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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 21986/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27552/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8A-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1420/2022 depositata il 26/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. –con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il primo motivo (con assorbimento dei restanti quattro) dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il rigetto del ricorso ex artt. 101 e 209 l.fall. volto alla modifica soggettiva dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] - Avellino - Napoli (CAI) in l.c.a. , con sua ammissione al passivo per il credito chirografario di € 51.114.055,85, in luogo della [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. (SGR) che, dopo esservi stata ammessa in via definitiva, le aveva ceduto il credito;

2. – SMIA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; CAI in l.c.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in due motivi, cui SMIAa sua volta ha resistito con controricorso.

Considerato che:

3. – in data 28.5.2025 la ricorrente ha presentato un’istanza di rinvio della trattazione, per almeno sei mesi , in relazione all’avvio dell’iter per l’omologazione di una proposta di concordato ex art. 314 c.c.i.i. da parte di J-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (con subentro del proponente assuntore nei contenziosi attivi e passivi e definizione in via conciliativa del presente giudizio), sottoscritta anche dal [OSCURATO:PERSONA] (che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva espresso parere favorevole al differimento, «salvo il diverso parere che dovesse pervenire dagli altri Organi della Procedura e dall’Autorità di Vigilanza») e dal legale della procedura;

4. – con nota del 24.6.2025 SMIA ha altresì depositato l’autorizzazione in pari data del Ministero delle imprese e del made in Italy alla presentazione della suddetta proposta di concordato ex artt. 214 l.fall. (315 c.c.i.i.);

5. – il Collegio, ritenuta la serietà della richiesta, dispone rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27552/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8A-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1420/2022 depositata il 26/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il primo motivo (con assorbimento dei restanti quattro) dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il rigetto del ricorso ex artt. 101 e 209 l.fall. volto alla modifica soggettiva dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] - Avellino - Napoli (CAI) in l.c.a. , con sua ammissione al passivo per il credito chirografario di € 51.114.055,85, in luogo della [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. (SGR) che, dopo esservi stata ammessa in via definitiva, le aveva ceduto il credito; 2. – SMIA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; CAI in l.c.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in due motivi, cui SMIAa sua volta ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. – in data 28.5.2025 la ricorrente ha presentato un’istanza di rinvio della trattazione, per almeno sei mesi , in relazione all’avvio dell’iter per l’omologazione di una proposta di concordato ex art. 314 c.c.i.i. da parte di J-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (con subentro del proponente assuntore nei contenziosi attivi e passivi e definizione in via conciliativa del presente giudizio), sottoscritta anche dal [OSCURATO:PERSONA] (che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva espresso parere favorevole al differimento, «salvo il diverso parere che dovesse pervenire dagli altri Organi della Procedura e dall’Autorità di Vigilanza») e dal legale della procedura; 4. – con nota del 24.6.2025 SMIA ha altresì depositato l’autorizzazione in pari data del Ministero delle imprese e del made in Italy alla presentazione della suddetta proposta di concordato ex artt. 214 l.fall. (315 c.c.i.i.); 5. – il Collegio, ritenuta la serietà della richiesta, dispone rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo