CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/6/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 19/1/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto continuato di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invero giustificate dalla grave depressione economica che avrebbe colpito in particolare l'Italia, dal 2011, oltre che dall'incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA]; nessun rilievo, per contro, potrebbe avere il comportamento processuale tenuto, perché espressione del diritto di difesa. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di qualunque elemento positivamente valutabile; l'atto di gravame, peraltro, non individuava alcun effettivo argomento a favore, richiamando esclusivamente l'incensuratezza della ricorrente, insufficiente per espressa previsione normativa (art. 62 -bis, comma 3, cod. pen.), e l'assenza di "alcuna volontà appropriativa, se si ritiene provata la penale responsabilità", evidentemente priva di rilievo, risultando accertate le condotte di reato. Quanto, invece, alla crisi economica internazionale, la Corte evidenzia trattarsi di un argomento introdotto con il ricorso in esame, dunque inammissibile in questa sede. 5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mlemente