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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22405/2026

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ntecontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1884/2021 depositata il 22 dicembre 2021 dellaCorte di appello di L’Aquila.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026Sez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio Cassa di Risparmio dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo di aver intrattenuto con la stessaun rapporto di conto corrente di corrispondenza ― in cui confluiva unconto anticipi ― in relazione al quale le erano stati addebitati interessie commissioni non dovute.

Ha quindi domandato accertarsi la nullità el’inefficacia di alcune clausole contrattuali, determinarsi il saldo finaledel rapporto e condannarsi la banca alla restituzione degli importi daessa indebitamente percepiti.A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica e dellapronuncia, in data 19 gennaio 2016, di una prima sentenza nondefinitiva, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], rilevato che la banca convenuta erastata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato,con ordinanza del 16 giugno 2016, improseguibili le domande attrici;con successiva ordinanza del 10 settembre 2016 il Tribunale harevocato il primo provvedimento e dichiarato l’interruzione del giudizio.Questo è stato riassunto e, con sentenza definitiva del 2 ottobre2017, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità delle domandeproposte, rilevando che l’ordinanza del 16 giugno 2016 aveva naturadecisoria, onde non poteva essere modificata o revocata.2. ─ O.C.M. ha spiegato appello.Il giudizio di impugnazione ha visto la costituzione di Unione diBanche [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàNuova Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]: società, quest’ultima, che era statacostituita ex d.l. n. 183 del 2015 nel quadro della procedura dirisoluzione di Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA].O.C.M. ha sostenuto, nel giudizio di impugnazione, che NuovaCassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dei diritti, delleSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026a liquidazione coatta amministrativa: ciò, a norma dell’art. 43 d.lgs. n.180 del 2015, e in forza del provvedimento della Banca d’Italia n.1241126/15 del 22 novembre 2015.La Corte territoriale, con sentenza del 22 dicembre 2021, harespinto il gravame osservando, in sintesi, che il provvedimento dellaBanca d’Italia che regolava la cessione non era stato prodotto e che, aifini dell’acquisizione documentale di cui era onerata O.C.M., nonassumeva rilievo la comunicazione operata dallo stesso organo divigilanza quanto al trasferimento operato in favore di [OSCURATO:PERSONA] diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]; ha inoltre osservato che al rapporto dedotto ingiudizio non poteva applicarsi l’art. 2558 c.c., essendosi il rapporto diconto corrente estinto prima dell’introduzione del giudizio, mentre l’art.2560 c.c. subordinava il subentro dell’acquirente nei debiti del cedentealla condizione che i debiti risultassero dai libri contabili obbligatori.3. ― O.C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte aquilana.

I motivi di impugnazione sono sette.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Unione di BancheItaliane.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione della banca diimprocedibilità della domanda.

Viene dedotto che col d.l. n. 183/2015era stata costituita quale ente-ponte [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]., o [OSCURATO:PERSONA], e che con provvedimenton. 1241126/15 del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia aveva dispostola cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda bancariaCassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria, posta in risoluzione, in favore della predetta NuovaCarichieti, con efficacia dal 23 novembre 2015.

Si rileva che la Corted'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione di rito relativaall’improcedibilità o interruzione del giudizio a seguito della risoluzioneSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026della vecchia banca già assoggettata ad amministrazione straordinaria,alla costituzione del nuovo istituto di credito, alla messa in liquidazionedella prima e alla riassunzione del giudizio nei confronti della seconda;non avrebbe dovuto occuparsi della questione circa la successione diNuova Carichieti nel rapporto giuridico controverso, posto che questanon aveva contestato la sua qualità di debitrice in relazione al creditodedotto in giudizio, ma l’aveva anzi riconosciuta.Col secondo mezzo si prospetta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione alla valutazione, da parte della Corte di appello, della condottaprocessuale di controparte.

Rileva l’istante che l'ente-ponte non avevaspecificatamente contestato la circostanza del subentro nella comparsadi risposta, primo atto difensivo dopo la riassunzione del giudizio aseguito della sua interruzione.

Ciononostante, la Corte distrettualeaveva ritenuto, senza fornire alcuna motivazione, che il fatto fossecontroverso e che, quindi, la ricorrente fosse onerata della prova dellarichiamata vicenda successoria.Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 132,comma 2, n. 4, c.p.c..

Viene esposto che, sebbene la ricorrente nonavesse prodotto il documento rappresentativo del provvedimento dellaBanca d'Italia n. 1241126/2015, di trasferimento dell'azienda all'ente-ponte, essa aveva versato in atti l'informativa della Banca di Italiaavente ad oggetto sia il provvedimento di risoluzione che quello dicessione, comunicando, in tal modo, l’avvenuto trasferimento di tutti idiritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria, adesclusione dei titoli subordinati specificamente elencati.Col quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata perl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione alla prova documentale dellasuccessione nel rapporto giuridico controverso, e per travisamento dellaSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026prova.

Osserva la ricorrente che dall'informativa risultava iltrasferimento all'ente-ponte, in virtù del provvedimento della Bancad’Italia del 22 novembre 2015, di tutti i diritti, le attività e le passivitàfacenti capo a Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], ad esclusione dei titolisubordinati elencati nella comunicazione: tra le passività trasferite vierano quelle corrispondenti agli obblighi restitutori dell'ente inrisoluzione e ai giudizi conseguentemente esperiti nei confronti dellostesso.Il quinto mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazionealle prove documentali della successione nel rapporto giuridicocontroverso prodotte da O.C.M..

Ci si duole che la Corte di appello nonabbia esaminato la sentenza n. 27/2016 del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA],prodotta in giudizio, e ignorato che la cessione di azienda comprendevaindistintamente tutte le attività, passività e i rapporti giuridici riferibiliall’ente in risoluzione, con la sola eccezione delle obbligazionisubordinate, «in quanto erano state così individuate nel programma dirisanamento del 22 novembre 2015, adottato dalla Banca d'Italia aisensi del d.gs. n. 180/2015 che vi aveva poi dato attuazione».Col sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2558, 2560 c.c. e dell’art. 43 d.lgs. n. 180/2015.

Viene rilevatoche, conformemente alla disciplina di cui alla detta norma, la «cessionedell'azienda bancaria» si era specificatamente attuata attraverso lacessione all'ente-ponte di «tutti i diritti, le attività e le passività», cosìdando luogo a una vicenda di per sé diversa da quella contemplatanell'art. 2560 c.c. per il quale con la cessione di azienda commerciale idebiti anteriori alla cessione non vengono trasferiti al cessionario, «ilquale ne diviene infatti solo responsabile in solido con l'obbligatoprincipale, il titolare dell'azienda ceduta, che di tali debiti rimane primoresponsabile, salvo il consenso dei creditori alla sua liberazione».

Sideduce che l'incompatibilità della regolamentazione contenuta nell’art.Sez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/20262560 c.c. rispetto alla «cessione di passività» di cui al d.lgs. n.180/2015 sarebbe confermata dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte circa l’incompatibilità dell'art. 2560, secondo comma, c.c.con la disciplina di cui all'art. 58 t.u.b. in materia di cessione di aziendebancarie, oltre che dall’art. 90, comma 2, t.u.b., che configura unaresponsabilità cumulativa del cessionario accanto a quella del cedente,con l'unico limite delle risultanze dello stato passivo.Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedell'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione alla questione rilevabiled'ufficio della legittimazione processuale passiva della banca.

Secondola ricorrente, ove si ritenga che la Corte distrettuale potesse rilevared'ufficio il difetto di legittimazione dell’ente-ponte, la sentenzaimpugnata risulterebbe essere nulla per non avere detto Giudiceassegnato il termine per il deposito di memoria contenente osservazionisulla predetta questione, nel rispetto del principio del contraddittorio.2. — Il tema su cui verte il ricorso è quello della successione omeno dell’ente-ponte cui possono essere trasferite le attività e lepassività aziendali nel quadro della regolamentazione avente adoggetto la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento,secondo quanto previsto dagli artt. 39 ss. del d.lgs. n. 180 del 2015:nella specie si dibatte del subentro di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Chietis.p.a., quale ente-ponte costituito col d.l. n. 183 del 2015, cui sonostate successivamente attribuite, con provvedimento della Bancad'Italia del 22 novembre 2015, attività e passività dell’azienda bancariaCassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], dapprima posta inamministrazione straordinaria e poi in liquidazione coattaamministrativa.Si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se il trasferimentoprogrammato dal d.lgs. n. 180 del 2015, e attuato in concreto dalnominato provvedimento della Banca d’Italia, si estenda alle passivitàche si correlino a condotte poste in essere prima della cessione e nonSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 6Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertate giudizialmente: e sul punto la giurisprudenza di questa Corte,dopo aver dato al quesito una risposta positiva (Cass. 30 novembre2023, n. 33416), lo ha negato, osservando come il concetto di passivitàche compare nell’art. 43 d.lgs. n. 180 del 2015 (ove è dettagliata, comemisura di risoluzione, la cessione a un ente-ponte «di tutti i diritti, lesottoposti a risoluzione, o parte di essi») non si estenda ai debiti chesiano meramente potenziali (Cass. 5 agosto 2024, n. 22115).

È daprecisare che le due pronunce riguardano l’ipotesi in cui la domanda(appunto basata su condotte poste in essere dalla banca cedente primadella cessione), sia stata proposta nei confronti dell’ente-ponte (inentrambi i casi si trattava di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche): nel presentegiudizio si fa invece questione di una domanda introdotta nei confrontidella banca poi avviata alla procedura di risoluzione e proseguita neiconfronti dell’ente-ponte, quale supposto cessionario del debito oggettodi lite.

La precisazione assume un innegabile rilievo, in quanto ilsecondo degli arresti sopra indicati mostra di non chiudere affatto laporta, in una siffatta evenienza, al trasferimento delle passività chesiano controverse in giudizi già pendenti al momento della cessione.

Silegge, infatti, al punto 5.2 della motivazione della sentenza, che lacessione regolata dal provvedimento della Banca d’Italia riguarda tuttii diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria dellabanca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili edimmobili, i rapporti contrattuali e «i giudizi attivi e passivi, incluse leazioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data diefficacia della cessione», escluse soltanto le passività diverse daglistrumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lett. ppp), del d.lgs. n.180/2015 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabilinei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale siacontrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti icreditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

È dunque la stessaSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 7Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026sentenza del 2024 a dare atto che la cessione ricomprenderebbe leposizioni creditorie e debitorie della banca, sottoposta alla proceduraconcorsuale, dedotte in giudizi pendenti al momento della cessione.3. — Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini che si vengono aesporre.4. — Occorre premettere che la successione nel dirittocontroverso, che qui viene in esame, non determina una questione dilegittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questionedi merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con ladecisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017, n.18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208): ovviamente, lo stesso è a dirsiove in giudizio si dibatta, come nel caso in esame, della successione delconvenuto nella posizione di obbligo fatta valere dall’attore.5. — La posizione obbligatoria del convenuto rispetto alla pretesaazionata inerisce, poi, al fatto costitutivo della pretesa: e tanto bastaper escludere la fondatezza del settimo motivo di ricorso; infatti, lalocuzione «questione rilevata d'ufficio», di cui all'art. 101, comma 2,c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni, siano esse di fatto o mistedi fatto e diritto, che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi,modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. 22novembre 2021, n. 35974).

Peraltro, come subito si dirà, non ènemmeno vero che la questione sia stata rilevata d’ufficio dal Giudicedel merito, dovendosi essa ritenere all’opposto contestata (quantomenoimplicitamente).6. ― Coi primi due motivi si fa questione, in sintesi, della mancatavalorizzazione della condotta di non contestazione che avrebbe adottatoNuova Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], o [OSCURATO:PERSONA] (l’asseritacessionaria, poi confluita nella controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), conriguardo al suo subentro nella posizione debitoria fatta valere neiconfronti di Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], posta inliquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio.Sez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 8Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si è appena detto che la successione nel diritto controversointegra una questione sulla titolarità del diritto.

Ora, la titolarità dellaposizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda ed attiene almerito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, masalvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con lanegazione, da parte del convenuto (Cass. Sez.

U. 16 febbraio 2016, n.2951; Cass. 22 aprile 2025, n. 10435).

Escluso il riconoscimentoespresso, di cui nemmeno la ricorrente fa parola, l’assunto di una noncontestazione risulta essere privo di concludenza.

Se infatti l’onere dellaprova della titolarità della posizione giuridica soggettiva debitoriagravante sull’attore viene meno in presenza di difese incompatibili conla sua negazione, è certo che una tale difesa non è integrata, comepretende la ricorrente, dalla mancata contestazione dell’avvenutotrasferimento dell’azienda bancaria (pagg. 11 s. del ricorso) odall’essersi [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] costituita in giudizioquale ente-ponte cessionario dell’azienda bancaria avviata allaprocedura di risoluzione (pag. 12 del ricorso stesso): come è del tuttoevidente, altro è riconoscere il proprio subentro nella titolarità diun’azienda, altro è ammettere che il plesso aziendale ceduto siacomprensivo di specifici diritti od obblighi.

Di più: l’ammissione dellavicenda traslativa relativa all’azienda si è coniugata con la richiestaavente ad oggetto la declaratoria di improcedibilità della domandadi [OSCURATO:SOCIETA]); ciò significa che la cessionaria dell’azienda ha inteso proprioescludere che il diritto di obbligazione azionato fosse ricompreso nellacessione e rilevare che il medesimo dovesse farsi valere nei confrontidella procedura concorsuale (visto che, insediatisi gli organi liquidatorie aperta la liquidazione coatta amministrativa, sono improcedibilinell’ordinaria sede contenziosa le pretese verso la massa, che vannoinvece coltivate all’interno di quella procedura, giusta l’art. 83, comma3, t.u.b.).Sez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 9Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/20267. — Sono invece fondati il terzo motivo e il sesto.Nella sua motivazione, la sentenza impugnata dà rilievo a duedati: l’impossibilità di supplire alla mancata produzione del contratto dicessione con la documentazione dell’informativa diramata dalla Bancad’Italia con riguardo al predetto trasferimento; la soggezione dellacessione di azienda alla disciplina prevista dall’art. 2560 c.c., secondocui non vi sarebbe automaticità del subentro del cessionario nelleposizioni debitorie facenti capo al cedente, richiedendosi, al riguardo, lacondizione dell’iscrizione della posta nei libri contabili obbligatori.8. ― Il primo argomento si espone alla censura motivazionale dicui al terzo mezzo.

Viene in discorso una comunicazione della Bancad’Italia con cui è dato atto della disposta cessione «di tutti i diritti, ledella provincia di [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria» conuna sola eccezione, manifestamente estranea alle posizioni debitoriedibattute in giudizio, perché relativa alle passività rappresentate daglistrumenti di capitale di cui all’art. 1, lett. ppp), d.lgs. n. 180 del 2015― gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe2 ai sensi del reg. (UE) n. 575/2013 o della dir. n. 2006/48/CE e relativedisposizioni di attuazione ― in essere alla data di efficacia dellacessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso delcapitale risulta contrattualmente subordinato al soddisfacimento deidiritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare che il provvedimento di cessione «nonè stato prodotto dall’appellante società, tale non potendosi qualificarel’indicato doc. 4, che per il suo tenore letterale (già dall’incipit rimandaal provvedimento di cessione del 22 novembre 2015) è un mero reportinformativo».

Questa motivazione si colloca sotto la soglia del «minimocostituzionale» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre2018, n. 22598), dovendosi qualificare meramente apparente, e cioèSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 10Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (Cass. Sez.

U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).

Infatti, ildocumento in questione è rappresentato da una comunicazione ufficialedella Banca d’Italia, della cui intrinseca attendibilità non può dubitarsi,― e di cui, difatti, la Corte di appello non dubita ―, sicché non riesce acomprendersi per quale motivo non potesse essere preso inconsiderazione l’elemento, obiettivamente rilevante, e anzi decisivo peril giudizio, rappresentato dal fatto che la notiziata cessione, conun’unica eccezione che qui non interessa, concerneva «tutti i diritti, le9. ― Il secondo argomento speso dal Giudice distrettuale è, poi,manifestamente fallace.

Esso non tiene conto della specialità dellecessioni riferite alle aziende bancarie.

La giurisprudenza di questa Corteha sottolineato a più riprese che l’art. 58 t.u.b. deroga all'art. 2560 c.c.(Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22199); siè sottolineato, in particolare, che la stretta correlazione tra l’esistenzadel credito e la sua necessaria iscrizione nelle scritture contabili è regolaesclusivamente presente nell’art. 2560, comma 2, c.c., che non siapplica alle cessioni bancarie (Cass. 30 novembre 2023, n. 33416, cit.,in motivazione).

Il fatto, poi, che la cessione all’ente-ponte sia diversaanche dalla cessione dei rapporti prevista dall’art. 58 t.u.b., nulla toglieal fatto che essa si mantenga comunque distinta da quella di aziendaex artt. 2556 ss. c.c. (come evidenziato, in motivazione, pure dalla cit.Cass. 5 agosto 2024, n. 22115) e che, pertanto, ad essa non possaapplicarsi la regola che subordina all’iscrizione nei libri contabilil’acquisizione della posizione debitoria da parte del cessionario.10. ― Quarto e quinto motivo restano assorbiti.11. ― In conclusione, vanno accolti il terzo e il sesto motivo: iSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 11Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026primi due e il settimo devono essere respinti; gli altri vanno dichiaratiassorbiti.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Cortedi appello di L’Aquila che giudicherà in diversa composizione; le spesedel giudizio di legittimità saranno regolate dal Giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo e il sesto motivo, rigetta i primi due e il settimoe dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte diappello di L’Aquila, che giudicherà in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntecontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1884/2021 depositata il 22 dicembre 2021 dellaCorte di appello di L’Aquila.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026Sez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio Cassa di Risparmio dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo di aver intrattenuto con la stessaun rapporto di conto corrente di corrispondenza ― in cui confluiva unconto anticipi ― in relazione al quale le erano stati addebitati interessie commissioni non dovute. Ha quindi domandato accertarsi la nullità el’inefficacia di alcune clausole contrattuali, determinarsi il saldo finaledel rapporto e condannarsi la banca alla restituzione degli importi daessa indebitamente percepiti.A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica e dellapronuncia, in data 19 gennaio 2016, di una prima sentenza nondefinitiva, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], rilevato che la banca convenuta erastata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato,con ordinanza del 16 giugno 2016, improseguibili le domande attrici;con successiva ordinanza del 10 settembre 2016 il Tribunale harevocato il primo provvedimento e dichiarato l’interruzione del giudizio.Questo è stato riassunto e, con sentenza definitiva del 2 ottobre2017, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità delle domandeproposte, rilevando che l’ordinanza del 16 giugno 2016 aveva naturadecisoria, onde non poteva essere modificata o revocata.2. ─ O.C.M. ha spiegato appello.Il giudizio di impugnazione ha visto la costituzione di Unione diBanche [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàNuova Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]: società, quest’ultima, che era statacostituita ex d.l. n. 183 del 2015 nel quadro della procedura dirisoluzione di Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA].O.C.M. ha sostenuto, nel giudizio di impugnazione, che NuovaCassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dei diritti, delleSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026a liquidazione coatta amministrativa: ciò, a norma dell’art. 43 d.lgs. n.180 del 2015, e in forza del provvedimento della Banca d’Italia n.1241126/15 del 22 novembre 2015.La Corte territoriale, con sentenza del 22 dicembre 2021, harespinto il gravame osservando, in sintesi, che il provvedimento dellaBanca d’Italia che regolava la cessione non era stato prodotto e che, aifini dell’acquisizione documentale di cui era onerata O.C.M., nonassumeva rilievo la comunicazione operata dallo stesso organo divigilanza quanto al trasferimento operato in favore di [OSCURATO:PERSONA] diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]; ha inoltre osservato che al rapporto dedotto ingiudizio non poteva applicarsi l’art. 2558 c.c., essendosi il rapporto diconto corrente estinto prima dell’introduzione del giudizio, mentre l’art.2560 c.c. subordinava il subentro dell’acquirente nei debiti del cedentealla condizione che i debiti risultassero dai libri contabili obbligatori.3. ― O.C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte aquilana. I motivi di impugnazione sono sette.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Unione di BancheItaliane. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione della banca diimprocedibilità della domanda. Viene dedotto che col d.l. n. 183/2015era stata costituita quale ente-ponte [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]., o [OSCURATO:PERSONA], e che con provvedimenton. 1241126/15 del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia aveva dispostola cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda bancariaCassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria, posta in risoluzione, in favore della predetta NuovaCarichieti, con efficacia dal 23 novembre 2015. Si rileva che la Corted'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione di rito relativaall’improcedibilità o interruzione del giudizio a seguito della risoluzioneSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026della vecchia banca già assoggettata ad amministrazione straordinaria,alla costituzione del nuovo istituto di credito, alla messa in liquidazionedella prima e alla riassunzione del giudizio nei confronti della seconda;non avrebbe dovuto occuparsi della questione circa la successione diNuova Carichieti nel rapporto giuridico controverso, posto che questanon aveva contestato la sua qualità di debitrice in relazione al creditodedotto in giudizio, ma l’aveva anzi riconosciuta.Col secondo mezzo si prospetta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione alla valutazione, da parte della Corte di appello, della condottaprocessuale di controparte. Rileva l’istante che l'ente-ponte non avevaspecificatamente contestato la circostanza del subentro nella comparsadi risposta, primo atto difensivo dopo la riassunzione del giudizio aseguito della sua interruzione. Ciononostante, la Corte distrettualeaveva ritenuto, senza fornire alcuna motivazione, che il fatto fossecontroverso e che, quindi, la ricorrente fosse onerata della prova dellarichiamata vicenda successoria.Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 132,comma 2, n. 4, c.p.c.. Viene esposto che, sebbene la ricorrente nonavesse prodotto il documento rappresentativo del provvedimento dellaBanca d'Italia n. 1241126/2015, di trasferimento dell'azienda all'ente-ponte, essa aveva versato in atti l'informativa della Banca di Italiaavente ad oggetto sia il provvedimento di risoluzione che quello dicessione, comunicando, in tal modo, l’avvenuto trasferimento di tutti idiritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria, adesclusione dei titoli subordinati specificamente elencati.Col quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata perl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione alla prova documentale dellasuccessione nel rapporto giuridico controverso, e per travisamento dellaSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026prova. Osserva la ricorrente che dall'informativa risultava iltrasferimento all'ente-ponte, in virtù del provvedimento della Bancad’Italia del 22 novembre 2015, di tutti i diritti, le attività e le passivitàfacenti capo a Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], ad esclusione dei titolisubordinati elencati nella comunicazione: tra le passività trasferite vierano quelle corrispondenti agli obblighi restitutori dell'ente inrisoluzione e ai giudizi conseguentemente esperiti nei confronti dellostesso.Il quinto mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazionealle prove documentali della successione nel rapporto giuridicocontroverso prodotte da O.C.M.. Ci si duole che la Corte di appello nonabbia esaminato la sentenza n. 27/2016 del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA],prodotta in giudizio, e ignorato che la cessione di azienda comprendevaindistintamente tutte le attività, passività e i rapporti giuridici riferibiliall’ente in risoluzione, con la sola eccezione delle obbligazionisubordinate, «in quanto erano state così individuate nel programma dirisanamento del 22 novembre 2015, adottato dalla Banca d'Italia aisensi del d.gs. n. 180/2015 che vi aveva poi dato attuazione».Col sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2558, 2560 c.c. e dell’art. 43 d.lgs. n. 180/2015. Viene rilevatoche, conformemente alla disciplina di cui alla detta norma, la «cessionedell'azienda bancaria» si era specificatamente attuata attraverso lacessione all'ente-ponte di «tutti i diritti, le attività e le passività», cosìdando luogo a una vicenda di per sé diversa da quella contemplatanell'art. 2560 c.c. per il quale con la cessione di azienda commerciale idebiti anteriori alla cessione non vengono trasferiti al cessionario, «ilquale ne diviene infatti solo responsabile in solido con l'obbligatoprincipale, il titolare dell'azienda ceduta, che di tali debiti rimane primoresponsabile, salvo il consenso dei creditori alla sua liberazione». Sideduce che l'incompatibilità della regolamentazione contenuta nell’art.Sez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/20262560 c.c. rispetto alla «cessione di passività» di cui al d.lgs. n.180/2015 sarebbe confermata dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte circa l’incompatibilità dell'art. 2560, secondo comma, c.c.con la disciplina di cui all'art. 58 t.u.b. in materia di cessione di aziendebancarie, oltre che dall’art. 90, comma 2, t.u.b., che configura unaresponsabilità cumulativa del cessionario accanto a quella del cedente,con l'unico limite delle risultanze dello stato passivo.Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedell'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione alla questione rilevabiled'ufficio della legittimazione processuale passiva della banca. Secondola ricorrente, ove si ritenga che la Corte distrettuale potesse rilevared'ufficio il difetto di legittimazione dell’ente-ponte, la sentenzaimpugnata risulterebbe essere nulla per non avere detto Giudiceassegnato il termine per il deposito di memoria contenente osservazionisulla predetta questione, nel rispetto del principio del contraddittorio.2. — Il tema su cui verte il ricorso è quello della successione omeno dell’ente-ponte cui possono essere trasferite le attività e lepassività aziendali nel quadro della regolamentazione avente adoggetto la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento,secondo quanto previsto dagli artt. 39 ss. del d.lgs. n. 180 del 2015:nella specie si dibatte del subentro di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Chietis.p.a., quale ente-ponte costituito col d.l. n. 183 del 2015, cui sonostate successivamente attribuite, con provvedimento della Bancad'Italia del 22 novembre 2015, attività e passività dell’azienda bancariaCassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], dapprima posta inamministrazione straordinaria e poi in liquidazione coattaamministrativa.Si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se il trasferimentoprogrammato dal d.lgs. n. 180 del 2015, e attuato in concreto dalnominato provvedimento della Banca d’Italia, si estenda alle passivitàche si correlino a condotte poste in essere prima della cessione e nonSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 6Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertate giudizialmente: e sul punto la giurisprudenza di questa Corte,dopo aver dato al quesito una risposta positiva (Cass. 30 novembre2023, n. 33416), lo ha negato, osservando come il concetto di passivitàche compare nell’art. 43 d.lgs. n. 180 del 2015 (ove è dettagliata, comemisura di risoluzione, la cessione a un ente-ponte «di tutti i diritti, lesottoposti a risoluzione, o parte di essi») non si estenda ai debiti chesiano meramente potenziali (Cass. 5 agosto 2024, n. 22115). È daprecisare che le due pronunce riguardano l’ipotesi in cui la domanda(appunto basata su condotte poste in essere dalla banca cedente primadella cessione), sia stata proposta nei confronti dell’ente-ponte (inentrambi i casi si trattava di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche): nel presentegiudizio si fa invece questione di una domanda introdotta nei confrontidella banca poi avviata alla procedura di risoluzione e proseguita neiconfronti dell’ente-ponte, quale supposto cessionario del debito oggettodi lite. La precisazione assume un innegabile rilievo, in quanto ilsecondo degli arresti sopra indicati mostra di non chiudere affatto laporta, in una siffatta evenienza, al trasferimento delle passività chesiano controverse in giudizi già pendenti al momento della cessione. Silegge, infatti, al punto 5.2 della motivazione della sentenza, che lacessione regolata dal provvedimento della Banca d’Italia riguarda tuttii diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria dellabanca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili edimmobili, i rapporti contrattuali e «i giudizi attivi e passivi, incluse leazioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data diefficacia della cessione», escluse soltanto le passività diverse daglistrumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lett. ppp), del d.lgs. n.180/2015 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabilinei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale siacontrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti icreditori non subordinati dell'ente in risoluzione. È dunque la stessaSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 7Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026sentenza del 2024 a dare atto che la cessione ricomprenderebbe leposizioni creditorie e debitorie della banca, sottoposta alla proceduraconcorsuale, dedotte in giudizi pendenti al momento della cessione.3. — Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini che si vengono aesporre.4. — Occorre premettere che la successione nel dirittocontroverso, che qui viene in esame, non determina una questione dilegittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questionedi merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con ladecisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017, n.18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208): ovviamente, lo stesso è a dirsiove in giudizio si dibatta, come nel caso in esame, della successione delconvenuto nella posizione di obbligo fatta valere dall’attore.5. — La posizione obbligatoria del convenuto rispetto alla pretesaazionata inerisce, poi, al fatto costitutivo della pretesa: e tanto bastaper escludere la fondatezza del settimo motivo di ricorso; infatti, lalocuzione «questione rilevata d'ufficio», di cui all'art. 101, comma 2,c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni, siano esse di fatto o mistedi fatto e diritto, che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi,modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. 22novembre 2021, n. 35974). Peraltro, come subito si dirà, non ènemmeno vero che la questione sia stata rilevata d’ufficio dal Giudicedel merito, dovendosi essa ritenere all’opposto contestata (quantomenoimplicitamente).6. ― Coi primi due motivi si fa questione, in sintesi, della mancatavalorizzazione della condotta di non contestazione che avrebbe adottatoNuova Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], o [OSCURATO:PERSONA] (l’asseritacessionaria, poi confluita nella controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), conriguardo al suo subentro nella posizione debitoria fatta valere neiconfronti di Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], posta inliquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio.Sez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 8Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si è appena detto che la successione nel diritto controversointegra una questione sulla titolarità del diritto. Ora, la titolarità dellaposizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda ed attiene almerito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, masalvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con lanegazione, da parte del convenuto (Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016, n.2951; Cass. 22 aprile 2025, n. 10435). Escluso il riconoscimentoespresso, di cui nemmeno la ricorrente fa parola, l’assunto di una noncontestazione risulta essere privo di concludenza. Se infatti l’onere dellaprova della titolarità della posizione giuridica soggettiva debitoriagravante sull’attore viene meno in presenza di difese incompatibili conla sua negazione, è certo che una tale difesa non è integrata, comepretende la ricorrente, dalla mancata contestazione dell’avvenutotrasferimento dell’azienda bancaria (pagg. 11 s. del ricorso) odall’essersi [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] costituita in giudizioquale ente-ponte cessionario dell’azienda bancaria avviata