CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 33386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;letta la memoria difensiva e di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma del difensore dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 settembre 2025, la Settima Sezione penaledella Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso propostonell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 6 febbraio 2025della Corte di appello di Firenze che aveva affermato la penale responsabilità delpredetto imputato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572cod. pen.) ed altro, osservando che il predetto ricorso introduceva un tema digiudizio – la circostanza aggravante inerente ai fatti di maltrattamento realizzatiin presenza dei figli minori, esposta in fatto nell’imputazione - non devoluta allaCorte di appello e quindi non prospettabile per la prima volta in cassazione.2. Ricorre per Cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avversola predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo:2.1. Errore di fatto per erronea ritenuta percezione del contenuto delricorso per cassazione e della questione devoluta.Evidenzia la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata sarebbefondata su un errore percettivo avendo la Corte di cassazione dichiaratol’inammissibilità del ricorso ritenendo che esso sollevasse per la prima volta insede di legittimità la questione dell’aggravante dei “fatti di maltrattamentorealizzati in presenza dei figli minori” mentre in realtà la difesa con l’atto diricorso aveva dedotto la diversa e specifica questione della illegittimaapplicazione della circostanza aggravante dello stato di gravidanza della personaoffesa (art. 61 n. 11-quinquies, cod. pen.), aggravante mai formalmentecontestata ma erroneamente ritenuta sussistente dai Giudici di merito.Detto errore, secondo parte ricorrente, sarebbe caratterizzato dadecisività in quanto, se il contenuto del ricorso fosse stato correttamentevalutato la Corte avrebbe dovuto esaminare nel merito la violazione processualedenunciata.2.2. Errore di fatto per omesso esame di uno o più motivi di ricorsoconseguente all’errore percettivo.Deduce la difesa del ricorrente che nel caso in esame l'errore percettivodescritto al motivo precedente ha prodotto come conseguenza diretta enecessaria l'omesso esame del motivo di ricorso effettivamente proposto nelquale era stata denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza, del diritto di difesa e delcontraddittorio e del divieto di reformatio in peius stante l'aggravamentosostanziale della posizione dell'imputato in fase esecutiva, che tra l'altro ne hadeterminato l'immediata carcerazione.Anche in questo caso, secondo parte ricorrente, ci si troverebbe in presenzadi una omissione decisiva.2.3. Con memoria datata 23 luglio 2026 la difesa del ricorrente haevidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dal Procuratore generale nellapropria requisitoria scritta sarebbe errata atteso che la questione dellacircostanza aggravante non fu posta dall’imputato per la prima volta con ilricorso per cassazione ma, in presenza di una circostanza aggravante applicatad’ufficio dalla Corte di appello nella propria sentenza del 6 febbraio 2025, il primomomento utile per sollevare la questione non poteva che essere quello delricorso per cassazione.In ogni caso, prosegue la difesa del ricorrente, il nucleo nell’errore percettivo(non meramente valutativo) consiste nel fatto che è stata fatta confusione tra ledue ipotesi di cui all’art. 61 n. 11-quinquies cod. pen. perché l’aggravante è statacontestata in relazione a fatti risalenti ad un momento nel quale la figlianell’imputato non era ancora nata.Infine, ribadisce la difesa del ricorrente, che l’applicazione della circostanzaaggravante in questione avrebbe comportato una reformatio in peius delladecisione con evidenti deteriori conseguenze sul piano esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta inquanto tra loro connessi, sono manifestamente infondati.2. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dall’originario capo diimputazione nel quale si contestavano (in sintesi) all’imputato i reati di cui agliartt. 61 n. 1, 81, 572, 660 e 604-ter cod. pen. per avere posto in essere ai dannidelle convivente XXXXXXXXXXXXXXXXX una serie di atti di vessazione continuitali da cagionare alla stessa sofferenze, privazioni, umiliazioni e fonti di disagio,minacciandola ed ingiuriandola sia di persona che a mezzo del telefono (anchecon messaggi scritti e vocali) ed aventi anche contenuto di odio razziale, nonchépercuotendola e strattonandola anche quando la stessa si trovava in stato digravidanza della comune figlia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/2018) si dà costringerla a ricorrere a cure presso il pronto soccorso.Il Tribunale, all’esito del dibattimento di primo grado, dichiarava ilXXXXXXXX responsabile del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. (in esso assorbitoquello di cui all’art. 660 cod. pen.) e, ritenute la circostanza attenuante di cuiall’art. 89 cod. pen. e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti, lo condannava a pena ritenuta di giustizia, nonché applicavaall’imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.Nell’atto di appello la difesa dell’imputato contestava la configurabilità delreato di maltrattamenti in famiglia richiedendo l’eventuale riqualificazione dellostesso nel delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. od in quello di cui all’art. 660cod. pen. e, comunque, richiedeva il contenimento dell’arco temporale diconsumazione fatti in epoca successiva alla fine dell’anno 2018; contestavaaltresì la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter cod.pen.L’atto di appello era invece totalmente silente sulle altre circostanzeaggravanti ancorché nella sentenza del Tribunale si facesse espresso riferimento(pagg. 4 e 9) ad un episodio del 7 luglio 2018 nel quale l’imputato, in presenzadella figlia minore (all’epoca già nata), aveva insultato (anche con frasi di odiorazziale) e minacciato di morte la persona offesa e sia stata motivata (pag. 13)la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinques, cod.pen. (relativo al fatto commesso “in presenza o in danno di un minore degli annidiciotto ovvero in persona in stato di gravidanza”) «posto che molte delle riferiteaggressioni e condotte denigratorie si sono svolte in presenza della figliaminorenne della coppia», aggravante comunque ritenuta subvalente rispetto aquelle di cui agli artt. 89 e 62-bis cod. pen.La Corte di appello nel confermare la sentenza del Tribunale ha dato atto(pagg. 3 e 4) che la menzionata circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinques, cod. pen. non risulta essere mai stata contestata ed anche che ilTribunale è incorso in una violazione di legge nel momento in cui ha ritenuto laprevalenza delle circostanze attenuanti su quella di cui all’art. 604-ter cod. pen.ma poi ha statuito che, quanto alla prima aggravante, l’errore rimane irrilevante«perché della suddetta aggravante erroneamente ritenuta, di fatto non si ètenuto conto nella dosimetria della pena» e, quanto alla seconda aggravante, chel’errore (risoltosi in una decisione più favorevole per l’imputato) non eraemendabile in assenza di una impugnazione del Pubblico Ministero o delProcuratore generale.Avverso la menzionata sentenza della Corte di appello ricorreva percassazione il difensore dell’imputato deducendo il fatto che la circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquies, cod. pen. non risultava essere maistata contestata; il difensore deduceva altresì che non sarebbe altresì stataneppure configurabile la circostanza aggravante dell’avere l’imputato commesso ifatti quando la moglie era stato di gravidanza, essendo stato menzionato nellesentenze un solo episodio occorso in data 5 agosto 2017 momento nel quale né ilXXXXXXXX, né la moglie potevano ancora sapere che la donna era incinta.Da ultimo occorre dare atto che le Settima Sezione di questa Corte dilegittimità, nella sentenza qui impugnata, nel motivare sull’inammissibilità delricorso così testualmente si esprimeva: «ritenuto che il ricorso è inammissibileperché introduce un tema di giudizio - l'aggravante inerente ai fatti dimaltrattamento realizzati in presenza dei figli minori, esposta in fattonell'imputazione - non devoluto alla Corte di appello e non prospettabile per laprima volta in questa sede.2. Tutto ciò doverosamente premesso rileva il Collegio che la Corte dicassazione nella sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che laritenuta sussistenza della menzionata circostanza aggravante inerente ai fatti dimaltrattamento realizzati in presenza dei figli minori non era stata dedotta insede di appello: al riguardo si è, infatti, già sopra evidenziato che già il Tribunaleaveva menzionato il compimento di atti di maltrattamento in presenza della figliaminore, situazione questa che esclude che la Corte di legittimità sia incorsa in unerrore rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.Per solo dovere di completezza occorre aggiungere che:a) nel capo di imputazione formulato a carico dell’imputato era comunqueespressamente contestata in fatto la circostanza aggravante relativa allacondotta commessa allorquando la persona offesa si trovava in stato digravidanza di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. circostanza aggravantevigente all’epoca dei fatti e che solo in epoca successiva è stata sostanzialmenteriprodotta al comma 2 dell’art. 572 cod. pen. (disposizione solo quest’ultima nonapplicabile al caso in esame in quanto introdotta con l’art. 9, comma 2, lett. b),della l. n. 69/2019, quindi in epoca nella quale la XXXXXXXXX non era più instato di gravidanza essendo la figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 marzo 2018);b) come detto la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquiescod. pen. ricorre sia nel caso del fatto commesso ai danni di una donna in statodi gravidanza che nel caso del fatto commesso in presenza di figli minori(ritenuto quest’ultimo sussistente nel caso in esame);c) in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazionein fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati, come nel caso inesame, nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinatinelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementicostitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguatoesercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020,Saracino, Rv. 279335-01) ciò in quanto «Ai fini della contestazione di unaaggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede,essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così chel'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano» (Sez. 5, n.23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473-01);d) la ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies,cod. pen. non ha comunque prodotto alcun effetto sanzionatorio essendo, comedetto, detta circostanza aggravante stata totalmente elisa dalle ritenutecircostanze attenuanti che hanno portato ad una determinazione del trattamentosulla base del minimo edittale con riduzione massima operata per effetto dellecircostanze attenuanti, con la conseguenza che, indipendentemente dallasussistenza o meno di detta circostanza aggravante (sotto l’uno o l’altro deiprofili in essa richiamati) l’imputato non avrebbe potuto ottenere un trattamentosanzionatorio migliore di quello che gli è stato irrogato;f) non risulta, infine, che contrariamente a quanto affermato dalla difesadell’imputato nel ricorso in esame, l’imputato abbia subito conseguenzecarcerarie essendosi vista preclusa la possibilità di richiedere misure alternativealla detenzione, atteso che sulla base della documentazione acquisita agli atti eproveniente dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria l’imputato almomento della presentazione del ricorso qui in esame non è risultato detenuto inrelazione ai fatti per i quali si procede.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.4. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.