CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 37167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16844/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] OSPEDALIERO, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rapp. p.t. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. Come da procura speciale in atti. -controricorrente- e sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] OSPEDALIERO, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rapp. p.t. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. Come da procura speciale in atti. -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 28/2017 , depositata il03/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione notificato l’11 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria dei crediti vantati dalla società [OSCURATO:PERSONA] SRL, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] -Addolorata” (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] G, chiedendo la condanna in solido, ovvero per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di euro 467.477,36= maturato per l’attività sanitaria espletata nel periodo maggio-dicembre 2008 e gennaio-dicembre 2009 per prestazioni riabilitative erogate, sula base di regolare autorizzazione, in regime semiresidenziale e residenziale, oltre interessi ex art.4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, ovvero in subordine al tasso legale, ed al maggior danno, nonché interessi anatocistici e rivalutazione monetaria; chiese inoltre, la corresponsione degli interessi sui ritardati versamenti ammontanti ad euro 8.799.148,95= ex art.4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, ovvero in subordine al tasso legale, ed al maggior danno, nonché interessi anatocistici e rivalutazione monetaria. Le convenute si costituirono svolgendo plurime difese,a seguito delle quali venne evocata in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2658/2015, rigettate le domande nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], condannò la [OSCURATO:PERSONA] G a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 467.477,36=, oltre interessi al saggio legale e maggior danno con decorrenza dalla data della domanda al soddisfo. Proposti plurimi atti di appello, la Corte territoriale di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ritenuto la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] ed ha respinto la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando integralmente compensate le spese deidue gradi di giudizio. La Corte di appello, dopo avere dato atto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato che medio tempore la somma capitale le era stata corrisposta, senza tuttavia specificare quale soggetto avesse provveduto al pagamento, ha affermato che la legittimazione passiva andava riconosciuta in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e non alla AUSL, diversamente da come ritenuto in primo grado. Esaminatoil merito della controversia, la Corte di appello, dando atto che l’Azienda ospedaliera aveva contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a riprova del credito di euro 467.477,36=, e segnatamente le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata l’eccezione; in proposito ha osservato che le fatture -che non potevano costituire prova dell’esistenza del credito al di fuori di un procedimento monitorio, dovendo il credito essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova - nel caso di specie, risultavano prive dell’attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell’assistito ed ha respinto la domanda relativa alla somma capitale, assorbite quelle relative ad interessi e maggior danno. Ha quindi respinto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] concernente l’applicazione degli interessi previsti dall’art.5 del d.lgs. n.231/2002 sulla somma già conseguitadi euro 8.799.148,95 = a far data dalle rispettive notifiche degli atti di cessione. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, corroborato da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] – Addolorata” ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un mezzo, illustrato con memoria. Hanno resistito al ricorso principale ed al ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA], con separati controricorsi, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma 5 (già [OSCURATO:PERSONA] G), quest’ultima anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è articolato in cinque motivi: I) Falsa applicazione della regola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio secondo cui, una volta provata da parte attrice la sussistenza di fatti posti a fondamento della domanda, è onere di parte convenuta provare i fatti impeditivi o estintivi della sollevata eccezione – Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. A parere della ricorrente, la Corte di appello non si sarebbe avveduta che parte attrice aveva provato la propria domanda, relativa a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, non solo producendo le fatture, ma anche i modelli riepilogativi dei progetti di riabilitazione individuale ex art.26 legge n.833/1978, laddove, per contro, la debitrice aveva provveduto dapprima a pagamenti parziali per poi eseguire il saldo delle fatture azionate nelle more dell’impugnativa della sentenza di primo grado ed assume che i pagamenti spontanei andavano a risolversi in un pieno riconoscimento delle altrui pretese. Si duole, quindi, che la Corte di merito abbia ritenuto non provata la domanda ed abbia affrancato le controparti dall’onere di provare le eccezioni dalle stesse svolte in modo generico ed in contrasto con l’avvenuto pagamento. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto pagamento totale da parte dell’ASL. Sostiene che nell’ambito di un regime concessorio il documento contabile attestante gli importi dovuti alla Struttura deve considerarsi atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che l’esistenza del credito ceduto (come nel caso) non può essere messo in discussione se non in via specifica e circostanziata e ciò, nel casodi specie, non era avvenuto. Prospetta l’applicabilità al caso di specie dell’art.115 cod.proc.civ. in tema di non contestazione. II) Violazione delle norme processuali e, in particolare , dell’art.115 cod.proc.civ. che stabilisce l’obbligo del Giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non contestati secondo il prudente apprezzamento di cui all’art.116 cod.proc.civ. La ricorrente ribadisce che il credito era stato provato con fatture e progetti riepilogativi, che si trattava di un importo residuale rispetto a quello già riconosciuto e che nelle more del giudizio di appello le convenute avevano provveduto a pagare il saldo delle fatture oggetto del giudizio e che ciò escludeva qualsiasi effettiva contestazione, per cui l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere accolto. III) Mancata valutazione di evidenti prove documentali prodotte in giudizio e richiamate ai fini della decorrenza degli interessi a seguito di messa in mora - Violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. La ricorrente, con riferimento alla domanda per interessi di mora, deduce che, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, erano stati prodotti gli atti di cessione dei crediti e le relative notifiche alla ASL, come accertato anche dal giudice di primo grado ed invoca sul punto un giudicato interno. IV) Motivazione illogica ed insufficiente ad evidenziare le ragioni intese a superare il vincolo decisionale di cui all’art.115 cod.proc.civ. in punto di raggiunta prova e mancata specifica contestazione dei convenuti, nonché in ordine alla connessa valutazione delle prove secondo il libero convincimento ex art.116 cod.proc.civ. La ricorrente ancora una volta lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione. V) Applicabilità al caso di specie di interessi di mora ex d.lgs. n.231/2002-Vizio riveniente dalla errata valutazione del materiale probatorio e dalla violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. Il motivo concerne la pronuncia di assorbimento della questione, formulata dalla Corte di appello all’esito del rigetto della domanda afferente il preteso credito. 3.1.-I motivi primo e secondo sono infondati. La ricorrente, sulla premessa che il suo preteso diritto di credito non sarebbe stato contestato, se non in maniera generica e che nelle more del giudizio di merito era avvenuto il pagamento della sorta capitale, si duole che la Corte di appello non abbia applicato il principio di non contestazione e non abbia considerato il comportamento sintomatico del riconoscimento della debenza. 3.2. Il motivo è infondato. Nel caso di specie, la pretesa non contestazione del credito non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, laddove si evince che la decisione di primo grado venne impugnata da tutte le parti, sia sul piano della legittimazione passiva che del merito. Il pagamento, di cui la Corte di appello dà conto, avvenne nelle more del giudizio, senza essere seguito da alcuna rinuncia al giudizio o transazione tra le parti, delle quali restava quindi ferma l’intenzione di coltivare i giudizi intrapresi. Come rilevato dalla Corte di merito, la odierna ricorrente non ha nemmeno riferito a quale soggetto andava ascritto il pagamento, e ciò non è stato impugnato; inoltre, nemmeno nel ricorso è indicato con sufficiente edunivoca chiarezza a chi sarebbe da ascrivere il pagamento, per cui non è nemmeno possibile comprendere in relazione a quale delle convenute si sollecita l’applicazione delprincipio di “non contestazione”. Va aggiunto che la Corte di appello ha escluso l’idoneità delle fatture a provare il credito, avendo accertato che le stesse non erano accompagnate dalla attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell’assistito e tale statuizione non risulta impugnata, essendosi limitata la ricorrente a dedurre che erano stati allegati i modelli riepilogativi dei progetti di riabilitazione individuali a suo parere forniti di fede privilegiata, senza peraltro illustrare la tempestiva e circostanziata introduzione del tema in fase di merito e la rilevanza dello stesso rispetto all’accertamento di mancata di attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell’assistito. 3.2.-Il terzo motivo è, in parte assorbito per quanto riguarda la sorta capitale azionata nel giudizio e non riconosciuta, ed in parte inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, per quanto attiene alla richiesta di interessi collegata all’importo di euro 8.799.148,95=, già in precedenza riscosso. La Corte di appello ha, infatti, affermato, non già che le cessioni di credito e le relative notifiche non erano state prodotte, ma l’impossibilità di verificare, sulla base di quanto illustrato nell’atto di citazione e nella memoria di primo grado - ove l e date delle notificazioni delle plurime cessioni non erano state specificate -, quali tra idocumenti prodotti si riferissero proprio ai crediti per i quali era stata avanzata la richiesta di interessi (fol. 14 della sent. imp.): in buona sostanza la Corte di appello non ha posto in discussione la produzione documentale –come prospetta la ricorrente nel motivo , ma la mancata tempestiva illustrazione specifica della domanda di mora nell’atto introduttivo e nella memoria ex art.183 cod.proc.civ. del giudizio di primo grado, necessaria per verificare la fondatezza della pretesa, mediante la puntale verifica della documentazione versata in atti rispetto alle molteplici voci di credito azionate: tale ratio decidendinon risulta censurata. Va inoltre rimarcato che la ricorrente deduce la avvenuta notificazionedella messa in mora alla ASL Roma G e non all’[OSCURATO:PERSONA],soggetto ritenuto legittimato. 3.4.-I motivi quarto e quinto sono assorbiti, atteso il rigetto dei primi motivi in quanto prospettano questioni incompatibili con la statuizione assunta in questa sede e perché prospettano questioni di merito in termini non conformi al modello del vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. e, comunque, non indicano alcun fatto decisivodi cui sia stato omesso l’esame. 4.I. – Il ricorso incidentale condizionato, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la sua legittimazione passiva, è assorbito. 5.- In conclusione il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale, asso rbito il ricorso incidentale condizionato; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in favore della ASL Roma 5 e dell’[OSCURATO:PERSONA], per ciascuna, in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, e che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 8.000,00=, oltreeuro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1