allaprocedura di risoluzione (pag. 12 del ricorso stesso): come è del tuttoevidente, altro è riconoscere il proprio subentro nella titolarità diun’azienda, altro è ammettere che il plesso aziendale ceduto siacomprensivo di specifici diritti od obblighi. Di più: l’ammissione dellavicenda traslativa relativa all’azienda si è coniugata con la richiestaavente ad oggetto la declaratoria di improcedibilità della domandadi [OSCURATO:SOCIETA]); ciò significa che la cessionaria dell’azienda ha inteso proprioescludere che il diritto di obbligazione azionato fosse ricompreso nellacessione e rilevare che il medesimo dovesse farsi valere nei confrontidella procedura concorsuale (visto che, insediatisi gli organi liquidatorie aperta la liquidazione coatta amministrativa, sono improcedibilinell’ordinaria sede contenziosa le pretese verso la massa, che vannoinvece coltivate all’interno di quella procedura, giusta l’art. 83, comma3, t.u.b.).Sez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 9Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/20267. — Sono invece fondati il terzo motivo e il sesto.Nella sua motivazione, la sentenza impugnata dà rilievo a duedati: l’impossibilità di supplire alla mancata produzione del contratto dicessione con la documentazione dell’informativa diramata dalla Bancad’Italia con riguardo al predetto trasferimento; la soggezione dellacessione di azienda alla disciplina prevista dall’art. 2560 c.c., secondocui non vi sarebbe automaticità del subentro del cessionario nelleposizioni debitorie facenti capo al cedente, richiedendosi, al riguardo, lacondizione dell’iscrizione della posta nei libri contabili obbligatori.8. ― Il primo argomento si espone alla censura motivazionale dicui al terzo mezzo. Viene in discorso una comunicazione della Bancad’Italia con cui è dato atto della disposta cessione «di tutti i diritti, ledella provincia di [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria» conuna sola eccezione, manifestamente estranea alle posizioni debitoriedibattute in giudizio, perché relativa alle passività rappresentate daglistrumenti di capitale di cui all’art. 1, lett. ppp), d.lgs. n. 180 del 2015― gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe2 ai sensi del reg. (UE) n. 575/2013 o della dir. n. 2006/48/CE e relativedisposizioni di attuazione ― in essere alla data di efficacia dellacessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso delcapitale risulta contrattualmente subordinato al soddisfacimento deidiritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare che il provvedimento di cessione «nonè stato prodotto dall’appellante società, tale non potendosi qualificarel’indicato doc. 4, che per il suo tenore letterale (già dall’incipit rimandaal provvedimento di cessione del 22 novembre 2015) è un mero reportinformativo». Questa motivazione si colloca sotto la soglia del «minimocostituzionale» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre2018, n. 22598), dovendosi qualificare meramente apparente, e cioèSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 10Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). Infatti, ildocumento in questione è rappresentato da una comunicazione ufficialedella Banca d’Italia, della cui intrinseca attendibilità non può dubitarsi,― e di cui, difatti, la Corte di appello non dubita ―, sicché non riesce acomprendersi per quale motivo non potesse essere preso inconsiderazione l’elemento, obiettivamente rilevante, e anzi decisivo peril giudizio, rappresentato dal fatto che la notiziata cessione, conun’unica eccezione che qui non interessa, concerneva «tutti i diritti, le9. ― Il secondo argomento speso dal Giudice distrettuale è, poi,manifestamente fallace. Esso non tiene conto della specialità dellecessioni riferite alle aziende bancarie. La giurisprudenza di questa Corteha sottolineato a più riprese che l’art. 58 t.u.b. deroga all'art. 2560 c.c.(Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22199); siè sottolineato, in particolare, che la stretta correlazione tra l’esistenzadel credito e la sua necessaria iscrizione nelle scritture contabili è regolaesclusivamente presente nell’art. 2560, comma 2, c.c., che non siapplica alle cessioni bancarie (Cass. 30 novembre 2023, n. 33416, cit.,in motivazione). Il fatto, poi, che la cessione all’ente-ponte sia diversaanche dalla cessione dei rapporti prevista dall’art. 58 t.u.b., nulla toglieal fatto che essa si mantenga comunque distinta da quella di aziendaex artt. 2556 ss. c.c. (come evidenziato, in motivazione, pure dalla cit.Cass. 5 agosto 2024, n. 22115) e che, pertanto, ad essa non possaapplicarsi la regola che subordina all’iscrizione nei libri contabilil’acquisizione della posizione debitoria da parte del cessionario.10. ― Quarto e quinto motivo restano assorbiti.11. ― In conclusione, vanno accolti il terzo e il sesto motivo: iSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 11Numero registro generale 15745/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 22405/2026Data pubblicazione 30/06/2026primi due e il settimo devono essere respinti; gli altri vanno dichiaratiassorbiti.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Cortedi appello di L’Aquila che giudicherà in diversa composizione; le spesedel giudizio di legittimità saranno regolate dal Giudice del rinvio. P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo e il sesto motivo, rigetta i primi due e il settimoe dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte diappello di L’Aquila, che giudicherà in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 15745/2022camera di consiglio 16.6.2026 12
Sentenza Cassazione n. 22405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris