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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33308/2026

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unale di sorveglianza di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in epigrafe, concui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto neiconfronti del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia dell’8novembre 2024, parzialmente reiettivo dell’istanza di concessione dellaliberazione anticipata, limitatamente al semestre composto dai periodi dal 7maggio al 2 ottobre 2013 e dal 27 novembre 2015 al 10 gennaio 2016;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in ragione deireati ex artt. 513 bis, 582-585 e 56-610 cod. pen., per i quali l’instante hariportato condanna, commessi nell’intervallo tra i due segmenti temporali checompongono il semestre in valutazione, nonché dell’ulteriore trasgressionecommessa dal [OSCURATO:PERSONA] in regime di arresti domiciliari il 27 settembre 2013,allorquando, in spregio al divieto di comunicazione, il condannato era trovato incompagnia di una donna, non autorizzata e non convivente;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge, prospettando che ladonna trovata all’interno dell’abitazione, seppur non autorizzata, fosse l’attualecompagna, nel prosieguo collocata agli arresti domiciliari nel medesimo sito;preso atto che la prospettazione, oltre a non inficiare la congruenza delragionamento del Tribunale di sorveglianza in ordine all’incontestatatrasgressione, non si confronta con le condotte criminose per cui il detenuto hariportato condanna irrevocabile, ritenute dal giudice di merito indicative dimancata adesione all’opera rieducativa;ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e rivolto allarivalutazione del merito della decisione, con conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in epigrafe, concui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto neiconfronti del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia dell’8novembre 2024, parzialmente reiettivo dell’istanza di concessione dellaliberazione anticipata, limitatamente al semestre composto dai periodi dal 7maggio al 2 ottobre 2013 e dal 27 novembre 2015 al 10 gennaio 2016;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in ragione deireati ex artt. 513 bis, 582-585 e 56-610 cod. pen., per i quali l’instante hariportato condanna, commessi nell’intervallo tra i due segmenti temporali checompongono il semestre in valutazione, nonché dell’ulteriore trasgressionecommessa dal [OSCURATO:PERSONA] in regime di arresti domiciliari il 27 settembre 2013,allorquando, in spregio al divieto di comunicazione, il condannato era trovato incompagnia di una donna, non autorizzata e non convivente;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge, prospettando che ladonna trovata all’interno dell’abitazione, seppur non autorizzata, fosse l’attualecompagna, nel prosieguo collocata agli arresti domiciliari nel medesimo sito;preso atto che la prospettazione, oltre a non inficiare la congruenza delragionamento del Tribunale di sorveglianza in ordine all’incontestatatrasgressione, non si confronta con le condotte criminose per cui il detenuto hariportato condanna irrevocabile, ritenute dal giudice di merito indicative dimancata adesione all’opera rieducativa;ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e rivolto allarivalutazione del merito della decisione, con conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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