice, omettendo di considerare[…] che il Comitato aveva a disposizione un materiale più ampiosul quale fondare il proprio convincimento: tutti gli allegati allarelazione ispettiva, tra i quali varie dichiarazioni rese dei colleghidel ricorrente; le lettere di lamentela giunte dai genitori di quasitutte le classi affidate al prof. [OSCURATO:PERSONA]; gli esiti della verifica edel colloquio svolti avanti al Comitato stesso».4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso articolato in quattro motivi, illustrato damemoria.5. L’amministrazione è rimasta intimata.6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del d.m. 16.8.2022 n. 226 edella circolare ministeriale n. 39972 del 15.11.2022, in relazioneall'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c..La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere irrilevanti i viziprocedurali denunciati dall'appellante, quali la tardivatrasmissione della relazione del tutor e la mancata compilazionedell'Allegato A, qualificandoli come una "deriva formalistica”.In particolare, si contesta la sentenza impugnata, laddoveafferma: “A ben vedere, la motivazione assunta nella sentenzagravata è l’unica idonea a escludere la deriva formalistica di taleadempimento, e non s’intende per quale motivo (questione nonNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026affrontata nell’atto d’appello) la diretta audizione dellNau mteurot doi rra ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026autrice della relazione non avrebbe sanato l’eventuale vizioprocedurale, non sarebbe stata ugualmente esaustiva e avrebbeirrimediabilmente determinato il Comitato a esprimere ungiudizio «sommario e inesatto» – senza trascurare chequest’ultimo aveva comunque letto la suddetta relazione, tant’èche aveva tenuto conto non solo di essa in sé considerata, maanche della complessiva «istruttoria formulata dal tutoraccogliente» (doc. n. 11, pag. 2)”.Ad avviso del ricorrente, gli adempimenti in questione (latardiva trasmissione della relazione del tutor e la mancatacompilazione dell'Allegato A) avrebbero una funzionesostanziale a garanzia della correttezza, oggettività etrasparenza del procedimento valutativo.1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.1.2. Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere, apena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali sirichiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi irequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n.6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n.18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessarioche venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità,la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).E’ stato precisato anche che, qualora la decisione impugnata sifondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere ildecisum, i motivi di ricorso devono essere specificamenteriferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni(cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) edinoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinenteNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motiviN urmiefreo rdii trai ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei adeterminare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr.fra le più recenti Cass. n. 15399/2018)1.3. Ebbene, la censura contesta la lettura offerta dalla Corte dimerito che ha ritenuto irrilevanti gli asseriti vizi procedurali ditardività della trasmissione della relazione tutoriale e dellamancata compilazione dell’Allegato A, ritenendo che taliadempimenti fossero posti a garanzia della correttezza edoggettività della valutazione, laddove la sentenza impugnata èbasata su una duplice ratio decidendi: da un lato sul valoreformalistico della censura mossa al procedimento, ma dall’altrosul rilievo che l’art. 13, co. 2, d.m. n. 226 non attribuiscecarattere perentorio al termine entro il quale deve pervenire alComitato di Valutazione la relazione del tutor e che, soprattutto,sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che, se taletermine fosse stato rispettato, il giudizio del Comitato sarebbestato apprezzabilmente e decisivamente diverso.Tale seconda ratio decidendi non viene aggredita specificamentee la stessa è idonea a sorreggere in via autonoma il decisum.1.4. Inoltre, la censura non si confronta con la motivazione dellasentenza della Corte di merito, nella misura in cui ha rilevatocome i motivi di gravame, in violazione dell’art. 434 c.p.c., nonavessero speso alcuna considerazione sulla ratio attinente allacompiuta valutazione istruttoria connessa all’audizione deltutor. Al riguardo la critica formulata non contesta la violazionedella norma processuale applicata dalla Corte territoriale nelrilevare la mancata impugnazione ad opera del docente dellasentenza del Tribunale relativamente alla completezzaNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026dell’istruttoria procedimentale derivante dalla audizioneNu mfeinroa dli era ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026della tutor.1.5. Il motivo è inammissibile anche sotto diverso profilo,considerato che il D.M. del quale è denunciata la violazione aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è stato adottato, comesi legge nel preambolo, ai sensi della legge n. 107/2015 secondocui “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità divalutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivitàformative e i criteri per la valutazione del personale docente ededucativo in percorso di formazione e di prova”, nonchè ai sensidel d.lgs n. 59/2017 che, all’art. 13, nel testo vigente rationetemporis, testualmente dispone: 1. I vincitori del concorso suposto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sonosottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cuipositivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.Il superamento del periodo annuale di prova in servizio èsubordinato allo svolgimento del servizio effettivamenteprestato per almeno centottanta giorni, dei quali almenocentoventi per le attività didattiche. Il personale docente inperiodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti comesi siano tradotte in competenze didattiche pratiche leconoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, ea una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito ilcomitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 deltesto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate daldirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devonodeterminare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato. In caso di mancato superamento del test finale o divalutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personaleNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di pNruomverao dii nra ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministrodell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definitile modalità di svolgimento del test finale e i criteri per lavalutazione del personale in periodo di prova.1.6. Orbene, il decreto ministeriale di cui si denuncia laviolazione non è definito di natura regolamentare, né perl’adozione dello stesso sono state imposte le forme prescrittedalla legge n. 400/1988, sicche’ dello stesso, al pari dellecircolari, non può essere denunciata la violazione ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. nel giudizio di cassazione.1.7. Al riguardo va evidenziato che, in relazione al decretorichiamato dalla legge n. 107/2015, questa Corte (Cass. n.32726/2021) ha già affermato il principio, cui si intende darecontinuità, secondo cui l'art. 1, comma 118, della richiamatalegge n. 107/2015, non ha conferito al Ministro competente lalegittimazione alla produzione di norme giuridiche secondariesulle modalità di espletamento della prova, ma ha solo intesoche limita l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, al finedi garantire la necessaria uniformità in una materia che, da unlato, rientra fra quelle rimaste riservate al Ministero ai sensidell'art. 15, lett. b) del d.P.R. n. 275/1999, dall'altro, quanto aitempi ed ai modi dell'esperimento e della formazione, coinvolgedirettamente i singoli dirigenti scolastici (cfr. in fattispecieanaloga C.d.S. atti nornn. n. 137/2008). Ai sensi dell'art. 17della legge n. 400/1988 con decreto ministeriale possono essereadottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro«quando la legge espressamente conferisca tale potere» ed intal caso il decreto deve recare la denominazione«regolamento», deve essere adottato previo parere delNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026Consiglio di Stato, deve essere sottoposto al visto Neudm eroa dlli ara ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026registrazione della Corte dei Conti ed infine deve esserepubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Le richiamate condizioni nonricorrono nella fattispecie (il d.m. non reca la dizioneregolamento, non è stato sottoposto al parere del Consiglio diStato, non è pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) sicché, esclusala natura normativa, del decreto non può essere denunciata laviolazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e valgono i medesimiprincipi affermati in relazione alla violazione delle circolari edelle direttive che, si è detto, non contengono norme di dirittoe sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negozialio amministrativi con la conseguenza che la loro interpretazionecostituisce un apprezzamento di fatto, istituzionalmenteriservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimitàsolo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale(Cass. n. 18723/2016; Cass. n. 8296/2006; Cass. n.4942/2004; Cass. n. 1114/2002).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 13, commi 3 e 5, del d.m. 226/2022, inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.La Corte d'Appello avrebbe confuso, o comunque noncorrettamente distinto, due atti del procedimento che la normaconfigura come separati e dotati di diversa efficacia giuridica: il"test finale" e il "parere" del Comitato.Ad avviso del ricorrente, l’esito del test finale, a differenza delparere del Comitato di valutazione, avrebbe efficacia vincolanteai fini della conferma in ruolo del docente.2.1. Anche tale motivo è inammissibile.2.2. Ed invero, la censura non si confronta specificamente conun profilo fattuale accertato in sede di merito, costituito dallacircostanza che il test finale non aveva avuto esito positivo (cfr.Numero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026pag. 8 della motivazione), per cui la contestata distinziNounmeer o fdri ara ccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026parere e test perde qualsiasi valore ai fini della decisione insenso positivo del motivo.La Corte distrettuale, inoltre, non ha attribuito efficaciavincolante al parere ritenuto esclusivamente quale base dipartenza, unitamente ad altri elementi (materiale più ampio),per ritenere l’inidoneità.2.3. Valgono, altresì, le medesime considerazioni espresse inrelazione all’inammissibilità della prima censura con riferimentoalla natura non regolamentare del decreto ministeriale ai finidella denuncia di violazione dello stesso ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.3. Con il terzo mezzo si lamenta, sempre sia sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 14, comma 4, del d.m. 226/2022.La Corte d'Appello avrebbe errato nel rigettare la doglianzarelativa al carattere vincolante della relazione ispettiva, previstaobbligatoriamente per il secondo anno di prova.3.1. Il motivo, che presenta i medesimi profili di inammissibilitàderivanti dalla natura non regolamentare del decreto, prospetta,comunque, una tesi del tutto avulsa dal tenore letterale delcitato art. 14, comma 4, nelle parti, valorizzate dalla Corteterritoriale, in cui prevede che la verifica, affidata ad undirigente tecnico, è disposta per “l’assunzione di ogni utileelemento di valutazione dell’idoneità del docente”, costituendo“parte integrante della documentazione che sarà esaminata inseconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo diprova”. L’anzidetta documentazione la Corte di merito haritenuto correttamente utilizzata insieme al «materiale piùampio» che denotava criticità “interrelazionali”, tali da influiresulla valutazione e sul provvedimento finale.Numero registro generale 487/20264. Con l’ultima censura si deduce la nullità della sentenza perN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026motivazione apparente, perplessa o irriducibilmenteData pubblicazione 17/07/2026contraddittoria, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza d'appellopresenta profili di contraddittorietà laddove, da un lato,riconosce che gli atti istruttori principali (relazione del DS, deltutor, degli Ispettori) erano di tenore positivo e che il parere delComitato è "formalmente non vincolante e dall'altro lato,conclude che il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato a emettere undecreto negativo, applicando l'effetto vincolante previsto per ilmancato superamento del "test finale".4.1. Il motivo è infondato.4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto chel'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014).4.3. Si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente"o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsiladdove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).4.4. Il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dalla CorteNumero registro generale 487/2026territoriale per respingere le domande dell’attuale ricorrente eN umero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026non si ravvisano i denunciati profili di contraddittorietà, dovendoData pubblicazione 17/07/2026la motivazione della pronuncia essere valutata nel suocomplesso e non estrapolando dalla stessa singoli passaggi prividi decisività.5. In conclusione, il ricorso va respinto.6. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione dell’amministrazione resistente.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di Cassazione, il 01.07.2026Il Consigliere est. La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 487/2026Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 23388/2026Data pubblicazione 17/07/2026
Decreto Cassazione n. 23388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris