CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 46583/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 12.04.2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 4.6.2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish - e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, pur dandosi rilievo preponderante al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto (pari a 1324 dosi per la marijuana e 14 dosi per l'hashish), si esponeva ulteriore circostanza relative alle modalità del fatto (possesso di materiale atto alla pesatura) che, unitamente al rilevante dato ponderale, rendeva inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovava l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Valorizzando tali elementi, poi, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica ha disatteso sia la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare la configurabilità del reato in questione, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, cfr Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293 e Sez.4, n.24509 del 09/05/2018, Rv.272942 - 01) che quella avente ad oggetto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. (ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo, cfr Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Il ricorrente si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo giudice, determinata nel minimo edittale, richiamando le modalità dell'azione e la qualità e quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta; la sentenza impugnata ha, pertanto, fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. con motivazione congrua e logica che si sottrae al sindacato di legittimità. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 0