CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 15317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bari;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte d’appello di Bari, previaesclusione della recidiva, ha rideterminato la pena che il Tribunale di Foggia avevainflitto a [OSCURATO:PERSONA], poiché responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.1.1. Più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver detenuto, peruso non personale, sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina,unitamente alla strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale penale, inrelazione agli articoli 178, 179 e 601 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente di aver ricevuto la notifica del decreto di citazione inappello, per l’udienza del 14 maggio 2025, soltanto in data 6 maggio 2025, e dunquesenza il rispetto del termine minimo a comparire di 20 giorni.La conseguente nullità, si osserva in ricorso, non può ritenersi sanata in quantoall’udienza non comparvero né l’imputato né il difensore.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non ha indicato le ragioni perle quali non poteva essere ritenuta la forma tentata del delitto, né quelle per le qualiil fatto doveva essere qualificato, quale ipotesi di rapina impropria anziché di furto.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, conriguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.I giudici di merito, si afferma, non hanno rispettato le regole di valutazione dellaprova indiziaria, né quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni della personaoffesa, poiché contraddittorie, non credibili e comunque non riscontrate.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, conriguardo alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego si lamenta non esseresorretto da alcuna motivazione.2.5. Con il quinto ed il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata.Si tratta infatti, secondo il ricorrente, di un aumento di pena facoltativo, il cuiriconoscimento si deve fondare su una specifica motivazione, attraverso la qualechiarire le ragioni per le quali il nuovo reato non può essere considerato espressionedella mera ricaduta nell’illecito, ma piuttosto un indice di una più accentuatapericolosità sociale.Peraltro, l'esclusione della recidiva - in ragione della risalenza della precedentecondanna – consentirebbe anche di modulare il trattamento sanzionatorio in terminiomogenei rispetto a quello determinato nei confronti dei coimputati.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità derivante dal mancato rispettodei termini a comparire per la partecipazione al giudizio d'appello, è inammissibile.All’esame della doglianza è utile premettere che allorché sia dedotto, mediantericorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere larelativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo ilpacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 -01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01).Nella specie il ricorrente deduce di aver ricevuto la notifica del decreto dicitazione per l’udienza del 14 maggio 2025 soltanto il 6 maggio 2025, e dunque senzache gli sia stato garantito il termine minimo a comparire.Dall’esame degli atti emerge in realtà che l’udienza in appello fu tenuta il 23settembre 2025, che l’imputato, al tempo agli arresti domiciliari, rinunciò a comparire,e che il difensore presente, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nullaeccepì.Tali circostanze non sono messe in alcun modo in discussione nel ricorso.Osserva quindi il Collegio che il mancato rispetto del termine a comparire nelgiudizio di appello, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, integra una nullità diordine generale c.d. "a regime intermedio", relativa all'intervento dell'imputato, chedeve essere rilevata od eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.,ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02; conf., Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023,Toto, Rv. 285796 - 01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674 -02; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988 - 01).La nullità che si assume essersi verificata, quindi, non solo deve esseretempestivamente eccepita - e ciò nella specie non è accaduto – ma per espressaprevisione normativa si sana in caso di rinuncia dell’imputato (art. 184 cod. proc.pen.).Osserva inoltre il Collegio come non assuma alcun rilievo la circostanza,prospettata in ricorso (p. 2), secondo cui il difensore di fiducia non comparveall’udienza proprio al fine di impedire la sanatoria.La giurisprudenza di legittimità non dubita del fatto che, in assenza di undifensore di fiducia ritualmente avvisato e non comparso, l’onere di proporrel’eccezione incombe anche sul difensore d’ufficio, che invece nella specie è rimastoinerte (cfr., in generale, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 – 01;più di recente, Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 – 01; Sez. 1, n.11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 01; Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018,I., Rv. 273942 - 01).1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono formulati in maniera del tutto generica esembrano riferibili a tutt’altra vicenda processuale: all'imputato, infatti, si contestadi aver detenuto a fini di spaccio sostanze stupefacenti di diverso tipo (detenzioneammessa nel corso dell’interrogatorio a seguito di arresto in flagranza), rinvenute nelcorso di una perquisizione domiciliare, mentre il ricorso si dilunga sull’onere delgiudice di merito di valutare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sullamancata riqualificazione del reato nella condotta di furto e sul rispetto dei criteri divalutazione della prova indiziaria.1.3. Anche il quarto motivo, con cui si deduce l’immotivato diniego delleLa valutazione in esame, infatti, è giustificata da motivazione esente damanifesta illogicità, che fa leva non soltanto sulla assenza di elementi positivi divalutazione, ma anche sulla gravità del fatto, sulla pessima biografia penale, e sulcarattere neutro delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del processo (p. 7sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n.42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principioaffermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabilidagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass.sul punto; conf., Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.;Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce algiudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, glielementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudicedi merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanzaritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoleo all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare ildiniego.Va inoltre ricordato che il giudice di merito può negare le attenuanti generiche,non solo in ragione di altri specifici elementi di disvalore in atti, ma anche quando laconfessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa osia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e lacollaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte oneutra (Sez. 1, n. 34430 del 25/06/2024, Nesci, non mass.; Sez. 1, n. 42208 del21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucajoli,Rv. 271454 – 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671 - 01).1.4. Infine, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, per difetto diinteresse, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancataesclusione della recidiva (pp. 11 e 12 ricorso).La Corte di appello, infatti, accogliendo sul punto l’impugnazione proposta dalGuarino, ha escluso che la ricaduta nel reato fosse espressione di maggiorepericolosità, avuto riguardo alla risalenza nel tempo dei precedenti penali, procedendoquindi a rideterminare la pena (pp. 7 e 8 sentenza impugnata).Rileva inoltre il Collegio che anche questi motivi appaiono formulati in relazionead una diversa vicenda processuale, discutendosi di recidiva reiterata (mentre alGuarino è stata contestata quella infraquinquennale) e della valutazione delleposizioni reciproche di più imputati (mentre il reato per cui si procede non è contestatocome commesso in concorso con altri soggetti).2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguequella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]